lunedì 21 gennaio 2019

Scioglimento delle unioni civili: la (prima) pronuncia del Tribunale di Novara

Con articolata decisione depositata il 5 luglio 2018, il Tribunale di Novara interpreta sistematicamente la legge 76/2016 e stabilisce che, ai fini della legittimità della dichiarazione giudiziale di scioglimento, la c.d. fase amministrativa della dichiarazione di scioglimento dell'unione civile non costituisce condizione di procedibilità della domanda. Inoltre, stabilisce le condizioni della garanzia di comunicazione al partner e del rispetto dello spatium deliberandi previsto dall'art. 1, comma 24 della legge n. 76 del 2016.

Tribunale di Novara
sezione Civile, sentenza 5 luglio 2018
Fatto e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 17.11.2017 il sig. (omissis...) ha esposto: di aver costituito unione civile con il sig. (omissis...) in Torino in data (omissis...) di aver stabilito con il convenuto la comune residenza in (omissis...) che il rapporto non si è evoluto in modo positivo per incompatibilità caratteriali; che il sig. (omissis...) ha abbandonato l'abitazione ove conviveva con l'esponente; ha pertanto chiesto al Tribunale di pronunciare scioglimento dell'unione civile celebrata in data (omissis...) e dichiarare l'autosufficienza economica delle parti.
All'udienza del 27.02.2018 il Presidente ha sentito il ricorrente; il resistente, invece, pur ritualmente avvisato, non è comparso né si è costituito in giudizio. Con ordinanza di pari data il Presidente ha autorizzato le parti unite civilmente a vivere separatamente, con facoltà di interrompere la convivenza e la coabitazione, ma con l'obbligo del reciproco rispetto, fissando udienza innanzi al Giudice istruttore per l'ulteriore corso del giudizio. All'udienza celebrata innanzi al Giudice istruttore in data 8.05.2018 l'attore ha depositato copia dell'ordinanza presidenziale notificata nei termini e chiesto dichiararsi la contumacia della parte convenuta, nonché di precisare le conclusioni, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Giudice istruttore, rilevata la ritualità della notifica, ha dichiarato la contumacia del sig. (omissis...) e trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, riservandosi di riferire al Tribunale in Camera di Consiglio acquisite le conclusioni del P.M.
Il carattere innovativo delle questioni poste dal presente giudizio, in considerazione della recente introduzione dell'istituto delle unioni civili e l'assenza a quanto consta di precedenti, rendono necessaria, ad avviso del Collegio, una breve premessa in diritto.
Come noto, con la legge n. 76 del 20 maggio 2016 è stata istituita l'unione civile tra persone dello stesso (art. 1, comma 1) e, per quanto in questa sede soprattutto rileva, ne sono state altresì disciplinate le modalità di scioglimento. Oltre che per morte, dichiarazione di morte presunta della parte o rettificazione del sesso (commi 22 e 26), l'unione civile si può sciogliere in presenza di due distinte tipologie di presupposti e con due diverse modalità, fra loro alternative, rispettivamente contemplate dai commi 23 e 24 dell'art. 1 della legge n. 76/2016.
Ai sensi del comma 23, "l'unione civile si scioglie altresì nei casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1. dicembre 1970, n. 898". Ancorché la formulazione della disposizione possa indurre a pensare ad uno scioglimento automatico ex lege conseguente al perfezionamento di una delle fattispecie contemplate dalle disposizioni richiamate, in realtà (arg. ex comma 25) la ricorrenza di uno dei "casi" rende soltanto possibile ottenere lo scioglimento dell'unione attraverso una sentenza pronunciata in esito ad un procedimento contenzioso ovvero attraverso un accordo sottoposto all'ufficiale dello stato civile o, ancora, attraverso un accordo stipulato in esito ad una negoziazione assistita da avvocati. Merita peraltro in proposito di essere evidenziato, con particolare riguardo al procedimento giurisdizionale, come precisato in dottrina, che la ricorrenza di uno dei "casi" contemplati dall'art. 3, nn. 1 e 2, lett. a, c, d ed e, L. n. 898/1970 ha, per lo scioglimento dell'unione civile, un ruolo ben diverso rispetto a quello che ad essa viene attribuito dagli artt. 1 e 2 L. n. 898/1970 ai fini dello scioglimento del matrimonio. Per poter pronunciare una sentenza di scioglimento di matrimonio, infatti, il giudice deve a rigore accertare: a) che la comunione materiale e spirituale di vita tra i coniugi non può più essere mantenuta o ricostituita e b) che tale impossibilità è causalmente imputabile alla ricorrenza di uno dei casi contemplati dall'art. 3.
Per contro, per poter pronunciare una sentenza di scioglimento dell'unione civile è sufficiente al giudice accertare la ricorrenza di uno dei casi contemplati dall'art. 3, nn. 1 e 2, lett. a, c, d ed e, L. n. 898/1970, del tutto irrilevante essendo se, ed in che misura, il perfezionamento di una di tali fattispecie abbia inciso sulla comunione di vita fra le parti, pregiudicando la possibilità di mantenerla o ricostituirla.
Ciò, ad avviso dei commentatori, per la ovvia ragione che l'esistenza ab origine e la conservazione di una comunione materiale e spirituale di vita fra le parti è del tutto priva di rilevanza nell'istituto dell'unione  civile. Il comma 24, invece, dispone che "l'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione". Tale comma reca dunque la disciplina ordinaria dello scioglimento del rapporto venuto in essere a seguito della costituzione di una unione civile, attivabile tutte le volte in cui non ricorra alcuno dei casi previsti dall'art. 3, nn. 1 e 2, lett. a, c, d ed e, L. n. 898/1970. Secondo l'interpretazione più convincente ed aderente al dato normativo, il comma 24 della predetta legge ha disegnato per lo scioglimento dell'unione civile, per la quale non è prevista la separazione, un iter procedimentale che prende le mosse dalla dichiarazione di volontà di scioglimento dell'unione effettuata davanti all'ufficiale di stato civile, anche da una sola delle parti.
Tale dichiarazione non ha effetti dissolutivi dell'unione civile, ma è solo il presupposto per presentare "la domanda di scioglimento", domanda che non potrà essere avanzata prima del termine dilatorio di tre mesi dalla data in cui è stata effettuata la dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile. In altri termini, solo dopo la dichiarazione e decorso il termine di cui sopra, sarà possibile per la parte intraprendere una delle strade individuate dal legislatore per lo scioglimento dell'unione: quella giurisdizionale (sia con la proposizione della domanda di divorzio congiunto, in caso di accordo delle parti, che con la proposizione della domanda di divorzio in sede contenziosa, in caso di disaccordo) o quella stragiudiziale, nelle forme della negoziazione assistita o dello scioglimento dell'unione davanti al Sindaco quale ufficiale dello stato civile. Il termine di tre mesi che deve intercorrere tra la manifestazione di volontà dinanzi all'ufficiale di stato civile e la proposizione della domanda giudiziale è in ultima analisi lo spatium deliberandi che la legge impone ai partners di un'unione civile che decidono di sciogliere il proprio vincolo, in assenza di una delle cause legali sopra ricordate. Nessuna influenza sulla possibilità di ottenere la sentenza di scioglimento viene attribuita alla circostanza che la domanda giudiziale di scioglimento venga presentata da una soltanto delle parti o da entrambe congiuntamente: nell'uno e nell'altro caso la domanda deve infatti essere accolta dal giudice per il solo fatto di essere stata presentata ad oltre tre mesi di distanza dall'avvenuta manifestazione di volontà di scioglimento davanti all'ufficiale dello stato civile, senza che si rendano necessari ulteriori accertamenti.
Il recente D.Lgs. n. 5 del 19 gennaio 2017, in attuazione dell'art. 28 della legge n. 76, è infine intervenuto a colmare alcune lacune dell'articolato normativo descritto. Il D.Lgs. n. 5/2017, introducendo la lettera g-quinquies all'art. 63 D.P.R. n. 396/2000 ha previsto espressamente che la volontà di sciogliere l'unione civile possa essere manifestata da una o da entrambe le parti; sembra invece escludersi l'ipotesi di una manifestazione differita, ovvero l'ipotesi in cui una parte voglia aderire alla richiesta dell'altra giacché il decreto del Ministero dell'Interno 27 febbraio 2017 ha in proposito previsto l'alternativa tra manifestazione congiunta o manifestazione di una sola parte; introducendo la lettera g-quinquies all'art. 63 D.P.R. n. 396/2000 il legislatore ha poi previsto un ulteriore passaggio nell'iter procedimentale consistente nell'obbligo di preventiva comunicazione di una parte all'altra, mediante lettera raccomandata, dell'intento di sciogliere il vincolo: l'ufficiale di stato civile, dunque, verificato l'incombente, raccoglie la dichiarazione di volontà di scioglimento del vincolo e solo da quel momento decorreranno i tre mesi necessari per poter radicare il giudizio.
Infine, il decreto del Ministero dell'Interno 27 febbraio 2017 ha chiarito che la dichiarazione possa essere resa solo innanzi all'ufficiale di stato civile del Comune dove l'unione è stata costituita. Per quanto in questa sede soprattutto rileva, si osserva che, secondo l'interpretazione offerta dai primi commentatori, dal punto di vista processuale, la predetta dichiarazione davanti all'ufficiale dello stato civile, che nel caso di specie non è stata resa, sembra costituire, pur in assenza di una esplicita previsione in questo senso da parte del legislatore, una condizione di procedibilità per lo scioglimento dell'unione civile. Occorre tuttavia interrogarsi più attentamente su quali siano le conseguenze nel caso in cui difetti l'invio della raccomandata al partner e non risulti resa la dichiarazione innanzi all'ufficiale di stato civile.
Ebbene, ritiene il Collegio che, al ricorrere di determinate condizioni, che si andranno appresso indicando,  il Tribunale adito possa comunque delibare la domanda di scioglimento dell'unione civile, pur in difetto di invio della predetta raccomandata e della formale dichiarazione innanzi all'ufficiale dello stato civile. In particolare, ad avviso del Collegio, nel caso in cui l'attore abbia notificato ritualmente il ricorso introduttivo del giudizio al partner, abbia ribadito in sede presidenziale la propria volontà di sciogliere il vincolo e, tra la fase presidenziale ed il momento in cui viene emesso da parte del Tribunale il provvedimento definitorio del giudizio, sia trascorso un lasso di tempo pari o superiore a tre mesi, allora si deve ritenere che l'omissione della fase amministrativa innanzi all'ufficiale di stato civile non pregiudichi la valutazione nel merito della domanda. Tale conclusione, a ben vedere, si impone non solo sulla base di argomenti di ordine letterale, ma anche e soprattutto, teleologico, sol che si rifletta sulla ratio sottesa alla previsione normativa di cui al comma 24 della L. n. 76/2016.
In primo luogo, infatti, l'invocato comma 24, pur stabilendo che la parte renda la dichiarazione innanzi all'ufficiale di stato civile, non qualifica espressamente tale dichiarazione come condizione di procedibilità dell'azione, né fa discendere alcuna conseguenza dall'inadempimento di tale incombente. Inoltre e soprattutto, come ha avuto modo di precisare la dottrina, da tale dichiarazione non derivano altre conseguenze se non quella di determinare il dies a quo per la decorrenza di quel termine di tre mesi al quale i commentatori hanno pressoché unanimemente riconosciuto il significato di spatitum deliberandi, momento di riflessione prodromico alla instaurazione del giudizio.
Tanto chiarito, si può allora agevolmente ritenere che la rituale notifica del ricorso al partner possa tenere luogo all'invio della lettera raccomandata, in quanto idonea al raggiungimento dello scopo che la norma si prefigge, ovvero notiziare in maniera formale il partner della propria volontà di sciogliere il vincolo. Parimenti si può ben sostenere che la manifestazione di volontà ribadita innanzi al Presidente del Tribunale possa tenere luogo alla mancata dichiarazione innanzi all'ufficiale di stato civile.
Ed invero, vale la pena ribadire in proposito che alla dichiarazione resa innanzi all'ufficiale di stato civile la legge non ha attribuito alcuna conseguenza, ad esempio in ordine allo scioglimento del regime di comunione legale dei beni eventualmente in essere, se non quella di fissare la decorrenza del periodo di riflessione di tre mesi. In definitiva, l'unico scopo attribuito a tale dichiarazione è quello di cristallizzare in maniera formale il momento in cui il partner manifesta la propria volontà di sciogliere l'unione al fine di consentire il decorrere del termine di tre mesi. Stando così le cose, allora, non si rinvengono argomenti di ordine letterale né sistematico che portino ad escludere la possibilità di equiparare, quanto a sacralità e formalità, la dichiarazione resa innanzi all'ufficiale di stato civile a quella resa innanzi al Presidente del Tribunale.
Infine, non si ravvisano controindicazioni di sorta nel sostenere che, qualora dal momento in cui il ricorrente espliciti la propria volontà innanzi al Presidente del Tribunale a quello in cui il Tribunale si trova a decidere sulla domanda, sia trascorso un termine pari o superiori a tre mesi, allora si è inverata anche l'ulteriore condizione richiesta dalla legge, vale a dire il trascorrere di un termine che consenta alla parte di riflettere sulla propria determinazione ed, eventualmente, di mutare il proprio avviso. Non sussistono infatti ragioni logiche, prima ancora che giuridiche, che consentano di escludere che il termine di tre mesi decorso nell'ambito del giudizio sia diverso, per quantità e qualità, al medesimo lasso di tempo, se trascorso prima del processo ed al di fuori dello stesso.  In definitiva, in assenza di indici contrari all'interno della legge in esame ed al ricorrere delle circostanze indicate, la fase amministrativa, pur ordinariamente prevista dal legislatore, non costituisce passaggio indefettibile per l'esame ne) merito della domanda di scioglimento dell'unione civile. Del resto, la soluzione interpretativa accolta, ad avviso del Collegio, è la più idonea a contemperare il rispetto del dato normativo con i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo di matrice costituzionale.
Diversamente opinando, infatti, il giudizio dovrebbe irrimediabilmente esitare in una pronuncia di improcedibilità del ricorso, così costringendo la parte alla riproposizione della propria domanda.
Ricostruito in questi termini il dettato normativo, si ritiene che nel caso di specie, pur non essendo stata inviata raccomandata dal sig. (omissis...) odierno attore, al compagno, (omissis...), né essendo stata resa la dichiarazione innanzi all'ufficiale di stato civile, la domanda possa essere valutata nel merito ed accolta.
Ed infatti risulta che il sig. (omissis...) abbia notificato il ricorso introduttivo del giudizio per lo scioglimento dell'unione civile al compagno; in sede presidenziale, all'udienza del 27.02.2018, abbia ribadito la propria volontà di sciogliere il vincolo e così innanzi al giudice relatore il giorno 8.05.2018. Sulla domanda il P.M. in sede non ha sollevato rilievi.
Sicché, per tutte le ragioni in diritto esposte, si ritiene che nel caso di specie la ratio sottesa agli adempimenti previsti dal legislatore con la legge n.  76/2016 ed il D.Lgs. n. 5/2017 sia stata rispettata e la domanda di scioglimento dell'unione civile  proposta possa essere accolta. Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento di unione civile proposta da (omissis...) nei confronti di (omissis...)
1. pronuncia Io scioglimento dell'unione civile costituita in data (omissis...) a Torino tra i signori (omissis...) atto iscritto nel Registro provvisorio delle Unioni civili Comune di Torino al (omissis...) anno (omissis...);
2. ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge.

fonte: www.altalex.com

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