domenica 18 febbraio 2018

Responsabilità della Pa per danni connessi alla manutenzione delle strade

L’Ente proprietario (o gestore) della strada si presume responsabile, ai sensi dell’art.2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (C. Cass., Sez. III, 12/4/2013, n.8935; v. poi Cass. 18753/2017; Cass. 11526/2017; Cass. 7805/2017; Cass. 1677/2016; Cass. 9547/2015; Cass. 1896/2015).
Ai sensi dell’art.2051 c.c. «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».
Il caso fortuito atto ad escludere la responsabilità del custode è inteso quale evento interruttivo del nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso: «In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., per ottenere l'esonero della stessa, il custode deve provare che il fatto presenti i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno e il rapporto di custodia fra il soggetto e la cosa stessa, concretando così gli estremi del caso fortuito» (C. Cass., Sez. VI, 30/9/2014, n. 20619).
L’amministrazione è liberata dalla responsabilità ex art.2051 c.c. laddove «dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato un sinistro stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode» (C. Cass., Sez. VI, 27/3/2017, n. 7805, in Arch. giur. circol. e sinistri 2017, 7-8, 630).
Ex art.2051 c.c. non è sufficiente la dimostrazione dell’assenza di colpa da parte del custode, ma si richiede la prova positiva della causa esterna (fatto materiale, fatto del terzo, fatto dello stesso danneggiato) che, per imprevedibilità, eccezionalità, inevitabilità, sia completamente estranea alla sfera di controllo del custode, restando così a carico di quest’ultimo anche il danno derivante da causa rimasta ignota.
L’art.2051 c.c., per altro verso, implica sì una presunzione di responsabilità in capo al custode, ma mantiene, in capo al danneggiato, l’onere di provare il verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia; solo una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, avrà l’onere di provare il caso fortuito, ossia l’esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (in tal senso C. Cass., Sez. III, 29/1/2016, n.1677).
Incidenza delle norme del codice della strada
Gli Enti proprietari (o gestori) delle strade, ai sensi dell’art.14, comma 1, lett. c), del Codice della Strada devono provvedere alla apposizione ed alla manutenzione della segnaletica stradale, la quale deve essere sempre mantenuta in efficienza, reintegrata o rimossa quando risulti anche parzialmente inefficiente o non più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata (art.38, comma 7, CDS).
La relazione tra cura della strada e incidentalità stradale è presa in considerazione anche dalla Direttiva sulla segnaletica stradale del 24/10/2000: «Numerosi sinistri stradali, infatti, derivano dall’assenza di segnaletica, dall’inadeguatezza della stessa rispetto alle condizioni della strada e del traffico, da sua tardiva o insufficiente percepibilità, dalla collocazione irregolare, dall’usura dei materiali o dalla mancata manutenzione, ovvero dall’installazione in condizioni difformi dalle prescrizioni del regolamento». «(…) agli Enti proprietari spetta l’obbligo di controllare la presenza e l’efficienza dei segnali e di disporre il ripristino di quelli rimossi».
Il §7 della Direttiva è dedicato al controllo dell’efficienza e manutenzione della segnaletica: «Il controllo tecnico della segnaletica… consiste nella delicata e costante azione che l’ente deve assicurare per mantenere a livello ottimale le condizioni di manutenzione e di efficienza della segnaletica stradale nella sua più ampia accezione: verticale, orizzontale, luminosa e complementare», provvedendo in particolare alla ricognizione ed alla verifica delle condizioni di impiego. «E’ indispensabile che gli Enti proprietari delle strade porgano la massima cura nell’assicurare una continua e accurata ‘assistenza’ al cospicuo patrimonio di arredo stradale, che richiede, come qualunque installazione, una adeguata manutenzione e la verifica periodica delle condizioni di efficacia».
Non si ritiene, invece, utile allo scopo (risultando addirittura controproducente) l’esagerazione sull’imposizione dei limiti di velocità localizzati. «Non sembra superfluo ricordare che la presunzione di una maggiore sicurezza, che deriverebbe dall’imposizione di limiti massimi di velocità più bassi del normale, è puramente illusoria; l’esperienza insegna, infatti, che divieti non supportati da effettive esigenze vengono sistematicamente disattesi, dando luogo, altresì, ad una diseducativa sottovalutazione di tutta la segnaletica prescrittiva e, talvolta, all’irrogazione di sanzioni che non hanno reale fondamento. (…). E’ dimostrato che i provvedimenti, anche se restrittivi, vengono generalmente accettati e rispettati dagli utenti della strada se improntati a criteri ispirati alla logica ed alla razionalità delle soluzioni» (Direttiva sulla segnaletica stradale del 24/10/2000, § 5.1). «Limitazioni non supportate da effettiva necessità sottraggono anche dignità e validità al divieto imposto, riducono la fiducia degli utenti della strada nei confronti degli Enti gestori della stessa (…), determinando così una diseducativa perdita di credibilità su tutte le limitazioni imposte, con conseguente mancato rispetto del limite anche nei casi in cui esso è determinante ai fini della sicurezza» (c.d. Seconda Direttiva sulla segnaletica stradale del 27/4/2006, § 2.2).

Fonte: Responsabilità della Pa per danni connessi alla manutenzione delle strade | Altalex

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