Non può essere assolto per speciale tenuità del fatto l'imprenditore che, dopo lo spirare del termine ultimo per il versamento, abbatte il debito Iva arrivando a superare di poco la soglia di punibilità.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 4266 del 3 febbraio 2021, ha respinto il ricorso di un contribuente.
L'uomo era stato accusato di evasione Iva, 375 mila euro. Poi, dopo la scadenza aveva abbassato di molto il suo debito avvicinandosi alla soglia di 250 mila euro.
Per questo aveva chiesto di essere assolto. Ma gli Ermellini non gli hanno accordato la particolare tenuità del fatto in quanto il versamento era tardivo.
Infatti, ha spiegato il Collegio di legittimità, solo un modestissimo scostamento dal limite della soglia di punibilità potrebbe consentire di riscontrare la sussistenza della ipotesi di particolare tenuità del fatto.
In ogni caso, hanno aggiunto i Supremi giudici, la difesa dell'imprenditore ha valorizzato un fattore, l'abbattimento dell'importo dell'imposta evasa, che, per essersi verificato in un momento successivo al definitivo perfezionamento dell'ipotesi delittuosa omissiva ascritta al prevenuto, cioè l'inutile spirare del termine per il versamento dell'acconto Iva susseguente al periodo di imposta di cui alla contestazione, è del tutto irrilevante ai fini della qualificabilità o meno di un certo reato entro i confini della particolare tenuità ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.
La difesa non è riuscita a smontare l'impianto accusatorio neppure usando come grimaldello la crisi di liquidità. In proposito gli Ermellini ricordano infatti che la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo e, nel caso in cui l'omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell'Iva per altrui inadempimento, non siano provati i motivi che hanno determinato l'emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo.
Dello stesso avviso la Procura generale del Palazzaccio che ha chiesto di confermare la condanna.
fonte: italiaoggi.it
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