mercoledì 4 dicembre 2019

Colpo di frustra, micro-danni risarcibili anche senza esami strumentali

Il risarcimento di qualsiasi danno, compreso quello alla salute, postula che chi lo invochi, ne dia una dimostrazione ragionevole (Cass. Ord. 26249/2019)

L’art. 139 c. 2 Codice assicurazioni private stabilisce che le lesioni di lieve entità (si pensi al colpo di frusta) siano irrisarcibili, se non suscettibili di un accertamento medico-legale. Pertanto, il pregiudizio patito deve essere dimostrato non sulla base delle dichiarazioni soggettive della vittima, ma seguendo una corretta criteriologia medico-legale. Tuttavia, l'esistenza di un danno permanente alla salute può ammettersi anche in assenza di esami strumentali (come radiografia, risonanza magnetica, TAC), purché ricorrano indizi gravi, precisi e concordanti della sua sussistenza e della sua genesi causale. La ratio della norma consiste nell’evitare le truffe assicurative e nel richiamare gli addetti ai lavori (medici legali, avvocati, magistrati) al dovere di zelo nella liquidazione del danno alla salute. Infatti, le richieste di risarcimento per lesioni di lieve entità (pari o inferiori al 9%) sono statisticamente le più numerose; ne consegue che, nonostante il loro modesto contenuto economico, comportino ingenti costi per la collettività.
Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 16 ottobre 2019, n. 26249 .
La vicenda
A seguito di un tamponamento, causato da una vettura pirata poi fuggita, il terzo trasportato del veicolo incidentato subiva delle lesioni (cosiddetto “colpo di frusta”). Il danneggiato agiva in giudizio contro il vettore e la sua compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento del danno patito, in quanto lamentava un perdurare dei dolori al collo. Nel corso del giudizio veniva chiamata in causa anche l’impresa assicuratrice designata dal Fondo di garanzia vittime della strada. Il giudice di pace accoglieva la domanda del trasportato, liquidava il pregiudizio da questi subito in cento euro, riconoscendogli solo i due giorni di invalidità temporanea (e non quella permanente). L’uomo ricorreva in appello, ove il gravame veniva rigettato. Infatti, secondo il Tribunale, il danno addotto dall’attore non era risarcibile, poiché i postumi permanenti lamentati dall’appellante, ossia il protrarsi di un’algia al collo, non erano suscettibili di un accertamento strumentale obiettivo, come richiesto dalla legge. Si giunge così in Cassazione.
Riferimenti normativi
Nel caso oggetto di scrutinio, vengono in rilievo:
il d.l. 1/2012 (convertito con Legge 27/2012), in particolare l’art. 32 in materia di “Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni”; si tratta di una norma che, ai commi 3 ter (e 3 quater ora abrogato – vedi nota 1 in calce), ha modificato l’art. 139 c. 2 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005), inserendo il seguente inciso: «in ogni caso le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente»;
il Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005), art. 139, in materia di “Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità”, ove nel comma 2, come novellato l'art. 1 comma 19 della legge 124/2017,  si prevede che «[…] In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente» 
Danno permanente non risarcibile se non dimostrato
Il ricorrente lamenta la lesione dell’art. 32 Cost., giacché la disciplina normativa impedirebbe il risarcimento del danno permanente alla salute causato da sinistri stradali, se di lieve entità e non suscettibile di "accertamento clinico strumentale obiettivo" (art. 139 c. 2 d.lgs. 209/2005). La Suprema Corte considera la censura inammissibile; infatti, la sentenza gravata:
non ha negato l’esistenza di un danno alla salute,
ha considerato il danno non risarcibile, in quanto non attestato da alcun esame,
e ha ritenuto insussistente il danno permanente alla salute, perché era impossibile determinare l’esistenza di postumi permanenti.
I giudici di legittimità affermano che «un danno di cui sia impossibile stabilire non già il suo esatto ammontare, ma la sua stessa esistenza, è per ciò solo un danno irrisarcibile. Rectius, non è nemmeno un danno in senso giuridico».
Legittimità costituzionale delle norme sulla liquidazione del danno
Vista la doglianza di incostituzionalità sollevata dal ricorrente, la Suprema Corte precisa che l’art. 32 c. 3 ter d.l. 1/2012 (che ha aggiunto un paragrafo all’art. 139 c. 2 d.lgs. 209/2005, poi ulteriormente modificato dalla Legge 124/2017) non presenta profili di illegittimità costituzionale. Inoltre, nel denegato caso in cui così fosse, è possibile un’interpretazione coerente con il dettato costituzionale, senza forzarne la lettera, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità in varie occasioni (Cass. 18773/2016; Cass. 1272/2018; Cass. 5820/2019). Infatti, l'art. 32, comma 3 ter[1] è una norma che:
non pone limiti ai mezzi di prova; pertanto, non impedisce di dimostrare l'esistenza di un danno alla salute, impiegando fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali; dunque, non necessariamente occorrono radiografie, risonanze magnetiche o TAC per dimostrare una micro-permanente;
non pone limiti alla risarcibilità del danno; quindi, non lascia senza ristoro i danni che non superino una certa soglia minima di gravità.
In buona sostanza, la norma oggetto di scrutinio si limita a ribadire un principio generale, ossia chi invoca un risarcimento, deve dimostrare il danno patito. Nel caso in esame, si trattava di una lesione alla salute (i postumi di un colpo di frusta) e l’attore avrebbe dovuto dimostrarne l’esistenza, atteso che «non è pensabile che possa pretendersi il risarcimento di danni semplicemente ipotizzati, temuti, eventuali, supposti, possibili ma non probabili».
Accertamento dei micro-danni anche senza esami strumentali
Con la decisione in commento, la Corte conferma il proprio orientamento, che riassume così:
a) l'art. 32, d.l. 1/2012 non è una norma di carattere precettivo, ma una "norma in senso lato"; ossia si tratta di una disposizione priva di comandi o divieti, ma funzionalmente connessa a comandi o divieti contenuti in altre norme;
b) l'accertamento del danno alla persona – richiesto dalla norma - deve avvenire in base ai tradizionali criteri medico-legali, ossia:
l'esame obiettivo (criterio visivo);
l'esame clinico;
gli esami strumentali;
c) i suddetti criteri sono fungibili ed alternativi tra loro, e non cumulativi; inoltre, «non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis, siccome conducenti ad una "obiettività" dell'accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi» (Cass. 5820/2019).
Al lume di quanto esposto, quindi, l'accertamento dei micro-danni alla salute causati da sinistri stradali deve avvenire con l'applicazione dei criteri della medicina legale, essendo inidonee allo scopo sia le “appercezioni intuitive” del medico-legale che le dichiarazioni soggettive della vittima. Pertanto, una corretta criteriologia accertativa medico-legale deve:
valutare la storia clinica documentata della vittima;
analizzare la vis lesiva,
considerare la sintomatologia,
eseguire l'esame obiettivo,
tenere conto della statistica clinica.
Così potrebbe accadere di escludere una lesione permanente, pur in presenza di esami strumentali dall'esito positivo; o, viceversa, si può ammettere l'esistenza d'un danno permanente alla salute anche in assenza di esami strumentali, se ricorrono indizi gravi, precisi e concordanti dell'esistenza del danno e della sua genesi causale.
Riassumendo:
lo stabilire se una persona abbia o non abbia patito postumi permanenti non è una questione di diritto, ma è un accertamento di un fatto, insindacabile in sede di legittimità;
la motivazione della sentenza impugnata non può dirsi omessa, avendo il tribunale affermato essere "impossibile" accertare l'esistenza di un danno permanente, e costituendo tale affermazione una motivazione chiara ed inequivoca.
Conclusioni
In definitiva, con la pronuncia il commento la Suprema Corte ribadisce il proprio orientamento circa la liquidazione delle lesioni di lieve entità, così come previsto dall’art. 32 c. 3 ter d.l. 1/2012 (che ha modificato l’art. 139 c. 2 codice assicurazioni private, successivamente modificato dalla Legge 124/2017). Lo scopo della norma consiste nell’evitare le truffe assicurative in ambito di sinistri stradali e nel richiamare gli addetti ai lavori (medici legali, avvocati, magistrati) al dovere di zelo nella liquidazione del danno alla salute.  Per questa ragione, le lesioni di lieve entità (si pensi al colpo di frusta) sono irrisarcibili, se non sono suscettibili di un accertamento medico-legale. Nondimeno, la Cassazione si spinge oltre ed ammette che possa risarcirsi un danno permanente alla salute anche in assenza di esami strumentali (come TAC, lastre, risonanze e così via), purché ricorrano indizi gravi, precisi e concordanti dell'esistenza del danno e della sua genesi causale. Infatti, «l'accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l'unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l'esame clinico strumentale» (Cass. 5820/2019). Inoltre, si ribadisce che il pregiudizio patito deve essere dimostrato non già sulla base di mere intuizioni o delle dichiarazioni soggettive della vittima, ma seguendo una corretta criteriologia accertativa medico-legale.

fonte: www.altalex.com

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