giovedì 3 gennaio 2019

Decreto Fiscale: modifiche al Codice della Strada sull’obbligo della Rca

L’art. 23 bis D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 recante disposizioni urgenti in materia di circolazione ha introdotto alcune modifiche all’art. 193 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
La norma - introdotta in forma di emendamento durante l’esame al Senato - inasprisce le sanzioni per i trasgressori dell’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile, prevedendo per chiunque circoli senza la copertura dell'assicurazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 a euro 3.396, precisando che nei casi indicati dal comma 2 bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.
Al riguardo va opportunamente precisato che la stipulazione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo è obbligatoria qualora il veicolo di cui trattasi, pur trovandosi, per sola scelta del suo proprietario, che non ha più intenzione di guidarlo, stazionato su un terreno privato, sia tuttora immatricolato in uno Stato membro e sia idoneo a circolare (Corte Giustizia UE Grande sezione, 4 settembre 2018, n. 80).
In buona sostanza, l’obbligo della copertura r.c.a. sussiste anche se l’autoveicolo è fermo non influendo detta scelta da parte del proprietario dello stesso, sul rispetto dell’obbligo legale assicurativo.
Inoltre, l'illecito previsto dal comma 2 dell'art. 193 ricorre anche nell’ipotesi in cui sia stata sospesa la copertura assicurativa dell’autoveicolo, perchè la sospensione della copertura assicurativa non concerne soltanto i rapporti di natura contrattuale intercorrenti tra l’assicurato e l’assicuratore, riverberando i propri effetti anche sulla posizione di coloro che assumono il ruolo di terzi danneggiati (Cass. civ. sez. II, 13 aprile 2010, n. 8764).
Vieppiù, ove si consideri che l'art. 196 C.d.S. estende al proprietario del veicolo l'obbligo al pagamento delle sanzioni pecuniarie per gli illeciti commessi da altri soggetti tramite quel mezzo: un'obbligazione a titolo solidale con l'effettivo autore della violazione.
Lo stesso art. 196 C.d.S. consente al proprietario del veicolo di esonerarsi da questa presunzione di responsabilità allorchè riesca a fornire la prova che la circolazione del mezzo è avvenuta contro la sua volontà.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito la portata della clausola di esonero da responsabilità, affermando il principio che il proprietario del veicolo non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso (invito domino), ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo contro la sua volontà (prohibente domino), il che postula che la volontà contraria si sia manifestata in un concreto ed idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatosi in atti e fatti rilevatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate (Cass. civ. sez. III, 14 luglio 2011,  n. 15478; Cass. civ. sez. III, 7 luglio 2006,  n. 15521).
In tale ottica, si è quindi precisato che la valutazione della diligenza del proprietario e della sufficienza dei mezzi adottati per impedire la circolazione del veicolo deve essere compiuta secondo un criterio di normalità ed in relazione al caso concreto e che il relativo accertamento è rimesso al giudice di merito, il cui giudizio, se adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (Cass. civ. sez. III, 7 luglio 2006,  n. 15521, cit.).
Il comma 2 bis della norma sopra citata, in tema di recidiva, dispone che quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II.
In tali casi, in deroga a quanto previsto dal comma 4, quando è stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 202 c.d.s. e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non è immediatamente restituito ma è sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista.
In ordine a tale punto, la giurisprudenza aveva in precedenza affermato il principio che nei contratti di assicurazione della r.c.a. con rateizzazione del premio, una volta scaduto il termine di pagamento della seconda rata di premio, l'efficacia del contratto resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza, e tale sospensione è opponibile anche ai terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 1901 c.c.. Ne consegue che, una volta spirato il suddetto termine, il veicolo deve ritenersi sprovvisto di assicurazione - e chi l'ha messo in circolazione incorrerà nella relativa sanzione amministrativa - a nulla rilevando che l'assicuratore abbia accettato un pagamento tardivo, che non costituisce rinunzia alla sospensione della garanzia assicurativa ma impedisce la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1901 c.c., comma 3 (Cass. civ. sez. III, 14 marzo 2014, n. 5944).
La restituzione del veicolo è in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo.
Inoltre la sanzione amministrativa di cui al comma 2 dell’art. 193 c.d.s. è ridotta alla metà quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, comma 2, c.c.
La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta alla metà quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione ed alle formalità di radiazione del veicolo.
In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2 della stessa norma citata.
Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
Tale ultima disposizione introdotta dal legislatore, sembra recepisce un pregresso consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i veicoli, ancorchè privi di parti essenziali per un'autonoma circolazione o fortemente danneggiati od usurati, non sono esclusi dall'obbligo assicurativo se non risulti la prova della loro assoluta inidoneità alla circolazione e la loro sostanziale riduzione allo stato di rottame, non rilevando in contrario neppure la circostanza che il proprietario abbia raggiunto accordi con terzi per provvedere all'asporto ed alla successiva demolizione (Cass. civ., sez.II, 2 settembre 2008, n. 22035; Cass. civ., sez. I, 29 novembre 2004, n. 22478; Cass. civ. sez. I, 9 maggio 1991, n. 5189; Cass. civ., sez. I, 15 giugno 1988, n. 4086).

fonte: quotidianogiuridico.it

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