mercoledì 4 dicembre 2019

Danno da errore medico subìto da congiunta: ristoro anche ai familiari

Anche ai familiari della vittima va risarcito il danno non patrimoniale da errore medico invalidante.
È quanto sancito dalla Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, nella sentenza 2 luglio - 4 novembre 2019, n. 28220.

La pronuncia in esame trae origine da una richiesta di risarcimento danni da errore medico, proposta iure proprio, dal marito ed i figli di una donna, alla quale non era stata diagnosticata una grave malattia al momento delle dimissioni dal Policlinico, dopo un intervento chirurgico.
La tardiva diagnosi aveva causato un progressivo peggioramento delle condizioni di salute della paziente, con necessità di numerosi ricoveri ospedalieri, nel corso dei quali la stessa aveva subìto un intervento invasivo a cuore aperto; inoltre aveva avuto bisogno di assistenza costante, sia domiciliare che presso le strutture sanitarie in cui era stata ricoverata, e che la malattia e l'invalidità della congiunta, avevano determinato un gravissimo turbamento ed un peggioramento delle abitudini di vita dell’intero nucleo familiare.
Accertata la responsabilità del primario e quella della struttura ospedaliera, il Giudice di prime cure aveva accolto la domanda svolta iure hereditatis, ma aveva respinto, invece, le richieste presentate dai familiari iure proprio.
La Corte territoriale, confermato l'accertamento di responsabilità, aveva riconosciuto ai parenti della vittima, una ulteriore somma a titolo di rimborso di spese mediche, ma aveva rigettato le altre domande.
Proposto ricorso per cassazione, i ricorrenti  hanno, tra i motivi sollevati, censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, il giudice di merito aveva respinto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale richiesto dai congiunti, in ragione dello sconvolgimento delle loro abitudini di vita conseguente alla necessità di assistere la donna, sia durante la malattia che nel periodo successivo, in cui la stessa era risultata affetta da postumi gravemente invalidanti. Inoltre, i ricorrenti hanno evidenziato come la Corte territoriale abbia contraddittoriamente escluso il risarcimento del danno anche in riferimento alla assistenza prestata durante i ricoveri ospedalieri, avendo ritenuto che "in ogni caso, si tratta di un'assistenza familiare, per quanto faticosa sul piano psicologico, evidentemente condivisa ed avvenuta principalmente durante i ricoveri ospedalieri".
La Cassazione ha accolto detta censura e, riportandosi ai principi consolidati già espressi dai giudici di legittimità, ha rilevato che, il risarcimento del danno non patrimoniale può spettare anche ai prossimi congiunti della vittima di lesioni personali invalidanti, "non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso (Cass., S.U. n. 9556/2002; conformi, ex multis, Cass. n. 8827/2003 e Cass. n. 11001/2003).
Pertanto,la Corte di merito ha errato escludendo il danno patito dai parenti, per il fatto che la donna non fosse risultata "del tutto dipendente dai familiari" ovvero quando ha considerato ritenere che l'assistenza prestata non giustificasse il risarcimento del danno per il fatto di rivestire natura "familiare"; al contrario, ha evidenziato la Cassazione,  anche un'invalidità parzialmente invalidante può comportare anche la necessità di un impegno di assistenza a carico degli stretti congiunti e, dunque, un peggioramento delle abitudini di vita di chi la presti.
Orbene, la circostanza che il familiare di una persona lesa dall'altrui condotta illecita può subire uno stato di sofferenza soggettiva ed un cambiamento peggiorativo delle abitudini di vita, costituiscono  dei pregiudizi che devono essere risarciti, ove presentino caratteri della serietà del danno e della gravità della lesione; non è motivo di esclusione del pregiudizio la circostanza che l'invalidità del congiunto non sia totale o che l'assistenza possa essere stata suddivisa fra più congiunti.
Alla luce delle suesposte considerazioni che precedono, la Suprema Corte ha cassato la sentenza sul punto, con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame.

fonte:www.altalex.com

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