Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 10 settembre 2013 n. 20703
Il coniuge superstite ha diritto alla casa familiare e ai mobili che la arredano non solo in caso di successione testamentaria ma anche legittima. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 20703/2013.
L’artico 540 comma 2 cod. civ., dettato in tema di successione necessaria, prevede che al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano se di proprietà del defunto o comuni. “Tali diritti - spiega la Corte - gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli”.
“Ora - continua la sentenza -, la dottrina più attenta, che in questa sede si intende condividere, ha avuto modo di chiarire che la norma si applica anche alla successione legittima. L’articolo 584 comma 1 cod. civ., dettato in tema di successioni legittime, con riferimento al coniuge putativo contempla espressamente l’applicabilità della disposizione stabilita dall’art. 540 comma 2”. E, dunque, proseguono i giudici: “L’estensione dei diritti previsti da questa norma al coniuge legittimo non può essere revocata in dubbio, perché sarebbe contrario al principio di eguaglianza che il coniuge putativo fosse trattato diversamente e in modo più favorevole rispetto al coniuge legittimo”.
Del resto “lo stesso risultato per altro verrebbe assicurato interpretando correttamente, (cioè tenendo conto delle esigenze che sono poste al fondamento del) l’art. 540 , comma 2, cc. il quale prevede i diritti di abitazione e di uso in favore del coniuge superstite ‘anche quando concorra con altri chiamati’. Ora poiché un concorso con altri chiamati può verificarsi solo con riferimento alla successione legittima o a quella testamentaria sembra evidente che il legislatore abbia inteso stabilire che, a prescindere dal tipo di successione, al coniuge superstite spettano, comunque, i predetti diritti”.
“Pertanto, o un’interpretazione costituzionalmente orientata, dell’art. 584 cc. o un’interpretazione assiologica della normativa di cui agli artt. 581 e 540 cc., consente di affermare che anche al coniuge legittimo sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano (cfr. Cass. SSUU. N. 4847 del 27 febbraio 2013)”.
Fonte: ilsole24ore: Al coniuge superstite la casa familiare e i mobili
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
mercoledì 11 settembre 2013
Al coniuge superstite la casa familiare e i mobili

Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
-
Si considera affetta da nullità la notifica dell'ordinanza quando sia effettuata presso il difensore non domiciliatario. Questo in estre...
-
Risponde di lesioni colpose di cui all'articolo 590 cod. pen. l'automobilista che apre la portiera della macchina per scendere e co...
-
Per la sussistenza del reato di minaccia è necessaria la verifica circa l'effettiva portata intimidatoria della frase profferita. Questo...
Nessun commento:
Posta un commento