venerdì 8 maggio 2020

Requisiti minimi della strada per poter posizionare l'autovelox

Le strade urbane di scorrimento, sulle quali possono essere installati dispositivi di controllo a distanza previa individuazione del prefetto, sono definite dall’art. 2, comma 3, c.d.s. come «strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate».
Lo ha ribadito la Suprema Corte con la sentenza n. 8635/20, depositata il 7 maggio.

Il caso. Un automobilista impugnava il verbale di contestazione della violazione dell’art. 142, comma 8, d.lgs. n. 285/1992 per eccesso di velocità, rilevato tramite autovelox posizionato sulla strada, individuata dal Prefetto di Prato ai sensi dell’art. 201, comma 1-bis, c.d.s.. Sosteneva invece l’automobilista che la strada in questione non avrebbe le caratteristiche di strada urbana di scorrimento previste dall’art. 2, comma 3, c.d.s. con conseguente illegittimità della deroga al principio della contestazione immediata della violazione. Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione, decisione confermata anche dal Tribunale. L’automobilista ha dunque proposto ricorso per cassazione.
Strade urbane di scorrimento. Il ricorrente lamenta violazione di legge per aver il Giudice di merito affermato di poter ravvisare la sussistenza di strada urbana di scorrimento anche in assenza di corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina con marciapiede e intersezioni a raso semaforizzate, ritenendo sufficienti le due carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile.
Il motivo risulta fondato.
Come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in virtù della ratio legis di cui la l. n. 168/2002 (recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale) il legislatore ha inteso inserire le strade urbane di scorrimento di cui all’art. 2, comma 3, lett. d), c.d.s. (autostrade e strade extraurbane) nel novero dei percorsi sui quali è ammesso l’uso di dispositivi di controllo a distanza. L’inserimento non è comunque automatico, essendo compito del prefetto quello di selezionare tra le strade urbane di scorrimento quelle in cui si rende necessario il controllo a distanza sulla base della valutazione degli elementi espressamente indicati nell’art. 4 d.l. n. 121/2002, tra cui il tasso di incidentalità, le condizioni strutturali e plano-altimetriche, il traffico sulla strada.
Sulla base di tale premessa, richiamando il testo dell’art. 2, comma 3, c.d.s. che definisce le strade urbane di scorrimento, il Collegio sottolinea come gli elementi della corsia riservata ai mezzi pubblici e delle intersezioni semaforiche siano “eventuali”, mentre sono elementi strutturali necessari la banchina pavimentata a destra, il marciapiede e le aree di sosta. In conclusione, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale

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