La prostituzione gay non è elemento sufficiente per riconoscere protezione allo straniero, nonostante nel suo Paese l’omosessualità sia sanzionata a livello penale (Cassazione, ordinanza n. 8683/20, sez. I Civile, depositata l’8 maggio).
Sul tavolo dei Giudici la vicenda riguardante un giovane cittadino del Senegal che, una volta approdato in Italia, ha chiesto protezione, spiegando di «non voler far ritorno in patria per il timore di subire ritorsioni da parte delle autorità del suo Paese per avere avuto un rapporto sessuale con un uomo per motivi di denaro – comportamento considerato lì reato e punito con una pena detentiva – pur non essendo omosessuale».
Sia in primo che in secondo grado, però, la domanda di protezione viene ritenuta priva di fondamento. Ciò perché da un lato il racconto fatto dallo straniero è ritenuto poco credibile e dall’altro, comunque, «difetta la prova di una persecuzione personale».
In sostanza, non vi sono elementi per ipotizzare «una specifica situazione di vulnerabilità personale» né per presumere «l’esistenza di un potenziale grave danno in caso di ritorno nel Paese d’origine».
Inutile si rivela il ricorso proposto in Cassazione dal cittadino senegalese. Inutile, in particolare, la sottolineatura che «il Senegal sanziona con una pena detentiva il compimento di atti omosessuali» e che ciò rappresenta «un atto di persecuzione».
L’uomo evidenzia che «la previsione di una sanzione penale per gli atti omosessuali costituisce una violazione del diritto fondamentale di vivere liberamente il proprio orientamento sessuale» e spiega che, di conseguenza, è fondato il suo «timore di una persecuzione in patria a causa del proprio comportamento sessuale».
Sacrosanto, quindi, a suo dire, il riconoscimento di protezione da parte dell’Italia in suo favore.
Dalla Cassazione ribattono però che, a parte «la mancanza di credibilità dell’intera vicenda», va considerato che «l’atto sessuale posto in essere dallo straniero appartiene alla sua sfera privata, avendo egli stesso affermato di non essere omosessuale». E questo dettaglio è sufficiente per negare protezione al cittadino senegalese.
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