giovedì 31 ottobre 2019

Guida in stato di ebbrezza anche se il veicolo è fermo

Il reato di guida in stato di ebbrezza sussiste anche quando il conducente non viene fermato mentre è alla guida di un veicolo in quanto è sufficiente l’accertamento dello stato di alterazione.
È quanto emerge dalla sentenza della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 9 ottobre 2019, n. 41457.

Secondo quanto disposto dall’art. 186, comma 7, cod. strad., viene punito il conducente di un mezzo che rifiuta di sottoporsi all’esame alcolimetrico richiesto dagli agenti di polizia in caso di incidente stradale, ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione dell’alcool.

Il termine “conducente” si riferisce a colui che guida o che ha guidato, fino a poco prima della richiesta degli agenti di polizia, un veicolo, come si desume, oltre che dal significato letterale della norma incriminatrice, anche dal divieto, fissato dal comma 1, di guidare in stato di ebbrezza conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, che indica chiaramente come sia genericamente vietata qualsivoglia conduzione di veicoli nella fase in cui la capacità percettiva e reattiva possano essere condizionate negativamente da una precedente assunzione di quelle bevande.

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Anche la giurisprudenza di legittimità si è espressa in tal senso, affermando che ai fini della sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza, rientra nella nozione di “guida” la condotta di chi si trovi all’interno del veicolo quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in un’area pubblica o quantomeno destinata al pubblico (Cass. pen., Sez. VII, 20 gennaio 2010, n. 10476).

Analogamente si è affermato che in materia di circolazione stradale la “fermata” costituisce una fase della circolazione, di talché è del tutto irrilevante se il veicolo condotto dall’imputato risultato positivo all’alcoltest, fosse, al momento dell’effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto (Cass. pen., Sez. IV, 25 settembre 2007, n. 37631).

Nella fattispecie l’imputato era stato fermato dagli agenti di polizia dopo che lo stesso era stato videoripreso alla guida del veicolo in movimento. Secondo gli ermellini non è possibile affermare che dopo aver parcheggiato l’imputato abbia perso la qualifica di conducente, diventando un mero pedone della strada, posto che era stato visto alla guida pochi attimi prima di essere stato fermato dai poliziotti.

fonte:www.altalex.it

lunedì 28 ottobre 2019

Alcoltest inattendibile se effettuato diverse ore dopo l'incidente

No al reato di guida in stato di ebbrezza qualora l'alcoltest sia effettuato diverse ore dopo il sinistro se non è accompagnato da elementi indiziari dello stato di alterazione al momento dell'evento.

È quanto emerge dalla sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 27 settembre 2019, n. 39725.

Nella fattispecie, l'alcoltest era stato effettuato dopo diverse ore dal momento dell'intervento delle Forze dell'ordine sul luogo del sinistro nel quale l'imputato era rimasto coinvolto. La positività dell'esame alcolimetrico, con un andamento ascendente, essendo la prima misurazione pari a g/l 0,95 e la seconda pari a g/l 1,05, non era in grado di indicare, all'atto dell'accertamento del tasso alcolico, di avere assunto alcool dopo il sinistro e prima del test.

Secondo gli ermellini, il rilievo dell'incremento della dose ematica di alcool a quella distanza di tempo dall'ultima possibile assunzione era ritenuto dal ricorrente incompatibile con la regola scientifica, espressa dalla curva di Widmark, al fine di giustificarne la compatibilità con la ricostruzione assunta.

Le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma, posto un andamento generale basato sulla nota curva di Widmark, secondo cui la concentrazione di alcool, in andamento crescente tra i 20 e i 60 minuti dall'assunzione, assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo, variano da soggetto a soggetto, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione (Cass. pen., Sez. IV, 13 settembre 2018, n. 45211).

La giurisprudenza ha precisato anche che il decorso di un intervallo di tempo di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolemico rende necessario, verificare, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e c), cod. strad., la presenza di altri elementi indiziari (Cass. pen., Sez. IV, 17 novembre 2014, n. 47298).

Ne deriva che la considerazione dell'elemento probatorio inerente l'effettuazione dei controlli spirometrici, svolti dopo un lungo lasso temporale rispetto al momento dell'assunzione, impedisce di attribuire a quei rilievi un valore scientifico certo circa lo stato di ebbrezza risalente ad un momento di ore precedente a quello dell'effettuazione del controllo, qualora la parabola si presenti ancora ascendente durante l'esecuzione del test.
fonte: www.altalex.com

Ebbrezza: l’automobilista non può rifiutare di sottoporsi agli esami ematici

La Cassazione ha chiarito che non sussiste, in capo all’automobilista, il diritto di rifiutare di sottoporsi al prelievo del sangue volto a verificare il tasso alcolemico o l’assunzione di sostanze stupefacenti, ai fini della configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica. Così è stato precisato con la sentenza n. 38581, depositata il 12 settembre 2019.

Prelievo ematico. La Corte d’Appello, confermando la decisione di primo grado, condannava l’imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza e rifiuto dell’accertamento del tasso alcolemico o della presenza di stupefacenti (articoli 186, comma 7 e 187, comma 8, del codice della strada).

L’uomo ricorreva in Cassazione affermando che la polizia giudiziaria aveva richiesto l’accertamento ematico per verificare il tasso alcolemico o la presenza di tracce di sostanze stupefacenti, e dunque per accertare la sussistenza degli estremi del reato imputato all’automobilista, a prescindere da ogni finalità diagnostico-terapeutica. Lamentava che il rifiuto di sottoposizione al suddetto accertamento, invasivo ed incidente sulla libertà personale, non potesse rilevare penalmente, costituendo tale rifiuto l’esercizio di un diritto.
Non esiste il diritto a rifiutare l’esame. La Corte afferma che la doglianza è manifestatamente infondata. Infatti, il codice della strada prevede una sanzione penale per colui che rifiuta di essere sottoposto agli accertamenti idonei ad appurare il tasso alcolemico o l’assunzione di sostanze stupefacenti, al di fuori delle finalità terapeutiche, così da verificare il reato della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica.
Da questo i Giudici fanno derivare la mancanza di un diritto a rifiutare di sottoporsi al prelievo ematico, posto che inoltre tale condotta integra gli estremi di reato.
Alla luce di ciò, il ricorso viene dichiarato inammissibile.
fonte: www.lastampa.it

La “mano morta” è violenza sessuale

Confermata la condanna per un uomo che ha molestato una signora, toccandole il fondoschiena. Per i Giudici non vi sono dubbi sulla lettura dell’episodio: il palpeggiamento è stato invasivo dell’intimità della donna.

Scatta la condanna. La ‘mano morta’ sul fondoschiena di una donna vale una condanna per violenza sessuale. A ribadirlo in modo chiaro è la Cassazione, sottolineando la gravità del comportamento tenuto da un uomo che ha pensato bene di ‘approcciare’ in modo per nulla elegante una signora, che dal canto suo, una volta subito il palpeggiamento, ha reagito con vigore – «gliene ho dette di tutti i colori», ha raccontato – e ha poi sporto denuncia (Cassazione sez. III Penale, sentenza n.  38606/2019).

Contatto. Decisiva la ricostruzione dell’episodio. Fondamentale il racconto della vittima, la quale ha spiegato che l’uomo sotto processo «le ha messo una mano sul fondoschiena».
Nessun dubbio, quindi, sulla gravità del comportamento in discussione, poiché, osservano i Giudici, «il toccamento di quella specifica zona erogena è stato improvviso ed inaspettato, invasivo dell’intimità della donna e animato da chiari impulsi sessuali» percepiti dalla vittima che «protestò energicamente (“gliene ho dette di tutti i colori”)» con l’uomo.
Evidente, quindi, la consumazione del reato di «violenza sessuale», spiegano i giudici della Cassazione, poiché, come detto, «vi fu lascivo contatto con la zona erogena del fondoschiena della donna». Tale dato è decisivo, poiché «è sufficiente che il colpevole raggiunga le parti intime della persona offesa (zone genitali o comunque erogene), essendo indifferente che il contatto corporeo sia di breve durata o che la vittima sia riuscita a sottrarsi all’azione dell’aggressore o che quest’ultimo consegua» o meno «la soddisfazione erotica».

Tirando le somme, anche il palpeggiamento del sedere è catalogabile come «violenza sessuale», poiché «l’elemento della violenza può estrinsecarsi anche nel compimento insidiosamente rapido dell’azione criminosa, tale da sorprendere la vittima e da superare la sua contraria volontà, così ponendola nell’impossibilità di difendersi».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it

mercoledì 2 ottobre 2019

Anche su #WhatsApp arriveranno i messaggi che si autodistruggono

WaBetaInfo ha pubblicato alcune schermate dell’ultima versione beta di WhatsApp. Gli screenshot mostrano una nuova funzione che permette di cancellare i messaggi dopo un certo periodo di tempo. Cliccando su “on/off” si può attivare o disattivare “disappearing messages” (questo il nome della funzionalità) e poi selezionare l’intervallo di tempo, oltre al quale viene cancellato il messaggio o il contenuto multimediale. Al momento, si può scegliere tra cinque secondi e un’ora. Un intervallo molto largo che ha comunque le sue ragioni. La prima opzione infatti, permetterebbe di condividere foto private da non mostrare a nessuno. Infine, se si da un’occhiata ancora più attenta alla schermata, si può notare che la nuova funzionalità è stata implementata all’interno delle impostazioni per i gruppi. Insomma, in un primo momento, “disappearing messages” potrebbe essere dedicata solo alle conversazioni con più partecipanti e non a quelle tra singoli utenti.

WhatsApp sta puntando molto sulla privacy dei messaggi e dei contenuti e la piattaforma sta assomigliando sempre di più a Telegram. Da tempo, l’app di messaggistica offre una funzionalità simile: una chat segreta in cui i messaggi scambiati scompaiono dai telefoni dopo un certo periodo di tempo. A dare però inizio alla moda dei contenuti che si cancellano da soli dopo poco tempo è stata Snapchat.

fonte: www.lastampa.it

Carta della famiglia: modalità per il rilascio

È approdata in Gazzetta Ufficiale la disciplina attuativa della Carta della famiglia destinata alle famiglie con almeno tre figli conviventi di età non superiore a ventisei anni. Le carte già emesse, rilasciate ai sensi della normativa precedente alla legge istitutiva (l. n. 145/2018), hanno validità sino alla loro scadenza naturale, indicata nella Carta medesima.

Beneficiari. Possono ottenere la Carta le famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli conviventi di età non superiore a ventisei anni. Il nucleo familiare regolarmente residente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica tra i quali sussiste un rapporto di filiazione, anche adottiva, con almeno uno dei due genitori.
Modalità di rilascio. La richiesta è presentata da uno dei genitori del nucleo familiare ed è utilizzabile da tutti i componenti del medesimo nucleo familiare. La Carta viene emessa in via telematica, su richiesta degli interessati, dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri mediante una piattaforma digitale articolata in un portale internet e in corrispondenti applicazioni per i principali sistemi operativi di telefonia mobile. Mediante accesso alla piattaforma, il richiedente è tenuto a dichiarare il possesso dei requisiti richiesti ai beneficiari.
Agevolazioni. La Carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi, ovvero a riduzioni tariffarie concesse dai soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all'iniziativa. In ogni caso, gli sconti e/o le riduzioni concesse devono essere almeno pari al 5% del prezzo offerto al pubblico.
Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede ad aggiornare l'elenco dei soggetti aderenti sul proprio sito istituzionale nonché sul menzionato portale dedicato alla Carta.
L'utilizzo, limitato all'ottenimento dei benefici, è consentito ai soli componenti del nucleo familiare. Sono vietati la cessione della Carta e l'uso della stessa come carta di credito o di debito.

Fonte: www.fiscopiu.it

martedì 1 ottobre 2019

Diffamazione a mezzo stampa: il danno da risarcire è amplificato dalla grave falsità della notizia e dalle reazioni sui social network

Un vero e proprio prontuario di cosa "non fare" per evitare di incorrere nel reato di diffamazione a mezzo stampa e attraverso i social media: è questo - letto a contrario - il contenuto di una recente sentenza del Tribunale di Roma, sez. I civile, 1° agosto 2019, n. 15951, che ha riconosciuto la responsabilità del direttore e dell'editore di un noto quotidiano per aver leso, con una serie di articoli offensivi, la reputazione e l'onore di una volontaria di un'organizzazione umanitaria, autrice di un reportage fotografico nella striscia di Gaza.
La decisione è di particolare interesse pratico, perché coinvolge le dinamiche tipiche della fattispecie diffamatoria in ambito giornalistico e si sofferma - con apprezzabile approfondimento - anche sull'esistenza, sulla prova e sulla quantificazione del danno risarcibile in favore della vittima.
La vicenda è descritta ampiamente nella sentenza e riguarda un gruppo di articoli - pubblicati dal quotidiano sia nell'edizione cartacea, sia in quella online - incentrati sulla presunta riconducibilità della figura della volontaria a un sostegno ad ambienti terroristici palestinesi.
I dettagli dell'attività giornalistica costituiscono elemento fondamentale di valutazione, in quanto ritenuti componenti di un unico strumento di (falsa e denigratoria) rappresentazione:
- il titolo del più significativo di tali articoli (riportato peraltro nella prima pagina della cronaca cittadina), che testualmente recitava "Gloria ai martiri palestinesi - bufera sulla mostra di […]. Evento pagato dal Comune. Su facebook la curatrice loda i terroristi";
- il fotomontaggio, pubblicato sulla versione online del giornale, che ritraeva l'effigie dei terroristi davanti alla sede, ove si svolgeva la mostra curata dalla volontaria;
- la pubblicazione di foto con due attentatori, accompagnata dalla didascalia "Gloria ai martiri", e di ulteriori immagini dell'attivista con persone armate;
- l'occhiello dell'articolo, che riportando la frase "L'organizzatrice su facebook loda i terroristi", lasciava intendere che la volontaria fosse effettivamente vicina alle posizioni violente del terrorismo antisionista.
L'analisi del Giudice è puntuale e parte correttamente dall'accertamento - non contestato dai convenuti - della verità oggettiva, ossia della "totale estraneità della volontaria a tali fatti, essendo invece la stessa da anni impegnata sul fronte pacifista e sulle effettive finalità della mostra dalla stessa organizzata, aventi finalità tutt'altro che di sostegno al conflitto bensì dirette a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla gravità di tali eventi e a condannare la violenza e la guerra".
A fronte di tale quadro, non è valsa la difesa del direttore e dell'editore, basata essenzialmente sull'asserita oggettività della notizia (smentita dagli atti di causa) e sulla circostanza di aver dato spazio, sul giornale, alla volontaria per rappresentare la sua posizione circa gli attentati terroristici.
Il Tribunale è di altro avviso: la pubblicazione di notizie false e non verificate, aggravata dall'uso di toni suggestivi e insinuanti, non viene inquadrata in termini di esercizio del diritto di critica (men che meno del diritto di cronaca), ma valutata come distorta informazione, alimentata e modificata contravvenendo al precetto di «verità», con l'unica finalità di creare uno scoop inveritiero.
Il convincimento della violazione coinvolge la complessiva attività giornalistica:
"[…] l'impostazione dell'articolo, tra cui il titolo e il sottotitolo, e le foto utilizzate sono tali, per il loro accostamento suggestivo e per la natura delle immagini fornite, da indurre il lettore a ritenere che la volontaria sia una sostenitrice dei gruppi armati palestinesi […] e che abbia utilizzato l'evento-mostra proprio per esprimere tale adesione".
Sul punto, l'orientamento della giurisprudenza è consolidato. Anche la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che: "In tema di esercizio dell'attività giornalistica, il carattere diffamatorio di un articolo non va valutato sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni, ma con riferimento all'intero contesto della comunicazione, comprensiva di titoli e sottotitoli e di tutti gli altri elementi che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, come tali in grado di fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi, dovendosi dunque riconoscere particolare rilievo alla titolazione, in quanto specificamente idonea, in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore, ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione" (tra le tante: Cassazione civile, sez. III, 12 dicembre 2017, n. 29640). Un ulteriore dato è significativo.
La sentenza del Tribunale di Roma nega rilevanza esimente al fatto che il quotidiano avesse successivamente riportato anche le dichiarazioni di "presa di distanza" dell'attivista: il Giudice rileva, infatti, che esse avessero un risalto grafico certamente inferiore rispetto alle notizie "accusatorie" (quindi, una minor presa sui lettori) e che, in ogni caso, ingenerassero il dubbio circa l'effettiva corrispondenza a verità dell'estraneità dell'autrice agli eventi terroristici oggetto degli articoli.
In questo senso, la prova della diffamazione è individuata dal Tribunale proprio nell'effetto dirompente della dimensione social delle notizie, non soltanto con una serie di messaggi di utenti apparsi sul web, in cui la volontaria era stata oggetto di scherno e di disapprovazione, ma anche con le comprensibili reazioni di critica da parte della comunità ebraica, ampliate e diffuse dalla stampa.
È questo l'elemento centrale da tenere in considerazione in chiave di responsabilità del giornalista: la falsità (o quantomeno la colpevole mistificazione della realtà) delle notizie fornite può ingenerare convincimenti distanti dalla verità e, dunque, integrare gli estremi della diffamazione, con conseguente obbligo di risarcimento del danno nei confronti del soggetto leso.
Proprio sotto il profilo della prova del danno, il Giudice - dopo aver richiamato il noto precedente delle Sezioni Unite della Cassazione (11 novembre 2008, n. 26972), che ha riconosciuto il diritto al risarcimento, qualora il fatto illecito abbia violato i diritti della persona, oggetto di tutela costituzionale - ha ritenuto che la vicenda, nel suo complesso, anche per gli effetti pregiudizievoli che ne sono derivati (post offensivi, reazioni scomposte sui social network), avesse causato un oggettivo discredito della reputazione e dell'immagine della volontaria, il cui nome risultava ingiustamente collegato a condotte di odio e di violenza (c.d. prova del "danno-evento").
Da qui, la liquidazione equitativa del danno in € 20.000,00, calibrato tenendo conto di specifici parametri di quantificazione: innanzitutto, la gravità del fatto (nella specie, particolarmente evidente, considerato anche l'omesso controllo, da parte del direttore, nella pubblicazione di notizie del tutto difformi dalla realtà); e poi anche la qualità e la diffusione della testata giornalistica, indici di indubbia amplificazione degli effetti negativi della condotta illecita.

fonte: www.ilsole24ore.com

Ferrara: Violentò minore in auto. Condanna a dieci anni per il pedofilo seriale

Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...