Accolta definitivamente la richiesta della donna, che otterrà ora oltre 5mila euro dall’ex compagno. Legittimi gli esborsi da lei sostenuti. In particolare, i trattamenti estetici erano necessari per consentire alla figlia di affrontare un fastidioso e imbarazzante problema.
Inutili le proteste del papà: dovrà rimborsare all’ex compagna metà delle spese straordinarie da lei sostenute per la loro figlia e relative ad alcuni trattamenti estetici e all’iscrizione a una scuola privata. Provata in entrambi i casi la rilevanza e la necessità degli esborsi economici (Cassazione, ordinanza n. 5490/2018, Sezione Prima Civile, depositata oggi).
Spese. Terreno di scontro è la pretesa della donna di ottenere la condanna dell’ex compagna al «rimborso della metà delle spese straordinarie da lei affrontate per la figlia», nata dalla loro «relazione more uxorio». In ballo, nello specifico, gli esborsi relativi ad alcuni «trattamenti estetici» e all’«iscrizione a una scuola media privata».
In Tribunale la richiesta è respinta. Di parere opposto sono invece i Giudici della Corte d’Appello, i quali obbligano l’uomo a versare all’ex compagna oltre 5mila euro, ritenendo giustificate le spese sostenute dalla donna. Più precisamente, i trattamenti estetici erano necessari per consentire alla figlia di affrontare un fastidio problema – peluria eccessiva sul viso –, mentre «l’iscrizione in una scuola privata» era dovuta agli «orari dell’istituto, maggiormente compatibili con le esigenze lavorative» della madre a cui la ragazzina era stata affidata.
Rimborso. A chiudere la questione definitivamente provvedono i Giudici della Cassazione, respingendo anche le ultime obiezioni proposte dal legale del padre. Confermato quindi il suo obbligo di versare all’ex compagna oltre 5mila euro.
Nessun dubbio sul fatto che ci si trovi di fronte a «spese straordinarie» motivate dall’«interesse della figlia». Consequenziale, quindi, l’impegno per il «genitore non affidatario» di provvedere al «rimborso» della quota che avrebbe dovuto sostenere personalmente.
In particolare, i magistrati escludono l’ipotesi della «futilità» degli esborsi economici sostenuti dalla donna. Ciò perché, innanzitutto, «i trattamenti estetici» si erano resi necessari per «rimuovere la peluria sul viso della ragazza, peluria anomala per un soggetto di sesso femminile e fonte di notevole imbarazzo».
Per quanto concerne poi l’iscrizione alla scuola privata, viene condivisa la visione tracciata in Appello: la scelta compiuta dalla donna era razionalmente poggiata sugli «orari dell’istituto scolastico, orari maggiormente compatibili con le sue esigenze lavorative».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Trattamenti estetici per la figlia: il papà deve pagare - La Stampa
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domenica 11 marzo 2018
Trattamenti estetici per la figlia: il papà deve pagare
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