giovedì 26 marzo 2020

Dinamica del sinistro incerta? Si applica la presunzione di corresponsabilità

In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.

Il fatto
P. P., danneggiato in un incidente stradale avvenuto in data 27/8/2015 sulla strada provinciale di Porto Ercole tra la moto da lui guidata ed un presunto (perché rimasto sconosciuto) veicolo bianco che invadendo la corsia di marcia del P. ne aveva determinato la perdita di controllo del mezzo e l'impatto con un guardrail, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Firenze, che, confermando la pronuncia di prime cure, ha applicato la presunzione di pari responsabilità nella produzione del sinistro, di cui all'art. 2054, comma 2, c.p.c.
L'applicazione della presunzione di pari responsabilità è stata disposta dalla Corte territoriale, all'esito di ben due perizie cinematiche, nell'impossibilità di addivenire ad una ricostruzione certa dei fatti di causa.
Il Giudice d'Appello, per quel che ancora rileva in questa sede, dato atto che, sulla scorta delle prove testimoniali acquisite, il veicolo antagonista aveva invaso la corsia di marcia del P., provocandone lo sbandamento e l'impatto con un gardrail, in assenza di elementi certi ed inconfutabili sulla dinamica del sinistro, ha ritenuto di applicare l'art. 2054, 2° co. c.c. in ottemperanza alla giurisprudenza, secondo la quale l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei due conducenti, nel caso di scontro tra veicoli, non esonera l'altro dall'onere di provare di essersi conformato alle norme sulla circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza.
Avverso la sentenza il P. propone ricorso per cassazione.
Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente solleva violazione e falsa applicazione dell'art. 2054, comma 2, c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e pone una questione di diritto: se l'art. 2054, comma 2, c.c. sia applicabile anche nel caso in cui vi sia stato, da parte dell'organo giudicante, un accertamento positivo sulla responsabilità di uno dei conducenti coinvolti nel sinistro e non vi sia alcuna certezza circa l'eventuale corresponsabilità del danneggiato.
Secondo il ricorrente, la presunzione di pari responsabilità non potrebbe applicarsi in casi siffatti.
Il motivo non è fondato in ragione della giurisprudenza di legittimità che fa del criterio di imputazione presuntiva della pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. un criterio residuale che si applica in tutti i casi in cui non è possibile stabilire l'esatta misura delle diverse responsabilità nella produzione del sinistro. La ratio dell'art. 2054, comma 2, c.c. è proprio quella di offrire un criterio fittizio di imputazione della responsabilità laddove non sia possibile pervenire ad una esatta ricostruzione dei fatti di causa.
Ciò che emerge con chiarezza nel caso in esame è proprio l'impossibilità di ricostruire con esattezza cosa sia effettivamente avvenuto, tanto che ben due CTU cinematiche non hanno consentito di sciogliere i dubbi.
In questa situazione di assoluta incertezza, il Giudice di merito ha correttamente applicato l'art. 2054, comma 2, c.c., non potendo avere rilevanza, perché afferente al mero campo delle ipotesi, privo di fattuale riscontro, che nell'eziologia dell'incidente sia certamente ravvisabile la responsabilità del conducente di uno dei veicoli coinvolti nel sinistro.
In ogni caso, anche laddove la responsabilità prevalente o esclusiva di uno dei due veicoli coinvolti fosse stata acclarata senza alcun ragionevole dubbio - il che si ripete non è dato affermare nel caso in esame - anche in tal caso il giudice non sarebbe esonerato dall'onere di accertare che il veicolo danneggiato si fosse attenuto al rispetto delle norme del codice della strada ed a quelle di comune prudenza.
La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di ritenere non superata la presunzione di pari responsabilità nella produzione del sinistro nel caso in cui sia accertata la colpa di uno dei conducenti
In ogni caso la ratio dell'art. 2054, comma 2, c.c. è proprio quella di fornire un criterio sussidiario in tutti i casi in cui l'accertamento delle condotte non consenta di giungere a conclusioni certe circa l'imputazione della responsabilità del sinistro.

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