martedì 5 maggio 2020

Apre il cancello, il cane esce in strada e aggredisce un uomo: padrona condannata

Confermata la responsabilità penale per il reato di lesioni colpose. Evidente per i giudici l’imprudenza compiuta dalla donna, che ha consentito al proprio cane, di grossa taglia, di uscire facilmente in strada e di aggredire un uomo che andava a spasso col suo cagnolino (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 13464/20; depositata il 30 aprile).

Consentire al proprio cane – di grossa taglia – una facile uscita in strada può costare una condanna penale. A constatarlo una donna, ritenuta colpevole per l’aggressione compiuta dal suo amico a quattro zampe ai danni di un uomo che andava a spasso col proprio cagnolino, e punita con 800 euro di multa.
Il comportamento da lei tenuto è considerato dai giudici testimonianza esemplare di una scarsa diligenza nella custodia del grosso animale. (Cassazione, sentenza n. 13464/20, sez. IV Penale, depositata il 30 aprile).
Cancello. Decisivi per il Giudice di pace i dettagli dell’aggressione perpetrata dal cane ai danni di un uomo. In sostanza, si è potuto appurare che una mattina la padrona del grosso animale «ha aperto il cancello elettrico della sua casa» e non si è resa conto che «il cane, di grossa taglia, era subito uscito dalla recinzione» per poi «aggredire la persona offesa – causandole una lesione alla coscia sinistra – e il suo cagnolino».
Questa disattenzione è ritenuta sufficiente per condannare la donna, a cui viene contestato di non avere provveduto alla «adozione delle cautele necessarie alla custodia» dell’animale.
Custodia. Col ricorso in Cassazione, però, la padrona del cane prova a ridimensionare la propria condotta, puntando soprattutto sul mancato accertamento della «effettiva pericolosità» del suo quadrupede e sulla necessaria valutazione della «prevedibilità in concreto circa la condotta aggressiva del cane».
Per i giudici del ‘Palazzaccio’, però, è sufficiente l’analisi dei fatti per confermare la condanna della donna.
Nessun dubbio, in sostanza, sul «rapporto di causalità tra la condotta tenuta dalla padrona del cane e l’evento addebitato». Evidente, poi, anche la colpa della donna, soprattutto tenendo presente ella dovevo occuparsi di un cane di grossa taglia, e invece non aveva adottato «le debite cautele nella custodia dell’animale» che «era uscito dalla recinzione» solo grazie alla «apertura del cancello elettrico» operata dalla donna.
A inchiodare la padrona, quindi, «l’obbligo di custodia degli animali», obbligo che sorge ogni qualvolta sussista «una relazione di semplice detenzione, anche solo materiale o di fatto, tra l’animale e una determinata persona». E non a caso, aggiungono i giudici, «tale posizione di garanzia prescinde dalla nozione di appartenenza e risulta irrilevante il dato formale relativo alla registrazione dell’animale all’anagrafe canina o all’apposizione di un microchip di identificazione».
Per fare chiarezza, poi, i giudici ribadiscono che «in materia di lesioni colpose si è specificato che la posizione di garanzia assunta dal detentore di un animale impone l’obbligo di controllarlo e di custodirlo adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terze persone anche all’interno dell’abitazione», e in questa ottica va tenuto presente che «la pericolosità del genere animale non è limitata esclusivamente ad animali feroci ma può sussistere anche in relazione a quelli domestici o di compagnia come il cane, di regola mansueto, così da obbligare l’adozione di tutte le possibili cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale ed idonee a neutralizzare il rischio di eventi pregiudizievoli per le terze persone, prevedibili alla stregua delle norme di comune esperienza».
E, come emerso anche da questa vicenda, «al fine di escludere la colpa rappresentata dalla mancata adozione delle debite cautele nella custodia di animali, non è sufficiente che esso si trovi in un luogo privato e recintato ma è necessario che tale luogo abbia caratteristiche idonee ad evitare che l’animale possa sottrarsi alla custodia e al controllo, superare la recinzione, raggiungere la pubblica via ed arrecare danno a terze persone».

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