In caso di revoca dell’assegnazione della casa coniugale nel corso di un procedimento di separazione, l’ammontare dell’assegno di mantenimento del coniuge non deve essere sempre e comunque direttamente proporzionale al canone di mercato dell’immobile che il coniuge deve lasciare, potendosi ipotizzare una sistemazione diversa, in un’abitazione decorosa, anche se eventualmente più modesta. Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza 15272/15.
Il caso
In un procedimento di separazione, la Corte d’appello di Roma, riformando la pronuncia del Tribunale capitolino, elevava l’importo dell’assegno mensile di mantenimento della moglie. Quest’ultima, poiché sostiene che tale ammontare sia comunque inferiore a quanto le spetterebbe, ricorre per cassazione.
Sulla base di un orientamento consolidato (Cass., n. 2156/10), gli Ermellini ricordano che, anche in un procedimento di separazione, l’assegno mensile deve essere tale da poter mantenere il tenore di vita del coniuge durante la convivenza matrimoniale. Tuttavia, indice di questo tenore può essere la corrente diversità di situazione economica tra i coniugi (Cass., n. 2156/10).
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva considerato la posizione economica delle parti, di certo più vantaggiosa per il marito. Diversamente da quanto sostiene la donna, la Suprema Corte ritiene che il giudice di secondo grado, nel calcolo dell’assegno di mantenimento, ha tenuto in conto la revoca dell’assegnazione della casa coniugale, essendo divenuta la figlia dei coniugi economicamente autosufficiente.
È noto che non può essere assegnata la casa coniugale al coniuge, qualora non vi siano figli comuni o questi abbiano raggiunto l’autonomia economica, ma, nel calcolare l’assegno di mantenimento che deve essere versato al coniuge economicamente più fragile e privo di casa, deve essere considerato lo svantaggio economico conseguente (Cass., n. 9079/11). Tuttavia, i giudici di legittimità precisano che a tal proposito, l’ammontare dell’assegno non deve essere sempre necessariamente direttamente proporzionale al canone di mercato dell’immobile che il coniuge deve abbandonare, potendo questo trovarsi una diversa sistemazione in un’abitazione comunque decorosa, anche se eventualmente più modesta. Di conseguenza, i giudici di merito hanno correttamente calcolato l’ammontare dell’assegno di mantenimento e per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso della donna.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Revocata l’assegnazione della casa coniugale, la donna può trovare comunque una sistemazione decorosa - La Stampa
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mercoledì 12 agosto 2015
Revocata l’assegnazione della casa coniugale, la donna può trovare comunque una sistemazione decorosa
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
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