domenica 3 gennaio 2021

Morte del minore senza cintura: responsabile il conducente

La Suprema Corte, sez. IV penale, con la sentenza 17 settembre-24 novembre 2020, n. 32864 ha chiarito che l’obbligo del rispetto dell’adozione delle cautele, previste dalla legge (riguardanti il minore), da disporre ed attuare prima di mettere in marcia il veicolo, permane, in termini di vigilanza, anche nel corso del tragitto.
Nello specifico, l’art. 172 C.d.S. prevede, per quanto attiene ai minori, che i bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.
Pertanto, la violazione delle cautele, ut supra, comporta una responsabilità a titolo di omicidio colposo a carico del conducente del veicolo, se da tali violazioni ne deriva la morte del minore.
Per di più, non sono rilevanti eventuali comportamenti del minore volti a disinserire i dispositivi di sicurezza previsti, in quanto è a carico del conducente sia l’adozione di tali cautele ad inizio marcia che durante il tragitto.
Il fatto
La decisione scaturisce dal doppio grado di giudizio che condannava il ricorrente per omicidio colposo ai danni di una minore seduta sul sedile posteriore dell’autovettura condotta dallo stesso ricorrente. Occorso un tamponamento di un’auto proveniente da tergo, la bambina sbalzava fuori dall’abitacolo del veicolo e, di conseguenza, ne veniva provocata la morte.
Al conducente veniva contestato, oltremodo, a sensi dell’art. 172 C.d.S., il fatto che, in qualità di conducente, non aveva provveduto ad assicurare la bambina al sedile posteriore del veicolo, con le specifiche dotazioni che, in caso di sinistro, avrebbero evitato lo sbalzo della minore fuori dal veicolo o l’urto contro parti rigide dello stesso.
Il ricorrente, deducendo una violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al rapporto di causalità tra la sua condotta e l’evento dannoso, sosteneva, contrariamente, che la minore era stata regolarmente assicurata al sedile dell’autovettura al momento della partenza ma, durante il viaggio, la stessa si era inopinatamente privata del sistema di ritenzione.
Riteneva, altresì, che nessuna colpa era a lui adducibile in quanto era impegnato alla guida e, pertanto, impossibilitato a monitorare costantemente i sedili posteriori del veicolo per verificare che la minore vi fosse costantemente allacciata.
Con secondo motivo di gravame deduceva violazione di legge in relazione ai criteri adottati nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto la sentenza impugnata priva dei vizi dedotti dalla difesa ricorrente e, avallando quanto deciso dal Giudice di Appello, ha ribadito la sussistenza della relazione causale tra la condotta di guida del ricorrente con l’evento, considerando, inoltre, la tesi difensiva, ut supra, inverosimile oltre che irrilevante: “atteso che l’obbligo del rispetto delle adozioni delle cautele imposte dalla legge al momento della intrapresa marcia, permane in termini di vigilanza, anche nel corso del tragitto”.
Dunque, priva di coerenza, legittimità e plausibilità è stata valutata la circostanza che la minore si sarebbe slacciata dal sistema di ritenuta in modo da non essere percepita dal conducente e dagli altri accompagnatori adulti.
Pertanto, la Consulta, ritenendo congruo e adeguato anche il trattamento sanzionatorio determinato dalla sentenza oggetto di gravame, ha dichiarato inammissibile il ricorso.
(fonte:www.altalex.com)

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