lunedì 2 marzo 2020

Bar rumoroso sopra l’appartamento: lamentele legittime ma nessun reato

Cade l’ipotesi di condanna nei confronti del titolare del locale, che peraltro ha provveduto all’insonorizzazione della pavimentazione. Decisiva per i Giudici la constatazione che il problema è stato segnalato da una sola persona, quella che vive nell’abitazione posta sotto l’esercizio commerciale.

Bar troppo rumoroso. Caffetteria sotto processo: nessuna questione di gusto, sia chiaro, poiché il problema è rappresentato dai rumori poco graditi dalla persona che vive nell’appartamento collocato proprio sotto il locale. A lamentarsi però è esclusivamente quella persona, e ciò non basta per ritenere colpevole il titolare dell’esercizio commerciale (Cassazione, sentenza n. 50772/19, sez. III Penale, depositata il 16 dicembre).

Disturbo. La battaglia giudiziaria vede prevalere, almeno inizialmente, il privato cittadino, con annessa condanna per il piccolo imprenditore, ritenuto colpevole di «disturbo della quiete pubblica».
Plausibili, secondo i Giudici del Tribunale, le lamentele del privato cittadino, che si era visto «disturbare riposo ed occupazioni» dal «rumore provocato dalla caffetteria». Decisiva la constatazione che «i rumori avevano superato la normale tollerabilità».
Questo dato, però, osservano i giudici della Cassazione, non è sufficiente per parlare di «disturbo della quiete pubblica». Piuttosto sarebbe stato necessario «indagare la diffusività dei rumori» e «il potenziale danno arrecato a una serie indeterminata di soggetti».

Insufficiente, invece, la protesta della singola persona, che «aveva riferito di essere stato disturbato dai rumori provenienti dal bar sovrastante la sua abitazione».
Certo, osservano i Giudici, erano intervenuti i tecnici della ‘Agenzia regionale per la protezione ambientale’, e allo stesso tempo «il proprietario del locale aveva effettuato lavori di insonorizzazione del pavimento» per porre rimedio alla situazione di disagio creatasi, ma il fatto che il «disturbo» sia stato segnalato da una sola persona rende impossibile parlare di «disturbo della quiete pubblica», che invece presuppone «l’accertamento della capacità delle emissioni sonore di danneggiare potenzialmente una collettività indistinta di persone».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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