sabato 5 gennaio 2019

Decurtazione di 5 punti patente per chi circola senza copertura assicurativa

L'art. 23 bis del D.L. 28 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, ha disposto l'inserimento dell'art. 193 comma 2, c.s. nella tabella punti dell'art. 126 bis c.s. prevedendo la decurtazione di 5 punti per chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione. Nei casi indicati dal comma 2 bis - così come inserito dal medesimo art. 23 bis - la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata
Il nuovo comma 2 bis ha poi previsto che quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II. In tali casi, in deroga a quanto previsto dal comma 4, quando è stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non è immediatamente restituito ma è sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista. La restituzione del veicolo è in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo

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