Un vero e proprio prontuario di cosa "non fare" per evitare di incorrere nel reato di diffamazione a mezzo stampa e attraverso i social media: è questo - letto a contrario - il contenuto di una recente sentenza del Tribunale di Roma, sez. I civile, 1° agosto 2019, n. 15951, che ha riconosciuto la responsabilità del direttore e dell'editore di un noto quotidiano per aver leso, con una serie di articoli offensivi, la reputazione e l'onore di una volontaria di un'organizzazione umanitaria, autrice di un reportage fotografico nella striscia di Gaza.
La decisione è di particolare interesse pratico, perché coinvolge le dinamiche tipiche della fattispecie diffamatoria in ambito giornalistico e si sofferma - con apprezzabile approfondimento - anche sull'esistenza, sulla prova e sulla quantificazione del danno risarcibile in favore della vittima.
La vicenda è descritta ampiamente nella sentenza e riguarda un gruppo di articoli - pubblicati dal quotidiano sia nell'edizione cartacea, sia in quella online - incentrati sulla presunta riconducibilità della figura della volontaria a un sostegno ad ambienti terroristici palestinesi.
I dettagli dell'attività giornalistica costituiscono elemento fondamentale di valutazione, in quanto ritenuti componenti di un unico strumento di (falsa e denigratoria) rappresentazione:
- il titolo del più significativo di tali articoli (riportato peraltro nella prima pagina della cronaca cittadina), che testualmente recitava "Gloria ai martiri palestinesi - bufera sulla mostra di […]. Evento pagato dal Comune. Su facebook la curatrice loda i terroristi";
- il fotomontaggio, pubblicato sulla versione online del giornale, che ritraeva l'effigie dei terroristi davanti alla sede, ove si svolgeva la mostra curata dalla volontaria;
- la pubblicazione di foto con due attentatori, accompagnata dalla didascalia "Gloria ai martiri", e di ulteriori immagini dell'attivista con persone armate;
- l'occhiello dell'articolo, che riportando la frase "L'organizzatrice su facebook loda i terroristi", lasciava intendere che la volontaria fosse effettivamente vicina alle posizioni violente del terrorismo antisionista.
L'analisi del Giudice è puntuale e parte correttamente dall'accertamento - non contestato dai convenuti - della verità oggettiva, ossia della "totale estraneità della volontaria a tali fatti, essendo invece la stessa da anni impegnata sul fronte pacifista e sulle effettive finalità della mostra dalla stessa organizzata, aventi finalità tutt'altro che di sostegno al conflitto bensì dirette a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla gravità di tali eventi e a condannare la violenza e la guerra".
A fronte di tale quadro, non è valsa la difesa del direttore e dell'editore, basata essenzialmente sull'asserita oggettività della notizia (smentita dagli atti di causa) e sulla circostanza di aver dato spazio, sul giornale, alla volontaria per rappresentare la sua posizione circa gli attentati terroristici.
Il Tribunale è di altro avviso: la pubblicazione di notizie false e non verificate, aggravata dall'uso di toni suggestivi e insinuanti, non viene inquadrata in termini di esercizio del diritto di critica (men che meno del diritto di cronaca), ma valutata come distorta informazione, alimentata e modificata contravvenendo al precetto di «verità», con l'unica finalità di creare uno scoop inveritiero.
Il convincimento della violazione coinvolge la complessiva attività giornalistica:
"[…] l'impostazione dell'articolo, tra cui il titolo e il sottotitolo, e le foto utilizzate sono tali, per il loro accostamento suggestivo e per la natura delle immagini fornite, da indurre il lettore a ritenere che la volontaria sia una sostenitrice dei gruppi armati palestinesi […] e che abbia utilizzato l'evento-mostra proprio per esprimere tale adesione".
Sul punto, l'orientamento della giurisprudenza è consolidato. Anche la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che: "In tema di esercizio dell'attività giornalistica, il carattere diffamatorio di un articolo non va valutato sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni, ma con riferimento all'intero contesto della comunicazione, comprensiva di titoli e sottotitoli e di tutti gli altri elementi che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, come tali in grado di fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi, dovendosi dunque riconoscere particolare rilievo alla titolazione, in quanto specificamente idonea, in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore, ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione" (tra le tante: Cassazione civile, sez. III, 12 dicembre 2017, n. 29640). Un ulteriore dato è significativo.
La sentenza del Tribunale di Roma nega rilevanza esimente al fatto che il quotidiano avesse successivamente riportato anche le dichiarazioni di "presa di distanza" dell'attivista: il Giudice rileva, infatti, che esse avessero un risalto grafico certamente inferiore rispetto alle notizie "accusatorie" (quindi, una minor presa sui lettori) e che, in ogni caso, ingenerassero il dubbio circa l'effettiva corrispondenza a verità dell'estraneità dell'autrice agli eventi terroristici oggetto degli articoli.
In questo senso, la prova della diffamazione è individuata dal Tribunale proprio nell'effetto dirompente della dimensione social delle notizie, non soltanto con una serie di messaggi di utenti apparsi sul web, in cui la volontaria era stata oggetto di scherno e di disapprovazione, ma anche con le comprensibili reazioni di critica da parte della comunità ebraica, ampliate e diffuse dalla stampa.
È questo l'elemento centrale da tenere in considerazione in chiave di responsabilità del giornalista: la falsità (o quantomeno la colpevole mistificazione della realtà) delle notizie fornite può ingenerare convincimenti distanti dalla verità e, dunque, integrare gli estremi della diffamazione, con conseguente obbligo di risarcimento del danno nei confronti del soggetto leso.
Proprio sotto il profilo della prova del danno, il Giudice - dopo aver richiamato il noto precedente delle Sezioni Unite della Cassazione (11 novembre 2008, n. 26972), che ha riconosciuto il diritto al risarcimento, qualora il fatto illecito abbia violato i diritti della persona, oggetto di tutela costituzionale - ha ritenuto che la vicenda, nel suo complesso, anche per gli effetti pregiudizievoli che ne sono derivati (post offensivi, reazioni scomposte sui social network), avesse causato un oggettivo discredito della reputazione e dell'immagine della volontaria, il cui nome risultava ingiustamente collegato a condotte di odio e di violenza (c.d. prova del "danno-evento").
Da qui, la liquidazione equitativa del danno in € 20.000,00, calibrato tenendo conto di specifici parametri di quantificazione: innanzitutto, la gravità del fatto (nella specie, particolarmente evidente, considerato anche l'omesso controllo, da parte del direttore, nella pubblicazione di notizie del tutto difformi dalla realtà); e poi anche la qualità e la diffusione della testata giornalistica, indici di indubbia amplificazione degli effetti negativi della condotta illecita.
fonte: www.ilsole24ore.com