L'aggravante della relazione affettiva nel reato di stalking scatta a prescindere dalla convivenza. La Corte di cassazione, con la sentenza 11604, pur annullando con rinvio la condanna per stalking a causa della mancata prova dell'ansia e della paura generata nella vittima, considera infondata la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo il quale nel reato di stalking non poteva essere contestata l'aggravante della relazione affettiva, se non c'era mai stata una convivenza. Una convinzione che derivava alla difesa dalla lettura della norma relativa all'aggravante della relazione affettiva nel reato di violenza sessuale (articolo 609-bis del Codice penale) con la quale viene specificato che la pena lievita “anche senza convivenza”.
L'assenza della stessa precisazione nell'articolo 612-bis comma 2 aveva portato il ricorrente a concludere per la necessità della convivenza. La Cassazione spiega che non è così. Per i giudici il legislatore nel caso della violenza sessuale è stato esplicito proprio per la particolare struttura di quel reato, consapevole della necessità di evitare che possa essere messa in dubbio la configurabilità dell'aggravante. Secondo la suprema corte senza le parole evidenziate si poteva ritenere, per l'attinenza della condotta con la sfera sessuale, che solo in caso di relazione affettiva caratterizzata dalla convivenza potesse essere applicata la pena più severa.
La stessa esigenza – spiega la Corte – non c'è per lo stalking, che prevede l'aggravante (articolo 612-bis comma 2) se l'atto è stato commesso da persona che è o è stata legata da una relazione affettiva con la persona offesa. Anche senza la precisazione normativa sulla configurabilità dell'aggravante “anche senza convivenza” emerge – conclude il collegio – l'indifferenza della situazione di convivenza rispetto ad un reato che riguarda una sfera diversa da quella sessuale
fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato
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giovedì 15 marzo 2018
Stalking : aggravante della relazione affettiva anche senza convivenza

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