mercoledì 4 marzo 2020

Coronavirus: le misure per famiglie, lavoratori e imprese

È stato pubblicato il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, proposto dal Presidente del Consiglio Conte e dal Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri, approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio ed entrato in vigore il 2 marzo.
Si tratta di disposizioni dirette ad assicurare un primo supporto di natura economica a cittadini ed imprese che si trovino ad affrontare, in questi giorni, problemi di liquidità finanziaria a causa dell'emergenza sanitaria a tutti nota.

Sospensione dei termini per versamenti ed altri adempimenti nella c.d. “zona rossa”
Per i soggetti che risiedono nella “zona rossa”, ovvero nei comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò, sono sospesi i versamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 30 aprile, relativi a cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi, atti di accertamento esecutivi da parte dell'Agenzia delle Entrate, atti di accertamento emessi dagli enti locali, “rottamazione-ter”, “saldo e stralcio”, la cui scadenza è stata posticipata al 31 maggio 2020.
È sospeso, altresì, il pagamento delle bollette di acqua, gas ed energia elettrica, sempre sino al 30 aprile, con previsione di una eventuale rateizzazione non appena terminato il periodo di sospensione.
È sospeso il versamento, per 12 mesi, dei ratei dei mutui agevolati concessi da Invitalia alle imprese ed il pagamento dei diritti camerali.
Dette misure si estendono anche a coloro che risiedono fuori della “zona rissa” ma si avvalgono di intermediari che vi siano ubicati.
Misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori dipendenti e autonomo e di potenziamento degli ammortizzatori sociali nella “zona rossa”
Il decreto prevede la cassa integrazione ordinaria per le unità operative operanti nei comuni di cui sopra e per i lavoratori ivi domiciliati.
Si prevede la possibilità di sospensione della Cassa integrazione straordinaria per le imprese che vi abbiano fatto ricorso prima dell'emergenza sanitaria e sostituzione con Cassa integrazione ordinaria.
Si prevede la cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, aventi unità produttive nei comuni elencati e per i lavoratori ivi domiciliati, che non possano beneficiare dei strumenti vigenti di sostegno al reddito, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro.
Si contempla una indennità di 500 euro al mese per un massimo di tre mesi, per i lavoratori che abbiano rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti commerciali, per i professionisti e per i lavoratori autonomi, domiciliati o che svolgano la propria attività nei comuni elencati.
Misure a favore dei soggetti che risentono delle conseguenze, anche indirette, dell'emergenza sanitaria
Si prevede l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e, per 12 mesi, la garanzia della priorità della concessione del credito a quelle che operino nella “zona rossa”.
Si prevede la sospensione del pagamento dei ratei dei mutui per immobili residenziali per i lavoratori che subiscano la sospensione del rapporto di lavoro o la riduzione del lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.
È contemplato l'incremento di 350 milioni di euro dei Fondi destinati al sostegno delle imprese esportatrici ed il ricorso a misure dirette ad agevolare il ricorso al lavoro agile dei dipendenti di amministrazioni pubbliche.
Garantito il mantenimento della retribuzione dei dipendenti pubblici in caso di malattia con ricovero ospedaliero o assenza per malattia dovuta al Coronavirus, compresi i periodi di quarantena.
Vi è la possibilità, per i laureati in medicina e chirurgia che non possano sostenere l'esame di Stato, di frequentare con riserva il corso di formazione specifica in medicina generale.
Si prevede la conservazione della validità dell'anno scolastico, anche se gli istituti non possano effettuare i 200 giorni di lezione previsti per legge.
Settore turistico
Le agenzie di viaggio e i tour operator possono godere della sospensione fino al 30 aprile, del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali, mentre per coloro che non abbiano potuto viaggiare o usufruire di pacchetti turistici a causa delle misure di contenimento e di prevenzione della diffusione della malattia, si prevedono specifiche forme di compensazione.
fonte: www.altalex.com

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