mercoledì 2 dicembre 2020

Assegno divorzile revocato se è provata la nuova relazione stabile

L’ex moglie non ha diritto all’assegno divorzile se risulta provata la sua relazione stabile con un nuovo partner.
Così è stata massimata l’ordinanza 15 settembre - 16 ottobre 2020, n. 22604 con la quale la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi dell’assegno divorzile e più precisamente della particolare ipotesi in l’ex coniuge che ha diritto di percepirlo abbia intrapreso una nuova convivenza more uxorio con altra persona (dando vita alla c.d. famiglia di fatto).
Il caso è giunto all’attenzione della Suprema Corte a seguito del ricorso proposto avverso la Sentenza n. 268/2018 della Corte d’Appello di Reggio Calabria che, riformando sul punto la decisione di primo grado, aveva comunque stabilito il diritto dell’ex coniuge a percepire l’assegno divorzile di cui all’art. 5 comma 6 L. 898/1970.
I Giudici di Piazza Cavour hanno accolto il primo dei due motivi di ricorso, con cui il ricorrente  ha lamentato vizio di motivazione della pronuncia d’appello e per l’esattezza “l'assenza o apparenza, nonche' l'illogicita' e contraddittorieta' della motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale, pur esaminando lo stesso materiale probatorio del Tribunale, espresso un convincimento opposto, in ordine alla sussistenza dei connotati di stabilita' e continuita' della convivenza more uxorio tra l'ex moglie e il sig. (OMISSIS), senza spiegarne le ragioni fattuali e giuridiche”.
La Suprema Corte ha ritenuto in effetti sussistente il lamentato vizio di motivazione della Sentenza d’appello, accogliendo sul punto il così affermando: “La Corte d'appello, dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte in tema di famiglia di fatto, ha dato atto che era stato provato il rapporto sentimentale pluriennale e consolidato tra la (OMISSIS) e il sig. (OMISSIS), pure caratterizzato da ufficialita', nonche' fondato sulla quotidiana frequentazione con periodi piu' o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza, cosi' ricostruendo la vicenda fattuale di rilevanza in modo conforme a quanto accertato dal Tribunale, secondo cui i suddetti fatti integravano in concreto la fattispecie della cd. famiglia di fatto. La Corte territoriale ha, invece, ritenuto che quella relazione non potesse ‘per cio' solo dirsi connotata da quei caratteri di continuita' e stabilita' che probabilmente rappresenterebbero il primo stadio necessario, ma- come detto- nemmeno sufficiente, per ipotizzare la creazione tra gli stessi di quella nuova famiglia di fatto secondo il valore ed il significato attribuiti al concetto dalla migliore giurisprudenza sopra detta" (pag. n. 6 della sentenza impugnata)”.
La Suprema Corte ha dunque censurato il ragionamento della Corte d’appello poiché quest’ultima non avrebbe individuato elementi di fatto che escludessero la continuità e la stabilità della nuova relazione sentimentale dell’ex coniuge avente diritto all’assegno divorzile.
Alla luce dunque di tale così recente pronuncia, può dunque ritenersi che la nuova relazione dell’ex coniuge, connotata da continuità e stabilità, gli fa perdere il diritto all’assegno divorzile di cui all’art. 5 comma 6 L. 898/1970.
fonte:www.altalex.com

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