È legittima la cessione del credito risarcitorio derivante da sinistro stradale, in quanto si tratta di un credito attuale e non strettamente personale, la cui trasferibilità non è espressamente vietata dalla normativa del codice civile. Di conseguenza, è possibile per il creditore cessionario citare in giudizio debitore ceduto, ovvero il responsabile civile dell'incidente, mentre l'importo richiesto, qualora derivante da fattura riconducibile allo stesso cessionario, può essere ridotta equitativamente dal giudice essendo un documento non oggettivamente idoneo a fornire la prova del quantum. Questo è quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Roma 19137/2017.
La vicenda - La controversia trae origine da un tamponamento nel quale venivano coinvolti due veicoli. Uno dei due conducenti si assumeva la responsabilità del sinistro sottoscrivendo il modello Cai, mentre l'altro conducente, dopo aver fatto riparare la sua vettura dal carrozziere di fiducia, cedeva in favore di quest'ultimo il proprio credito nei confronti del responsabile dell'incidente a fronte dell'emissione di regolare fattura pari a circa 4 mila euro.
La questione finiva poi dinanzi al Giudice di Pace, il quale però dichiarava l'improponibilità e improcedibilità della domanda. Per il magistrato onorario, infatti, il carrozziere non aveva la legittimazione attiva all'azione risarcitoria nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile civile, non essendo altresì valida la prova del quantum risarcitorio che trovava dimostrazione nella fattura dei lavori eseguiti, ovvero in un atto proveniente dalla stessa parte attrice.
La cessione del credito - Il Tribunale in sede d'appello cambia però il verdetto e spiega il meccanismo di funzionamento della cedibilità del credito, di cui all'articolo 1260 c.c., il quale non trova ostacoli per la sua applicazione anche in relazione al credito derivante da sinistro stradale. Ebbene, afferma il giudice, tale particolare credito non riveste natura strettamente personale e non ricade in uno dei divieti posti dalle norme del codice civile al riguardo. È, inoltre, un credito attuale e non futuro, in quanto determinato o determinabile nel suo ammontare, che sorge nel momento del sinistro «come risulta confermato anche dalla circostanza che gli interessi sulla sorte capitale decorrono dall'epoca del fatto e non del relativo accertamento giudiziale». Pertanto, in base alle norme codicistiche, per la trasferibilità dello stesso credito è sufficiente solo l'accordo tra il cedente e il cessionario, ossia tra il guidatore tamponato e il carrozziere, mentre la notifica della cessione al debitore, ossia al conducente responsabile, incide unicamente sulla efficacia della cessione rispetto a quest'ultimo. A ciò consegue che il carrozziere, subentrando nella stessa posizione del conducente tamponato, può far valere il suo diritto nei confronti del conducente responsabile anche in giudizio.
In relazione all'importo richiesto, invece, il Tribunale sceglie una via di mezzo diminuendo equitativamente a 3 mila euro la somma, ritenendo cioè la fattura quale parametro per provare l'entità del danno ad «attendibilità ridotta», proprio perché documento fiscale proveniente dallo stesso soggetto che agisce in giudizio.
fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato
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giovedì 3 maggio 2018
Sinistri stradali, è possibile cedere il credito a chi ripara l'auto danneggiata
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