giovedì 28 novembre 2019

Criterio del tenore di vita escluso anche nell’assegno di separazione

Ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento nella separazione, è priva di rilevanza la richiesta di provare l'alto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e la rilevante consistenza del patrimonio di uno dei coniugi. I criteri utilizzabili sono quello assistenziale e quello compensativo.
La Corte di Cassazione (sez. VI-1) con l’ordinanza del 15 ottobre 2019, n. 26084 – ha chiarito il concetto di irreversibilità della crisi coniugale ai fini della separazione personale dei coniugi. Con riguardo alla quantificazione del mantenimento, la Corte ha escluso l’utilizzo del criterio del tenore di vita in analogia con l’assegno divorzile.

Il caso
Nel giudizio separativo, il marito convenuto non si costituisce in giudizio e il Tribunale accoglie la domanda della moglie senza imporre alcun assegno di mantenimento stante la condizione di autosufficienza economica di entrambe le parti.
La sentenza è impugnata dall’uomo il quale chiede che il giudizio sia dichiarato nullo per non essere stato convocato a presenziare all'udienza presidenziale e per non avere ricevuto la notifica dell'ordinanza di fissazione dell'udienza davanti al giudice istruttore.
Il Tribunale ha inoltre errato nell’omettere l’accertamento sull’irreversibilità della crisi coniugale.
La Corte d’Appello territoriale dichiara nullo il procedimento stante la mancata comparizione del marito all’udienza presidenziale senza rimettere la causa al tribunale. Nel merito, ritiene infondata la richiesta di accertamento sull’intollerabilità della convivenza, presupposto richiesto dall’art. 151 c.c., e dispone che la moglie versi al marito un assegno di mantenimento di 1.500 euro.
Anche contro questo provvedimento, l’uomo ricorre in Cassazione.
La soluzione interpretativa della Cassazione è rilevante quanto a due particolari questioni.
Sulla prova dell’intollerabilità della convivenza
La Corte chiarisce che l’intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale: non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza. Ovviamente, tale fatto, deve essere verificabile in base a fatti oggettivi e a tal fine rileva, sia la presentazione stessa del ricorso separativo, sia il risultato del tentativo di conciliazione da esperire in sede di comparizione all’udienza presidenziale.
Sull’assegno di mantenimento al coniuge economicamente più debole
Nella coppia era risultato un rilevante squilibrio economico in favore della moglie, e, infatti, il marito aveva chiesto che l’assegno fosse rideterminato in 6.000 euro mensili anziché 1.500.
La Cassazione, ai fini della determinazione della misura dell’assegno, richiama però l’orientamento di legittimità applicabile all’assegno divorzile.
In forza dell’orientamento delle sezioni unite, è irrilevante la richiesta di provare l'alto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e la notevole consistenza del patrimonio della moglie, dovendosi attribuire all'assegno, una funzione assistenziale – ampiamente soddisfatta dalla misura dell'assegno riconosciuto al ricorrente – e una funzione compensativa, i cui presupposti non sono stati provati.
La Corte pertanto ha respinto il ricorso ritenendo che la mancata rimessione al giudice di primo grado dopo la declaratoria di nullità del procedimento, non rientra nelle previsioni di cui all’art. 353 e ss c.p.c., e, in tal caso, il giudice di appello deve decidere la causa nel merito, dopo aver dichiarato la nullità e autorizzare tutte le attività che dovevano essere esperite (conformi Cass. Civ. n. 26361/2011 e Cass. Civ. 8713/2015).

fonte: www.altalex.com

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