giovedì 15 marzo 2018

Mancato godimento delle ferie e indennità sostitutiva

Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il pensionato ha diritto alla retribuzione delle ferie maturate e senza sua colpa non godute, laddove il datore di lavoro non riesca a dimostrare di aver concesso adeguato tempo al lavoratore per goderne, di cui egli non abbia usufruito per propria scelta (Corte di Cassazione, sentenza n. 2496, del 1° febbraio 2018).
La vicenda. Un pensionato, ex dipendente dirigenziale di una Pubblica amministrazione, agisce in giudizio nei confronti di quest’ultima per ottenere la monetizzazione dei 52 giorni di ferie a lui spettanti e non godute entro il termine del rapporto di lavoro. Se il Tribunale di Roma nega la richiesta al ricorrente, la Corte d’Appello gli riconosce il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie condannando al pagamento la Pubblica amministrazione. Quest’ultima ricorre in Cassazione adducendo di non aver ricevuto richieste di ferie da parte del lavoratore e tantomeno di averle negate per esigenze di servizio.
Diritto all’indennità sostitutiva. La Corte, nel decidere sulla questione, conferma l’orientamento già espresso dalla Cassazione secondo cui «dal mancato godimento delle ferie deriva – una volta divenuto impossibile per l’imprenditore, anche senza sua colpa, adempiere l’obbligazione di consentire la loro fruizione – il diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 c.c., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica».
Proseguendo con il ragionamento, la Cassazione afferma così il principio, estendibile alla generalità dei lavoratori, secondo cui «l’assenza di un’espressa previsione contrattuale non esclude l’esistenza del diritto a detta indennità sostitutiva, che peraltro non sussiste se il datore di lavoro dimostra di aver offerto adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito (venendo ad incorrere così nella ‘mora del creditore’)».
Nel caso concreto, poiché il lavoratore collocato in riposo d’ufficio non si era rifiutato di goderne ma nonostante ciò non aveva esaurito i giorni di ferie disponibili, la Cassazione rigetta il ricorso.

Fonte: www.ilgiuslavorista.it/Mancato godimento delle ferie e indennità sostitutiva - La Stampa

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