giovedì 12 novembre 2020

Ritardo aereo: il risarcimento può essere in una valuta diversa dall’euro

Il Regolamento 261/2004 prevede il diritto del passeggero di ottenere il risarcimento (compensazione pecuniaria nel linguaggio del legislatore europeo) in caso di volo cancellato o di ritardo prolungato. Le somme che possono essere erogate dal vettore aereo ammontano rispettivamente a 250, 400 e 600 euro.
Il passeggero può ottenere il ristoro anche nella propria valuta nazionale (ossia non in euro)? La risposta offerta dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Ottava Sezione, con la sentenza del 3 settembre 2020 nella causa C-356/19, è positiva.
Infatti, negare il risarcimento per il solo fatto che la richiesta risarcitori sia avvenuta nella valuta nazionale sarebbe incompatibile con l’obbligo di interpretazione estensiva dei diritti dei passeggeri e con il principio di parità di trattamento.
La vicenda
Una donna polacca prenotava un volo aereo per rientrare a Varsavia da un paese terzo, ma il suo volo subiva un ritardo di oltre tre ore. La passeggera aveva diritto ad una compensazione pecuniaria pari a 400,00 euro e cedeva il proprio credito ad una società, la quale agiva in giudizio al fine di ottenere il risarcimento. Il vettore si opponeva alla richiesta, in quanto era stata formulata nella valuta nazionale (zloty) anziché in euro. Secondo la giurisprudenza polacca, il cambiamento di valuta in cui è espressa la domanda deve considerarsi come una modifica della domanda stessa e la suddetta modifica, nella procedura in oggetto, risultava inammissibile in base alle disposizioni del Codice di procedura civile. Il giudice nazionale, pertanto, adiva in via pregiudiziale la Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Le questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale solleva quattro questioni pregiudiziali sull’interpretazione dell’art. 7 paragrafo 1 del Regolamento 261/2004, domando:

se la disposizione de qua contenga anche la disciplina sulla modalità di adempimento dell’obbligo di compensazione o se ne determini solo l’entità;
in caso affermativo, se il passeggero (o il suo avente causa) possa chiedere il pagamento dell’equivalente dell’importo di 400 euro espresso nella valuta nazionale avente corso nel luogo di residenza del passeggero il cui volo è stato cancellato o ritardato;
in caso affermativo, secondo quali criteri si debba determinare la valuta in cui il passeggero (o il suo avente causa) può chiedere il pagamento e quale tasso di cambio debba essere applicato;
infine, se la disposizione in parola o altre norme del Regolamento in discorso ostino all’applicazione di disposizioni di diritto nazionale che comportino il rigetto della domanda giudiziale proposta da un passeggero (o dal suo avente causa), per il solo motivo che il credito sia stato determinato nella valuta nazionale avente corso nel luogo di residenza del passeggero, anziché in euro.
Come vedremo, la Corte di Giustizia esamina congiuntamente tutti e quattro i quesiti ma, prima di analizzare il percorso delibativo dei giudici europei, ricordiamo brevemente il quadro normativo.
Riferimenti normativi
Il Regolamento 261/2004 istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di:
-negato imbarco,
-cancellazione del volo,
-ritardo prolungato.
In particolare, viene in rilievo l’art. 7, al paragrafo 1, che stabilisce l’entità della compensazione pecuniaria, variabile a seconda della tratta:
-250 euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
-400 euro per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
-600 euro per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).
Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l’ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all’arrivo rispetto all’orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo [...]. 
Interpretazione estensiva del Regolamento e protezione dei passeggeri
Il primo paragrafo dell’art. 7 fa riferimento agli importi in euro e il terzo paragrafo dispone che la compensazione pecuniaria sia «pagata in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari, o, previo accordo firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi». La norma, pertanto, prevede che l’adempimento dell’obbligazione debba avvenire con le modalità suindicate, ma nulla dice in merito alla valuta nazionale, diversa dall’euro.
Orbene, i giudici europei ricordano come l’obiettivo perseguito dal Regolamento 261/2004 consista nel garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri (sent. 17.09.2015, C-257/14). Per raggiungere tale finalità, le disposizione deve essere interpretata estensivamente (sent. 19.11.2009 C-402/07 e C-432/07; sent. 04.10.2012 C-22/11). Da quanto sopra emerge che il diritto alla compensazione pecuniaria previsto a favore del passeggero dall’art. 7 vada interpretato in modo estensivo.
La Corte ricorda che il Regolamento 261/2004 è diretto a garantire il risarcimento per i danni derivanti dai disagi dei trasporti aerei e tale ristoro deve avvenire in modo immediato ed uniforme. Pertanto, subordinare il diritto alla compensazione pecuniaria alla circostanza che la richiesta sia effettuata in euro (escludendo, quindi, le valute nazionali) equivarrebbe a comprimere il diritto del passeggero. In tal modo, si violerebbe l’obbligo di interpretazione estensiva del diritto alla compensazione di cui all’art. 7.
Ambito di applicazione e parità di trattamento
Il Regolamento 261/2004 si applica ai passeggeri a prescindere dalla cittadinanza o dal luogo di residenza, infatti, l’art. 3 paragrafo 1, dispone che esso riguardi:
i passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato;
i passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario.
Quindi, i passeggeri aventi diritto alla compensazione pecuniaria vanno considerati «tutti in situazioni paragonabili, nei limiti in cui a tutti loro spetta, in modo uniforme e immediato, una compensazione pecuniaria per il danno risarcibile in forza della medesima disposizione». Pertanto, il Regolamento – come tutti gli atti dell’UE – deve interpretarsi alla luce del principio della parità di trattamento, secondo il quale situazioni simili non vanno trattate diversamente e situazioni differenti non devono essere trattate in modo uguale (sent. 19.11.2009 C-402/07 e C-432/07).
Da quanto detto deriva che imporre il pagamento in euro della compensazione pecuniaria, ad esclusione della valuta nazionale, può determinare una disparità di trattamento tra i passeggeri danneggiati (o tra i loro aventi causa). Inoltre, per tutte le ragioni esposte, la normativa nazionale non può prevedere il rigetto della domanda di compensazione pecuniaria per il solo fatto che sia formulata in valuta nazionale. Infine, la fissazione del tasso di cambio e le modalità della conversione restano di competenza del giudice interno. 
Conclusioni
In conclusione, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea analizza congiuntamente tutte e quattro le questioni pregiudiziali sollevate dal giudice polacco e, con la pronuncia in commento, stabilisce che:
«Il regolamento (CE) n. 261/2004 […] e in particolare il suo articolo 7, paragrafo 1, devono essere interpretati nel senso che il passeggero il cui volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo prolungato, o il suo avente causa, può esigere il pagamento dell’importo della compensazione pecuniaria prevista da tale disposizione nella valuta nazionale avente corso legale nel suo luogo di residenza, cosicché detta disposizione osta a una normativa o a una prassi giurisprudenziale di uno Stato membro in forza della quale la domanda giudiziale proposta a questo fine da un tale passeggero o dal suo avente causa sarà respinta per il solo motivo che lo stesso l’ha espressa in detta valuta nazionale»
(fonte:www.altalex.com)

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