martedì 3 dicembre 2019

Il contratto a termine non sospende necessariamente l’indennità di disoccupazione

Con la sentenza n. 27506 del 28 ottobre 2019, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dell’INPS che puntava a recuperare il denaro versato ad un uomo a titolo di indennità di disoccupazione. In particolare, secondo l’INPS, in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato si ha sospensione dello stato di disoccupazione, con conseguente venir meno del diritto alla relativa indennità. L’uomo aveva lavorato per dieci settimane, durante il periodo in cui usufruiva di tale indennità, percependo un reddito minimo personale. Secondo la Corte, quindi, percepire un reddito minimo personale consente sempre il mantenimento della condizione di disoccupazione, a prescindere dalla tipologia contrattuale dalla quale tale reddito annuale sia conseguito. Solo in caso di superamento di detta soglia può ritenersi venuta meno la necessità di sostegno pubblico del reddito in favore del lavoratore. Pertanto, la condizione di disoccupazione viene conservata.
Svolgimento del processo
1. La Corte d'Appello di Catanzaro, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Crotone, accoglieva l'opposizione proposta da P. G. avverso il decreto ingiuntivo con il quale l'INPS aveva agito per il recupero della somma che l'istituto asseriva indebitamente percepita dal G. a titolo di indennità di disoccupazione per il periodo dal luglio al dicembre del 2005, revocando il predetto decreto ingiuntivo.
2. La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto non ostativa alla percezione della suddetta indennità la circostanza che il G. nel periodo di riferimento avesse prestato attività lavorativa a tempo determinato per un periodo di dieci settimane, avendo egli percepito una retribuzione inferiore alla soglia prevista dall' art. 4 primo comma, lett. a) del d.lgs. n. 181/2000 (nel testo modificato dall'art. 5, d.lgs. n. 297/2002, operante ratione temporis).
3. Per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione al quale l'intimato non ha svolto alcuna attività difensiva.
4. La VI Sezione di questa Corte, valutata la novità della questione posta ed il suo rilievo nomofilattico, ha rimesso la causa a questa IV Sezione per la trattazione in pubblica udienza.
5. L'Inps ha depositato anche memoria ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
6. L' istituto ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, lett. a) e d) e 5, primo comma, d.lgs. n. 181/2000 e successive modificazioni, con riferimento agli artt. 45 e 77 del r.d.l n. 1827/1935, conv. in I. n. 1155/1936 e 52 lett. b), 54, primo comma , lett. a) e secondo comma e art. 55, lett. b) del r.d. n. 2270/1924. Sostiene la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale per risultare nella specie applicabile non la norma contenuta nella lett. a) dell'art. 4 d.lgs n. 181/2000, bensì la successiva lett. d) del medesimo articolo nella versione vigente ratione temporis (luglio/agosto 2005), secondo cui in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani, si ha sospensione dello stato di disoccupazione, con conseguente venir meno dei diritto alla relativa indennità.
L'interpretazione del giudice di merito striderebbe anche con l'art. 45 III comma del R.D.L. n. 1827 del 1935, in quanto durante lo svolgimento di attività di lavoro subordinato difetta la condizione di "mancanza di lavoro" e viene meno la funzione della provvidenza in questione. Aggiunge che il d.lgs n. 181 del 2000 non avrebbe modificato nel senso individuato dalla Corte territoriale il regime dell'assicurazione contro la disoccupazione, ancora disciplinato per l'aspetto che qui viene in rilievo dall'art. 55 lettera b) del R.D. n. 2270 del 1924.
7. La questione oggetto di causa attiene all'interpretazione dell'art. dell'art. 4 del d.lgs n. 181/2000 , nel testo come sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, ed in particolare del rapporto sussistente tra la lettera a) e la lettera d), e dunque la sussistenza o meno del diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione anche nel periodo di svolgimento di attività lavorativa a tempo determinato nel quale l'assicurato abbia conseguito un reddito annuale inferiore alla soglia per mantenere lo stato di disoccupazione.
8. La normativa del d.lgs n. 181 del 2000 e successive modificazioni non ha ridisegnato l'intera disciplina dei trattamenti previdenziali per il caso di disoccupazione, espressamente fatta salva dall'art. 5 comma 1, ma, in attuazione della delega conferita con l'art. 45 comma 1 lettera a) della I. n. L. 17/05/1999, n. 144, che aveva ad oggetto anche la riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, ha individuato quando sussista lo stato di disoccupazione, rilevante anche al fine del loro intervento, in tal senso ridisegnandone i caratteri. Soccorre in tal senso anche la premessa del suddetto d.lgs, che fa riferimento a detta delega, esplicitando "che, al fine di realizzare il riordino del sistema degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, prescrive di procedere alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli più adeguati alla valutazione ed al controllo dell'effettiva situazione di disagio".
9. L'art. 4, rubricato "perdita dello stato di disoccupazione, al comma 1 prevede quanto segue: "Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti princìpi:
a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;
b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'àmbito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3;
c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'àmbito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;
d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani"
10. L'opzione interpretativa adottata dal giudice di merito è corretta e dev'essere confermata.
11. La norma ha infatti individuato alla lettera a) del comma 1 la soglia di reddito annuale che determina la conservazione dello stato di disoccupazione. Essa è costituita dal reddito minimo personale escluso da imposizione, e consente sempre il mantenimento della condizione di disoccupazione, a prescindere dalla tipologia contrattuale dalla quale tale reddito annuale sia conseguito, a tempo determinato o determinato. Solo in caso di superamento di detta soglia può ritenersi venuta meno la necessità di sostegno pubblico del reddito in favore del lavoratore (e dei suoi famigliari).
12. Ai sensi poi della successiva lettera d), il superamento della soglia di reddito annuale come individuata alla lettera a) non dà luogo a perdita dello stato di disoccupazione, ma solo a sospensione dello stesso, qualora il rapporto sia a tempo determinato della durata fino a otto mesi o a quattro mesi per i giovani. Ciò significa che in tal caso la situazione di disoccupazione potrà essere nuovamente fatta valere dopo la scadenza del termine contrattuale.
13. Diversamente, se il rapporto di lavoro a tempo determinato non abbia determinato il superamento della soglia annuale di reddito prevista dalla lettera a), la condizione di disoccupazione secondo la previsione di carattere generale viene conservata.
14. L'interpretazione qui avallata si rende necessaria al fine di non creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra lavoro a tempo determinato e indeterminato, in quanto nella prospettazione dell'Inps, disattesa dal giudice di merito, nel caso di lavoro a tempo determinato che in un anno abbia consentito la percezione di un reddito inferiore alla soglia imponibile si avrebbe, al contrario di la quanto avviene in caso di lavoro a tempo indeterminato, sospensione integrale del trattamento di sostegno. La soluzione normativa è in tal modo idonea a valorizzare la precarietà del rapporto di lavoro a tempo determinato, che non consente per definizione una previsione di continuità dell'occupazione al di là della sua durata.
15. Segue coerente il rigetto del ricorso.
16. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata.
17. L'esito del giudizio determina la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

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