Preliminarmente, occorre precisare che le disposizioni intervenute in tema di emergenza da coronavirus, attualmente, non prevedono alcuna modifica della disciplina dei contratti di locazione.
Pur in assenza di una specifica pattuizione normativa al riguardo, ai fini di un apprezzabile equilibrio contrattuale, l’obbligato conduttore potrebbe chiedere al locatore una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione delle modalità di esecuzione, sufficienti a ricondurla ad equità. In caso di positivo riscontro, entrambe le parti dovrebbero sottoscrivere apposito accordo.
Per redigere l’accordo e ottenere, quindi la riduzione del canone di locazione, occorre compilare il Modulo 69 (scaricabile presso il sito dell’Agenzia dell’Entrate). Nell’accordo dovranno essere indicate le seguenti informazioni: i dati del locatore e dell’inquilino; il canone annuo stabilito inizialmente; l’ammontare ridotto sul quale ci si è accordati; il numero di mesi per i quali l’inquilino pagherà un importo più basso.
Un altro aspetto che deve essere posto con chiarezza è l'oggetto dell'accordo: riduzione temporanea del canone e poi ripresa del versamento del precedente importo; (oppure) sospensione temporanea del pagamento del canone (ad esempio per alcuni mesi).
La riduzione è ammessa per tutti i contratti di locazione, sia per quelli ad uso abitativo sia per quelli ad uso commerciale indipendentemente dalla durata del contratto di locazione o dal regime fiscale di tassazione ordinaria o cedolare secca. Inoltre, non sono previste spese di registrazione in quanto l’atto è esente da bollo come previsto dal d.l. n. 133/2014.
Oltre a ridurre il carico di spese per il locatario, l’accordo basato sul Modulo 69, avrà dei vantaggi anche per i proprietari di casa che pagheranno le imposte solamente sulla somma effettivamente riscossa e indicata sull’accordo. L’accordo di riduzione del canone di locazione deve essere redatto in forma scritta, da registrare all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni. A tal proposito, a causa dell’emergenza Covid-19, è stato concesso di inviare il Modello 69 e la scrittura privata dell’accordo, (scansionato e sottoscritto) anche via mail all’Ufficio tributario, il quale provvederà a registrarlo. In ogni caso è anche possibile attendere la riapertura degli uffici in quanto l’Agenzia delle Entrate (circ. 3 aprile 2020, n. 8/E) ha previsto lo slittamento dei termini a causa, facendo riferimento anche alla registrazione degli atti.
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