sabato 2 giugno 2018

Perse le foto del matrimonio: escluso il danno esistenziale

Chiuso il contenzioso con lo studio fotografico. Il professionista dovrà risarcire la fresca sposa per non aver adempiuto correttamente al contratto. Confermato quindi il danno patrimoniale. Escluso invece il ristoro economico per il danno morale lamentato dalla donna.
Le lacrime della sposa, distrutta per non aver ottenuto, contrariamente a quanto previsto, il book fotografico delle nozze, non sono sufficienti per ipotizzare l’esistenza di un “danno esistenziale”, meritevole cioè di adeguato ristoro economico.
Pur essendo evidente l’errore compiuto dal fotografo, che ha perduto tutti gli scatti relativi alla cerimonia e al ricevimento, è comunque impossibile sostenere, spiegano i Giudici del ‘Palazzaccio’, che la fresca sposa abbia visto violato un proprio diritto fondamentale (Cassazione, sentenza n. 13370/18, Sezione Terza Civile).
Errore del fotografo. Scenario della strana vicenda è la provincia di Roma, dove il giorno più bello degli sposi si trasforma in dramma: il fotografo commette un errore imperdonabile e perde tutte le fotografie riguardanti le nozze. Il marito reagisce all’imprevisto in maniera sobria, mentre la moglie manifesta chiaramente la propria rabbia e cita in giudizio lo studio fotografico, chiedendo il risarcimento non solo per «il danno patrimoniale» per la «mancata consegna del servizio fotografico» ma anche per «il danno morale ed esistenziale» arrecatole dalla «impossibilità di rivivere nel tempo le emozioni del matrimonio».
La posizione assunta dalla donna è ritenuta legittima dai giudici del Tribunale capitolino, che riconoscono anche un ristoro economico per la ‘ferita’ alla memoria da lei lamentata.
Di parere opposto sono invece i giudici della Corte d’appello di Roma, i quali confermano solo il risarcimento del danno patrimoniale. Sul fronte del «danno esistenziale», invece, essi escludono si possa parlare di «diritto costituzionalmente rilevante», riferendosi alla possibilità di richiamare alla mente, grazie alle immagini, «le emozioni delle nozze», e aggiungono che, comunque, «la coppia può rivivere il proprio matrimonio attraverso il video e ricavare da esso anche delle immagini fotografiche».
Risarcimento? La sconfitta subita in Appello ha ravvivato la rabbia della sposa, convintasi a presentare ricorso in Cassazione per vedere riconosciuta la gravità della ‘ferita’ morale subita. Così, ella ha spiegato, tramite il proprio legale, che «lo studio fotografico ha leso il diritto alla memoria e al ricordo, componenti del diritto all’identità personale riconosciuto dalla Costituzione italiana».
Ancora più in dettaglio, la sposa ha spiegato ai Giudici del Palazzaccio che «il diritto alla memoria del giorno del proprio matrimonio attraverso il servizio fotografico commissionato deve trovare riconoscimento, trattandosi di evento non ripetibile e di notevole importanza personale», e ha aggiunto, in conclusione, che «la perdita delle foto del matrimonio costituisce una lesione di grave importanza del diritto alla memoria».
Questa visione – comprensibile se si adotta l’ottica della sposa – non ha convinto però i magistrati della Cassazione, i quali hanno riconosciuto che «l’innegabile rilievo che la data delle nozze riveste per gli sposi» e che la situazione vissuta dalla sposa è «certamente in grado di creare turbamento d’animo», ma hanno poi precisato che «il danno lamentato dalla donna non assurge a una gravità tale da incidere su interessi di rango costituzionale».
Per i Giudici «il diritto a ricordare il giorno del matrimonio attraverso documentazione fotografica non costituisce, di per sé, un diritto fondamentale della persona, tutelato a livello costituzionale». A corroborare questa considerazione viene anche ricordato che «l’esercizio di tale diritto è rimesso esclusivamente agli stessi sposi, che possono, per varie ragioni, anche decidere di affidare il ricordo alla propria memoria».
Tirando le somme, il diritto sostenuto dalla sposa è «un diritto immaginario», concludono i Giudici, quindi inidoneo a essere fonte di «un obbligo risarcitorio» a livello di «danno morale».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Perse le foto del matrimonio: escluso il danno esistenziale - La Stampa

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