sabato 2 giugno 2018

Schiamazzi e rumori nel condominio: è disturbo alla quiete pubblica

Ai fini della configurabilità della reato di “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” non sono necessarie né la vastità dell’area interessata dalle immissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone. È infatti sufficiente che il fastidio venga arrecato a un gruppo di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio, e non al singolo individuo.
Un circolo ricreativo disturba i condomini. Il Tribunale di Bergamo condanna il legale rappresentante di un’associazione al pagamento di un ammenda per aver, mediante schiamazzi e rumori superiori alla soglia consentita dalla legge, disturbato le occupazioni e il riposo delle persone che abitano il condominio in cui è sito il locale.
Il Tribunale accerta la produzione delle immissioni sonore provenienti dal circolo gestito dall’imputato, il quale, avverso tale sentenza, ricorre per cassazione.
Il ricorso è affidato a due motivi: con il primo motivo l’imputato deduce che non è stato accertato che le immissioni disturbino un numero indeterminato di persone, come richiesto ai fini della configurabilità del reato, di conseguenza, non ci sarebbe neanche un pericolo concreto per la quiete pubblica. Con il secondo motivo egli deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, non essendo stato affermato, dai testi escussi, che la musica proveniente dal locale fosse assordante e fastidiosa anche al di fuori del condominio in cui si trovava il locale stesso.
La Corte di Cassazione osserva che i rumori e la musica proveniente dall’associazione gestita dall’imputato sono sicuramente idonei a disturbare l’occupazione e il riposo non solo della famiglia del denunciante, residente in un appartamento ubicato sopra il locale, ma di tutti gli abitanti presenti nelle vicinanze, tanto che una residente era stata costretta a trasferirsi.
Quando le immissioni configurano il reato. Per la configurabilità del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo non sono necessarie né la vastità dell’area interessata dalle immissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che il disturbo venga arrecato a un gruppo di un numero indeterminato di persone e non solo a un singolo, anche se raccolte in un ambito ristretto come ad esempio il condominio.
Inoltre, il fatto che dei rumori se ne siano lamentati solo i condomini potenzialmente lesi dalle immissioni sonore, non esclude la configurabilità del reato, allorquando, come nel caso di specie sia stata accertata l’idoneità delle stesse ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, quali gli abitanti del medesimo condominio, con la conseguente incidenza sulla tranquillità e quiete pubblica.

Fonte: condominioelocazione.it/Schiamazzi e rumori nel condominio: è disturbo alla quiete pubblica? - La Stampa

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