Il padre che ha versato all’ex moglie l’assegno di mantenimento per le figlie, anche dopo che queste hanno conseguito l’autosufficienza economica, ha diritto alla restituzione dell’indebito pagato.
Questo è quanto precisato dalla Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, nell'ordinanza 29 novembre 2019 - 13 febbraio 2020, n. 3659.
La vicenda in commento trae origine dalla sentenza con cui, il Giudice di prime cure, nel dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva posto a carico dell'ex marito l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento all’ex moglie per le due figlie.
Nel corso degli anni, le figlie si erano entrambe laureate e sposate, e da tale momento, per il padre è venuto meno l'obbligo di provvedere al loro mantenimento. Ricevuto atto di precetto con cui gli era stato intimato di pagare gli importi per il mantenimento relativi agli ultimi cinque anni, l’uomo ha proposto, nei confronti dell’ex moglie, domanda restitutoria di quanto pagato e la condanna al risarcimento per appropriazione indebita delle somme non dovute.
Il Tribunale ha rigettato la domanda restitutoria, ma ha accolto quella di risarcimento a carico dell'ex moglie, per danno patrimoniale. La Corte territoriale successivamente adìta, ha invece respinto la richiesta di restituzione ed accolto quella diretta ad annullare la condanna al risarcimento del danno, ritenendo il danno causato solo dall'inerzia del ricorrente, il quale si sarebbe dovuto attivare prima per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio, relativamente al mantenimento delle figlie.
Avverso la sentenza di merito, l’uomo ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta quattro motivi.
Con la prima censura, il ricorrente ha denunciato la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2033 c.c., per avere escluso il carattere indebito del pagamento del contributo di mantenimento per le figlie, essendo il vincolo obbligatorio, cioè la causa giustificativa del pagamento stesso, cessato quantomeno dal momento in cui le figlie hanno contratto matrimonio.
La Cassazione ha ritenuto fondato tale motivo.
Nella sentenza impugnata ed è incontestato tra le parti, risulta che le figlie del ricorrente si siano sposate, raggiungendo la definitiva indipendenza economica; da quel momento è venuto meno l'obbligo del padre di provvedere al loro mantenimento e del diritto della ex moglie di ricevere il contributo per le figlie maggiorenni, ormai economicamente indipendenti.
A ciò si aggiunga che, prima dei rispettivi matrimoni, entrambe le figlie avevano conseguito il diploma di laurea, e già tale circostanza fa venire meno l'obbligo di mantenimento da parte del padre, in base all'accordo concluso tra i coniugi in sede di divorzio congiunto. Inoltre, la circostanza che il ricorrente abbia proposto il procedimento di revisione delle condizioni economiche proprie del regime post-coniugale solo successivamente, per ottenere il riconoscimento formale della modifica di tali condizioni e quindi di essere svincolato da altri pagamenti per il futuro, non impedisce la proposizione dell'azione restitutoria delle somme corrisposte indebitamente, a norma dell'art. 2033 c.c., avente carattere generale.
Spetterà al giudice davanti al quale verrà presentata la domanda restitutoria dell’indebito, valutarne la fondatezza, in base alla sopravvenienza di eventi successivi che hanno eliminato la causa originaria da cui scaturiva l'obbligo di pagamento.
A tal riguardo, la Cassazione ha precisato che è ammissibile l'irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all'ex coniuge solo se gli importi siano stati impiegati per scopi alimentari; ciò non ricorre qualora ne abbiano beneficiato figli maggiorenni ormai indipendenti economicamente in un periodo in cui era noto il rischio restitutorio, ovvero in caso di revoca giudiziale dell'assegno di mantenimento; in caso di revoca giudiziale dell'assegno di mantenimento, il principio di irripetibilità delle somme versate non si applica in assenza del dovere di mantenimento medesimo.
Alla luce di tali argomentazioni, la Suprema Corte ha accolto il primo motivo del ricorso, cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale che dovrà pronunciarsi anche per le spese del giudizio di legittimità.
fonte: www.altalex.com
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