sabato 2 marzo 2019

La nuova convivenza more uxorio "azzera" il diritto all'assegno divorzile

La Corte di cassazione con una sentenza di ieri, la n. 5974, riafferma l'orientamento più tranchant sulla perdita definitiva dell'assegno divorzile, da parte del coniuge beneficiario che instauri una convivenza more uxorio, cioè stabile. I giudici di legittimità cassano con rinvio la sentenza di merito che aveva, invece, ritenuto mancante - in particolare - la prova della modificazione "in meglio" della condizione economica del coniuge cui veniva versato l'assegno a seguito dell'intervenuto divorzio.

La sentenza - La Cassazione fonda su propri precedenti abbastanza recenti la decisione di accogliere il ricorso dell'ex marito, il quale aveva agito in giudizio per vedersi esonerato per sempre da qualsiasi onere di mantenimento verso la ex moglie, ormai convivente con un altro. Ovviamente è ormai pacifica l'equiparazione tra famiglia di fatto e quella fondata sul matrimonio. Ma la Cassazione sembra dare un rilievo in sé al fatto stesso della creazione di una nuova famiglia come elemento rescindente l'obbligo di versare l'assegno. Una sorta di automatismo. Al contrario, il giudice di merito riteneva che il coniuge onerato dall'obbligo di mantenimento dovesse fornire, non solo la prova della nuova convivenza, ma anche che tale novità avesse influito in melius sulle condizioni economiche dell'ex coniuge. E, ritenendo non raggiunta la prova sul punto, aveva negato la cessazione dell'obbligo di versare mensilmente 250 euro a titolo di assegno divorzile. Dal ricorso si evince che la Corte di appello aveva fondato la propria decisione anche all'esito di indagini tributarie, che l'ex marito nei suoi motivi ora accolti dalla Cassazione sosteneva che invece avrebbero fatto emergere l'avvenuta parificazione dei redditi della propria nuova coppia matrimoniale e quella di fatto dell'ex moglie. Ma questo è un aspetto di merito che verrà ora nuovamente vagliato dal giudice del rinvio, ma solo nel solco delle indicazioni della Cassazione. Il punto è che la sentenza non fa alcun rilievo sulla qualità e la completezza del quadro probatorio emerso nel giudizio di merito. Infatti, la Corte di legittimità afferma de plano che la formazione di una famiglia di fatto è scelta libera e consapevole, compresa l'assunzione del rischio di recidere il rapporto tra i coniugi divorziati escludendo ogni residua solidarietà post matrimoniale. Ed è circostanza - conclude la Cassazione - su cui l'ex coniuge obbligato non può che «confidare» nell'esonero definitivo da ogni obbligo. 
Ovviamente se poi la nuova convivenza si recide l'assegno divorzile non ha modo di risorgere a favore dell'ex coniuge che prima ne era beneficiario. Infatti, vale la pena riportare il virgolettato della Cassazione che citando propri precedenti che vanno dal 2015 al 2018 a un certo punto afferma che: «il diritto non entra in uno stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso». Conclude la Cassazione - con un'indicazione precisa al giudice del rinvio - affermando che essendo pacifica l'esistenza di due nuovi nuclei familiari per ognuno degli ex coniugi non si poteva escludere che la convivenza more uxorio del beneficiario di assegno determinasse il venir meno del diritto alla sua corresponsione.

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