lunedì 28 ottobre 2019

Ebbrezza: l’automobilista non può rifiutare di sottoporsi agli esami ematici

La Cassazione ha chiarito che non sussiste, in capo all’automobilista, il diritto di rifiutare di sottoporsi al prelievo del sangue volto a verificare il tasso alcolemico o l’assunzione di sostanze stupefacenti, ai fini della configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica. Così è stato precisato con la sentenza n. 38581, depositata il 12 settembre 2019.

Prelievo ematico. La Corte d’Appello, confermando la decisione di primo grado, condannava l’imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza e rifiuto dell’accertamento del tasso alcolemico o della presenza di stupefacenti (articoli 186, comma 7 e 187, comma 8, del codice della strada).

L’uomo ricorreva in Cassazione affermando che la polizia giudiziaria aveva richiesto l’accertamento ematico per verificare il tasso alcolemico o la presenza di tracce di sostanze stupefacenti, e dunque per accertare la sussistenza degli estremi del reato imputato all’automobilista, a prescindere da ogni finalità diagnostico-terapeutica. Lamentava che il rifiuto di sottoposizione al suddetto accertamento, invasivo ed incidente sulla libertà personale, non potesse rilevare penalmente, costituendo tale rifiuto l’esercizio di un diritto.
Non esiste il diritto a rifiutare l’esame. La Corte afferma che la doglianza è manifestatamente infondata. Infatti, il codice della strada prevede una sanzione penale per colui che rifiuta di essere sottoposto agli accertamenti idonei ad appurare il tasso alcolemico o l’assunzione di sostanze stupefacenti, al di fuori delle finalità terapeutiche, così da verificare il reato della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica.
Da questo i Giudici fanno derivare la mancanza di un diritto a rifiutare di sottoporsi al prelievo ematico, posto che inoltre tale condotta integra gli estremi di reato.
Alla luce di ciò, il ricorso viene dichiarato inammissibile.
fonte: www.lastampa.it

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