Pioggia intensa e manto stradale viscido rendono assai grave la condotta dell’automobilista che tiene una velocità eccessiva, non prudente e nettamente superiore a quella prevista dal limite – 90 chilometri orari – presente su quel tratto di strada.
Ciò rende logica la condanna per il drammatico incidente che provoca alla fine il decesso del passeggero seduto di fianco al guidatore. (Cassazione, sentenza n. 13857, sez. IV Penale, depositata il 7 maggio).
Scarpata. Scenario del fattaccio è una strada della Capitale. Una notte del gennaio 2006 una vettura percorre a quasi 120 chilometri orari un tratto rettilineo dove la velocità massima consentita è di 90 chilometri orari: a rendere la situazione ancora più complicata, poi, anche «le pessime condizioni atmosferiche, con pioggia intensa e manto stradale bagnato» e «la mancanza di illuminazione».
A spingere il conducente – affiancato da un passeggero – a premere il piede sull’acceleratore anche lo scarso traffico.
L’eccessiva velocità si rivela però fatale: l’automobilista «perde il controllo della sua autovettura e va a collidere con il guard-rail posto alla sua destra, scavalcandolo» e così «il veicolo prosegue la sua marcia nella scarpata adiacente la strada, terminando la sua corsa, dopo circa venti metri, contro un albero».
Le conseguenze peggiori sono per il passeggero che «perde la vita nel violentissimo urto».
Per il conducente scatta il processo per omicidio colposo, processo che si conclude con una condanna sia in primo che in secondo grado: per i giudici di merito egli ha «cagionato la morte del passeggero» a seguito della «violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la morte di Angelo Cecconi.
Decisivo il dato relativo alla velocità – 118 chilometri orari – del veicolo. Evidente, di conseguenza, secondo i giudici, la responsabilità del conducente per «l’imprudenza di non avere moderato l’andatura, nonostante le pessime condizioni ambientali, superando, invece, il limite di velocità massimo – 90 chilometri orari – previsto in quel tratto di strada».
Imprudenza. Inutili in Cassazione le obiezioni proposte dal difensore dell’automobilista. Inutili le contestazioni sul dato della eccessiva velocità. Inutile l’ipotesi di un presunto guasto tecnico che avrebbe provocato la perdita del controllo da parte del conducente. Inutile, infine, il richiamo alla «cattiva manutenzione del guard-rail posto alla destra della sede stradale» e che «risultato già flesso verso il basso e quindi avente l’effetto di fungere da rampa per lo scavalcamento e la caduta nella scarpata» avrebbe, secondo il legale, causato il drammatico incidente.
Per i giudici del ‘Palazzaccio’, invece, è emerso in modo chiaro che «il conducente, viste le pessime condizioni ambientali, avrebbe comunque dovuto tenere una velocità molto moderata, ben al di sotto del limite massimo di 90 chilometri orari». Invece, nonostante pioggia intensa e asfalto bagnato, egli ha tenuto una condotta imprudente che ha causato «la perdita di controllo del mezzo», dando il ‘la’ all’incidente che ha portato alla morte del passeggero.
Per quanto concerne, infine, «la asserita inidoneità del guard-rail, frutto di cattiva manutenzione», ci si trova di fronte a un elemento che, secondo i giudici, può avere avuto al massimo «una incidenza concausale», non sufficiente a cancellare il nesso tra la condotta di guida dell’automobilista e la dinamica dell’incidente.
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venerdì 8 maggio 2020
Pioggia intensa e strada bagnata: non moderare la velocità è colpa grave
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