Il Consiglio di Stato (sezione II) ha analizzato la fattispecie relativa al sequestro di sostanze stupefacenti a carico di un uomo che non si trovava alla guida di un veicolo (sentenza n. 5868/2019).
La vicenda in primo grado
Il Tar accoglieva il ricorso presentato da un uomo avverso gli atti dell’Ufficio della motorizzazione civile coi quali era stata disposta la revisione della patente di guida di cui era titolare, mediante nuovo esame di idoneità psicofisica.
Il primo provvedimento era stato adottato dopo che l’UTG aveva comunicato all’Ufficio della Motorizzazione civile che lo stesso uomo era stato segnalato dalla Guardia di Finanza per essere stato trovato in possesso di un modesto quantitativo di hashisc nel mentre camminava a piedi. In conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma IV, del d.P.R. n. 309/1990, l’UTG aveva proceduto a un colloquio con l’interessato, che si era impegnato ad astenersi dal ripetere l’atto.
L’UTG aveva disposto, nei confronti del medesimo soggetto, il provvedimento di invito formale a non utilizzare più la sostanza, al contempo proponendo all’Ufficio della motorizzazione civile di valutare l’opportunità di ordinare la verifica della sussistenza dei requisiti psicofisici di idoneità alla guida, ex art. 128 del Codice della strada. Veniva quindi disposta la revisione della patente di guida. Il successivo atto veniva emanato dallo stesso Ufficio della motorizzazione civile, dopo che il Tar aveva adottato, in via cautelare, l’ordinanza di sospensione degli effetti dell’atto impugnato mediante ricorso principale, avendo identificato un fumus boni iuris nel motivo di ricorso afferente alla violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento.
Il gravame
In sede di appello il MIT (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) impugna la sentenza del TAR nella parte in cui ha ritenuto che il secondo provvedimento violasse l’articolo 128 del Codice della strada.
La II Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza 26 agosto 2019, n. 5868, ha rigettato l’interposto gravame, così confermando la pronuncia già resa dal TAR, e constatando che gli atti impugnati in primo grado erano stati adottati in carenza del presupposto di legge costituito dall’essere alla guida da parte del ricorrente.
La conferma dell’orientamento ermeneutico
La Sezione ribadisce l’indirizzo, del medesimo Consiglio, che ritiene, in ipotesi di sequestro di stupefacenti a carico di soggetto che non era alla guida di un’auto, né era appena sceso da un veicolo, e neppure stava per accingersi alla sua guida, che tale evento non potesse “costituire circostanza di fatto e di diritto idonea giustificare l’adozione a carico dell’appellante di una determinazione di tipo restrittivo del genere di quella assunta, non potendosi l’episodio farsi ricadere nell’ambito applicativo delle disposizioni che regolano la materia contemplata dal codice della strada” (Cons. Stato, sez. IV 20 gennaio 2015, n. 139).
La mancanza di collegamento tra il sequestro della sostanza stupefacente e la patente di guida
In particolare, nelle suesposte circostanze, non viene ravvisata connessione alcuna tra il sequestro della sostanza stupefacente e la disciplina del possesso della patente di guida e, “anche a voler ritenere che la misura adottata abbia una funzione precauzionale e di prevenzione, non può certo essere sufficiente quel singolo, unico episodio di detenzione di una sostanza stupefacente a giustificare, in assenza di altri elementi di fatto e giudizio, l’adozione di un atto in cui si mette in discussione l’idoneità psico-fisica” di un soggetto ai fini della conduzione di mezzi di trasporto. Episodio siffatto, debitamente accertato e contestato “ha certamente una sua rilevanza, ma ad altri fini di tutela e prevenzione” (Cons. Stato n. 139/2015), in relazione ai quali la Prefettura aveva già provveduto ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 309/1990.
Non si configura l’istituto della revisione della patente di guida
Nella fattispecie erano assenti circostanze riconducibili alla guida di veicoli, pertanto non si configura l’istituto della revisione della patente di guida (art. 128, comma I, Codice della strada) come provvedimento amministrativo, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale non avente natura di sanzione amministrativa, sia pure accessoria (Cons. Stato Sez. IV, 3 ottobre 2018, n. 5682).
fonte: www.altalex.com
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