venerdì 15 giugno 2018

Stalking anche se la vittima risponde al telefono per non aggravare la situazione

L'atteggiamento conciliante della vittima di stalking non rappresenta un elemento che comporti uno sconto di pena nei confronti dell'imputato. Questo il principio enunciato dalla Cassazione con la sentenza n. 27466/18.
Il ragionamento della Cassazione. La Corte ha rilevato, infatti, come era stato corretto il ragionamento fatto dalla Corte territoriale che aveva giustificato la conferma della responsabilità dell'imputato richiamando proprio la testimonianza della persona offesa, la quale aveva riferito che, di fronte alla reiterata petulanza dell'imputato e conoscendo la sua fragilità psicologica, spesso non sapeva come comportarsi e per questo aveva tenuto un atteggiamento conciliante, in altre aveva risposto al telefono in maniera più decisa. Non aveva voluto e potuto cambiare il numero del telefono in quanto diversi soggetti avevano quel numero e per la vittima il cambiamento avrebbe comportato un'altra serie di problemi. Respinto così l'appello dello stalker che contestava la precedente sentenza perché non avrebbe tenuto conto dell'atteggiamento conciliante della presunta vittima, che aveva sempre risposto alle telefonate ritenute moleste, intrattenendosi a parlare con l'imputata e non aveva cambiato numero di telefono, dimostrando in tal modo di non aver subito alcun turbamento psicologico dai comportamenti dell'imputato. La condotta della persona offesa, quindi, avrebbe dimostrato (a parere del ricorrente) l'assenza di ogni pregiudizio e degli eventi tipici del delitto e una condizione in cui poteva vivere liberamente la propria quotidianità. La Cassazione, inoltre, ha confermato la responsabilità in ordine al delitto di danneggiamento aggravato. Bene hanno fatto secondo la Cassazione i giudici di merito a confermare pieno valore probatorio alle dichiarazioni delle persone offese che avevano precisato di aver riscontrato danni alle auto in occasione dei passaggi sul posto dell'imputata, ignorando la proposizione difensiva, secondo la quale l'imputato aveva motivi personali per frequentare le stesse strade sulle quali le presunte vittime parcheggiavano i loro veicoli.
Danneggiamento auto. I giudici di legittimità hanno chiarito che il danneggiamento degli autoveicoli parcheggiati per strada non era soggetta a depenalizzazione ex Dlgs 7/2016 ed era perseguibile d'ufficio.

Fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

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