martedì 3 marzo 2020

Le assenze dei lavoratori durante l'emergenza epidemiologica

La recente situazione relativa all'emergenza epidemiologica ha comportato una gestione anomala delle attività d'impresa, diversificando le necessità di resa della prestazione dei lavoratori, spesso impedendola o limitandone in maniera anche sostanziale lo svolgimento.

I Datori di Lavoro hanno gestito in modo differente l'attività dei propri dipendenti anche in attesa delle specifiche misure annunciate dall'esecutivo in supporto alle aziende: in realtà il fertile panorama legislativo prevede già una serie di modalità di gestione delle assenze dal lavoro e dalla prestazione presso la sede dell'azienda che possono applicarsi in modo immediato alla situazione in parola con qualche accorgimento in più necessitato dalla gestione della situazione "anomala" o meglio "eccezionale" di questo periodo.
Pare utile ripercorrere le varie casistiche in cui l'azienda può incorrere:
1. Assenze per inibizione del lavoratore a rendere la prestazione lavorativa per via dell'interdizione all'uscita dai perimetri dei comuni di Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini, Vò.
In questa situazione si realizza la sopravvenuta impossibilità di recarsi al lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, che resterà, dunque, confinato nel comune di domicilio. In questi casi è evidente che l'assenza del lavoratore non solo è indipendente dalla sua volontà ma, anzi, è necessaria e dettata dal provvedimento d'ordine pubblico, finalizzato alla tutela di un interesse superiore rappresentato dalla salute delle persone.
L'interdizione alla prestazione è, quindi, una causa soggettiva, non imputabile al Datore di Lavoro che non produce alcun diritto alla retribuzione.
Pertanto, operativamente si possono verificare tre ipotesi:
- il lavoratore non rende la prestazione e pertanto il datore di lavoro non retribuisce l'assenza giustificata;
- il datore e il prestatore possono comunque proseguire con la prestazione lavorativa attraverso specifici accordi in cui l'attività può essere resa eccezionalmente presso l'abitazione, inalienato il diritto alla normale retribuzione.
In questo caso, però, è bene precisare che la dispensa a rendere l'attività lavorativa presso l'azienda non costituisce necessariamente una fattispecie di lavoro agile, stante l'assoluta eccezionalità della circostanza e l'assenza delle motivazioni fondanti la tipizzazione di cui all'art. 18 Legge n. 81/2017.
La scelta di continuare la prestazione presso il domicilio non importa quindi né la soddisfazione degli elementi formali richiesti in capo alla sottoscrizione di apposito contratto privatistico né gli obblighi relativi a garantire la sicurezza degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
- l'eventuale ricorso agli ammortizzatori sociali nell'ipotesi di un provvedimento normativo che preveda, specificatamente per la circostanza in parola, la Cassa Integrazione Ordinaria o il ricorso al Fondo di Integrazione Lavorativa. Bene ricordare che in ogni caso, anticipatamente al ricorso agli ammortizzatori sociali, il Datore di Lavoro deve gestire la mancata prestazione con strumenti ordinari come la fruizione di permessi previsti dal CCNL di riferimento, banca ore o periodi di ferie maturati e non goduti negli anni precedenti.
2. Assenze per sospensione dell'attività aziendale, o di parte di essa, per effetto di specifico provvedimento dell'autorità pubblica che ne inibisce o limita lo svolgimento (ad es. limitazione all'esercizio di specifiche attività commerciali in determinate fasce orarie).
In questi casi l'impossibilita a ricevere la prestazione è indipendente dalla volontà delle parti, essendo l'azienda stessa nell'impossibilità oggettiva di svolgere la normale attività produttiva. In questa ipotesi, perciò, è evidente il permanere del diritto alla retribuzione in capo al lavoratore, pur in assenza della resa della prestazione.
Tuttavia, non è escluso che la prestazione possa essere resa dispensando i lavoratori dalla prestazione presso la sede aziendale oggetto di interdizione attraverso prestazioni "remote" o "smartworking".
Nel caso in cui, invece, le parti anche disgiuntamente decidano di non procedere con la prestazione lavorativa potrà essere richiesto l'intervento degli attuali ammortizzatori sociali motivato dalla così detta "causa di forza maggiore" e quindi per motivi esogeni dall'attività aziendale.
3. Assenze venute in essere a seguito della decisione aziendale di sospendere in tutto o in parte le attività aziendali per ridurre il rischio di potenziale diffusione del virus.
Frutto di una decisione aziendale l'assenza è imputabile unicamente al Datore di Lavoro che, in virtù del proprio potere organizzativo, rinuncia ai propri prestatori e li dispensa totalmente dall'attività.
In questa fattispecie il ricorso agli ammortizzatori sociali è ovviamente precluso e stante il diritto alla retribuzione da parte dei dipendenti, il Datore di Lavoro potrà gestire gli stesso utilizzando permessi contrattuali, banca ore o periodi di ferie maturati e non goduti negli anni precedenti.

fonte: www.ilsole24ore.com

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