mercoledì 3 febbraio 2021

Copia del pass invalidi utilizzata come originale: è uso di atto falso

L'esposizione sulla propria auto della fotocopia di un permesso di parcheggio riservato agli invalidi non integra il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) solo qualora si tratti di fotocopia che appaia come tale e non abbia invece le sembianze di un atto originale sì da trarre in inganno la pubblica fede.
Costituisce pertanto uso di atto falso la riproduzione fotostatica plastificata artigianalmente utilizzata ed esibita come se fosse l'originale.
Esclusa la tenuità del fatto avuto riguardo al modus operandi e al danno arrecato ai soggetti legittimati al parcheggio nelle aree riservate (Cassazione, sez. V penale, sentenza n. 836/2021).
Il fatto
La pronuncia è stata emessa a seguito dell'impugnazione, in sede di legittimità, della condanna in relazione al reato di cui all'art. 489 c.p. ascritto al ricorrente per aver fatto uso di un pass contraffatto costituente la riproduzione del pass invalidi della di lui madre.
Il ricorso lamentava in particolare l'erronea applicazione dell'art. 489 c.p. poiché la condotta era consistita nell'esibizione della riproduzione fotostatica di un documento vero e, pertanto, non era preordinata a trarre in inganno alcuno; deduceva il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità penale ritenendo configurabile nel caso di specie solo l'illecito amministrativo ex art. 188 del codice della strada; infine contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La sentenza
Come anticipato, la Corte ha escluso che nel caso di specie potesse riscontrarsi una violazione delle disposizioni penali in tema di uso di atto falso.
Ciò in quanto la riproduzione fotostatica plastificata artigianalmente del pass invalidi intestato alla madre del ricorrente e l'utilizzo di detta riproduzione da parte del figlio, unico accompaganatore della prima, era idonea a trarre in inganno la pubblica fede creando artificiosamente l'apparenza dell'originale.
Sul punto ha ribadito l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui solo l'esibizione della mera fotocopia che appaia evidentemente come tale e non sia idonea a trarre in inganno la pubblica fede esclude che possa ritenersi integrato, oggettivamente e soggettivamente, il reato di uso di atto falso.
Quanto al mancato riconoscimento della tenuità del fatto la Corte di Cassazione ha riconosciuto la bontà delle argomentazioni rese dalla Corte a sostegno del diniego, e sostanzialmete fondate sulla intrinseca abitualità del comportamento implicata dall'uso di un documento abilitante al parcheggio nelle zone riservate agli invalidi, artatamente falsificato allo scopo, e sulla non esiguità del danno conseguente a tale modus operandi in ragione della limitazione arrecata ai soggetti legittimamente titolari del diritto all'utilizzo di tali aree.
fonte: altalex.com

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