Sarà lo Stato a pagare le spese legali agli imputati innocenti. Questa la novità introdotta dalla manovra economica 2021 in tema di giustizia: la legge 178/20 è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 322/2020 e le relative disposizioni sono contenute nei commi 1015-1022 dell'unico articolo. Soltanto gli imputati assolti con sentenza piena e definitiva possono ottenere il rimborso a valere sul fondo ad hoc costituito presso il ministero della Giustizia con una dotazione di 8 milioni l'anno: sarà un decreto di Via Arenula a definire i criteri per l'erogazione delle provvidenze, tenendo conto del numero dei gradi di giudizio che l'interessato è stato costretto ad affrontare e della durata complessiva del processo.
Formula e dispositivo
È fissato a 10.500 euro il massimo delle spese legali rimborsabili all'imputato assolto ex articolo 530 cpp in modo irrevocabile. Non basta dunque un generico proscioglimento ma serve una sentenza pronunciata con una delle seguenti formule: il fatto non sussiste; l'imputato non ha commesso il fatto; il fatto non costituisce reato; il fatto non è previsto dalla legge come reato. Quest'ultima formula, tuttavia, può non essere sufficiente: comprende infatti la depenalizzazione dei fatti oggetto d'imputazione, che invece è esclusa dal beneficio come l'estinzione del reato per amnistia o prescrizione e l'assoluzione parziale, vale a dire da uno o alcuni capi d'imputazione ma con condanna per altri. Insomma: ai fini della rifusione degli esborsi per la difesa conta anche il dispositivo della pronuncia.
Beneficio esentasse
Il rimborso non concorre alla formazione del reddito e sarà ottenuto in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo alla definitiva assoluzione. Come documenti servono: la fattura del difensore, con l'indicazione dell'avvenuto pagamento; il parere di congruità dei compensi indicati nella parcella, emesso dal Consiglio dell'Ordine forense competente; la copia della sentenza liberatoria, con l'attestazione di irrevocabilità della cancelleria.
Retroattività esclusa
Il decreto attuativo dovrà essere adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2021, avvenuta il primo gennaio. E sarà interessante verificare i criteri di rimborso indicati perché l'eventuale raccordo a principi internazionali, ad esempio la giurisprudenza Cedu, potrebbe incidere in modo sensibile sulla determinazione dell'ammontare; il tutto mentre le risorse sono comunque limitate. Senza dimenticare che spesso i processi penali si concludono in Cassazione: il parametro del numero di giudizi cui è stato sottoposto l'imputato assolto può risultare di per sé poco significativo. Il beneficio si applica soltanto alle assoluzioni divenute definitive nel 2021.
Diritti perfetti
I criteri per l'erogazione dei rimborsi assumono particolare rilievo in quanto è determinato in 8 milioni di euro per ogni anno lo stanziamento a disposizione del ministero della Giustizia: il limite di spesa non è superabile. A tal fine la disposizione istituisce, nello stato di previsione del dicastero di via Arenula, a partire dal 2021, un fondo ad hoc «per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti», con la dotazione della cifra indicata. Dai tecnici parlamentari arriva tuttavia un rilievo sulla norma che investe diritti soggettivi «perfetti»: risulta difficile modulare l'onere unitario entro il tetto dei 10 mila euro e sarebbe stato forse opportuno acquisire dati, a partire dal numero dei casi di assoluzione piena registrati negli ultimi dieci anni.
fonte:www.italiaoggi.it
Nessun commento:
Posta un commento