Al figlio maggiorenne che entra o resta illegalmente in Italia non basta, per evitare l'espulsione, né la convivenza con i genitori né la scuola professionale frequentata con profitto. Elementi che non provano l'effettività del legame familiare, che può essere desunto da una serie di parametri, dalla dipendenza economica alle difficoltà che si possono incontrare in caso di espulsione. La Corte di cassazione, con la sentenza 781, accoglie il ricorso del ministero dell'Interno contro il decreto con il quale il giudice di pace aveva affermato che l'espulsione del ragazzo di 22 anni avrebbe compromesso la sua regolarizzazione. Il giudice di prima istanza aveva valorizzato l'inserimento sociale e familiare del giovane che viveva con i suoi genitori e frequentava con buoni risultati un istituto professionale. Per la Cassazione non basta, alla luce delle norme vigenti che non escludono l'espulsione - pur calibrandola sulle singole situazioni personali – neppure quando sono in gioco altri diritti fondamentali della persona di pari, se non superiore, rango. Per essere in linea con la nozione di “legami familiari” - che devono essere particolarmente stretti - il giudice deve valutare la loro effettiva consistenza desumendola da vari elementi oggettivi.
E la Cassazione li elenca: l'esistenza di un rapporto di coniugio, la durata di un matrimonio, la nascita di figli e la loro età, la convivenza, altri fattori che testimoniano l'effettività di una vita familiare, la dipendenza economica dei figli maggiorenni e dei genitori e le difficoltà che il coniuge o i figli rischiano di affrontare in caso di espulsione. Il fine della verifica è quello di interpretare la clausola della coesione familiare, in funzione ostativa all'espulsione, in modo coerente con le norme vigenti. I giudici ricordano che la stessa Consulta ha affermato di non poter interferire nelle scelte di politica nazionale in tema di immigrazione, riconoscendo al legislatore un'ampia discrezionalità. La Suprema corte sottolinea inoltre che gli altri criteri indicati dalla legge sull'immigrazione - dalla durata del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, all'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d'origine - sono integrativi ma non servono in assenza dei presupposti per affermare la coesione familiare. Il decreto impugnato è dunque annullato con rinvio al giudice di pace, che aveva accolto l'istanza del ragazzo, oggetto di un provvedimento di espulsione per essere rimasto in Italia malgrado la scadenza del permesso per ragioni turistiche con il quale era arrivato dall'Albania. Il nuovo giudizio dovrà essere emesso usando un metro più restrittivo.
fonte: CassaForense
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mercoledì 16 gennaio 2019
Maggiorenne senza permesso di soggiorno espulso malgrado la convivenza con i genitori e la scuola

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