sabato 5 gennaio 2019

Buchi contributivi riscattabili fino a 5 anni

Riscattabili i «buchi contributivi». Con la pace fiscale, infatti, chi ha una carriera discontinua potrà coprire fino a cinque anni di anzianità contributiva, valida sia ai fini del diritto sia della misura della pensione, mediante riscatto dei periodi non lavoratori. L'opportunità interessa solamente i lavoratori iscritti all'Inps, compresa la gestione separata, rientranti in pieno nel regime «contributivo» di calcolo della pensione (soggetti che non hanno alcun contributo versato fino al 31 dicembre 1995). Il costo del riscatto (pari ai contributi calcolati sull'ultima retribuzione/reddito) è detraibile per il 50% dall'Irpef, in cinque rate annuali. È quanto prevede la bozza di decreto attuativo della riforma delle pensioni, che verrà approvato dal consiglio dei ministri la prossima settimana, quale misura sperimentale per il biennio 2019/2020.
Il riscatto dei buchi. La misura è destinata ad agevolare i soggetti più giovani (che hanno cioè iniziato a lavorare dopo il 1995) con carriere discontinue. Si tratta di una facoltà di riscatto senza altra causa se non quella, appunto, del «buco contributivo»: di periodi, cioè, non già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. I periodi riscattabili sono quelli compresi tra la data di prima iscrizione alla previdenza (necessariamente dopo il 31 dicembre 1995) e l'ultimo contributo versato all'Inps (sono escluse le casse professionali); di questi periodi, il lavoratore ha facoltà di scegliere quali e quanti riscattare, nel limite massimo di cinque anni, anche se non continuativi. Come detto la facoltà è riservata esclusivamente ai soggetti in regime contributivo, che cioè non hanno contributi versati prima del 1° gennaio 1996; l'eventuale acquisizione del diritto a contributi antecedenti alla predetta data (così da transitare nel regime «misto» delle pensioni»), successivamente al riscatto, comporterà l'annullamento d'ufficio del riscatto con conseguente restituzione dei contributi.
Il costo del riscatto. La facoltà del riscatto è esercitata a domanda dell'interessato o anche dei suoi superstiti (in tal caso, evidentemente, al fine di raggiungere il «minimo» per una pensione di reversibilità) o dei suoi parenti e affini fino al secondo grado. Per il calcolo dell'onere del riscatto si utilizzano gli stessi criteri previsti per il riscatto della laurea (art. 2, comma 5, del dlgs n. 184/1997), ossia applicando l'aliquota contributiva vigente nella gestione presso la quale è stata fatta domanda di riscatto a una retribuzione/reddito pari a quella/quello meno remota rispetto alla data di presentazione della domanda di riscatto. Ad esempio, un co.co.co. con compenso annuo di 20 mila euro dovrebbe pagare 6.600 euro per riscattare un anno di contributi; 550 per un mese e 3.300 euro per sei mesi (gli importi sono gli stessi per un dipendente con stessa retribuzione). Un professionista senza cassa, iscritto alla gestione separata, avente lo stesso reddito, invece, dovrebbe pagare 5.000 per un anno; 417 euro per un mese e 2.500 euro per sei mesi. L'onere del riscatto può essere sostenuto anche dal datore di lavoro, attingendo eventualmente dai premi di produzione spettanti al lavoratore.
Le agevolazioni. Due le agevolazioni. La prima è di natura fiscale e prevede che l'onere del riscatto è detraibile dall'imposta lorda in misura del 50% con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e dello stesso importo. Ciò vuole dire che la metà del riscatto è pagata dallo stato. La seconda agevolazione è nel pagamento; oltre al versamento in unica soluzione, l'interessato può decidere di pagare il riscatto in forma dilazionata, in massimo 60 rate mensili, ciascuna di pari importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interesse per la rateizzazione.
Quando può servire il riscatto? La misura, come detto, si presta a coprire «buchi» contributivi per quei lavoratori con carriere discontinue (co.co.co, lavoratori a termine, etc.). Per ipotesi, allora, potrebbe tornare utile a un lavoratore che, avanti con l'età, sia in possesso di 15 anni di contributi dal 1996: potrebbe fare domanda di riscatto per un periodo di cinque anni, così da raggiungere il minimo dei 20 anni di contributi che occorrono per la pensione, e il giorno dopo fare domanda di pensione. In tal caso, e in tutti i casi in cui i periodi di riscatto vengono utilizzati per liquidare una pensione o per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, tutto il riscatto va pagato in unica soluzione.

fonte: www.italiaoggi.it

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