L’agevolazione prima casa è applicabile anche nel caso di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato.
E’ quanto stabilito dalla Sezione Tributaria della Cassazione, con la sentenza n. 2565 depositata il 2 febbraio scorso.
La Suprema Corte ha fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata della c.d. legge sulla prima casa (D.p.r.n°131/1986), accogliendo la tesi per cui il beneficio va riconosciuto laddove, tanto per circostanze di natura oggettiva (come l’effettiva inabitabilità), quanto per circostanze di natura soggettiva (aventi riguardo all'inidoneità dell'alloggio a soddisfare le esigenze abitative), l’abitazione già posseduta - per dimensioni o caratteristiche qualitative - non sia tale da soddisfare le esigenze abitative del compratore e del suo nucleo familiare.
I requisiti nell’evoluzione normativa. L’agevolazione “prima casa” è quel particolare trattamento fiscale di favore previsto per il contribuente che acquista per la prima volta la piena proprietà o la nuda proprietà, l’abitazione, l’uso e l’usufrutto di una unità immobiliare non di lusso. Le agevolazioni riguardano l'iva e le altre imposte che gravano sulle compravendite (di registro, catastale, ipotecaria). La materia in esame è stata oggetto di numerosi interventi normativi tra cui, da ultimo, quello di cui alla legge n. 232/2016 (Legge di Stabilità 2017), alla luce dei quali è possibile rilevare che presupposto per l'ottenimento dell'agevolazione "prima casa" è quello della c.d. "impossidenza" dell’acquirente; in particolare: l’acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altra casa di abitazione nel comune dove è situato l'immobile acquistato; l’acquirente non deve essere titolare, neppure per quote di comproprietà o in regime di comunione legale, in tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, anche nuda, o di diritti reali di godimento su altra casa di abitazione acquistata dall'acquirente o dal coniuge con le agevolazioni "prima casa”.
Il caso di specie riguarda l’impugnazione degli avvisi emessi dall'Agenzia delle Entrate, con i quali veniva dichiarata la decadenza dalle agevolazioni prima casa, in quanto gli acquirenti risultavano, al tempo dell'acquisto dell'immobile già contitolari di un immobile nel medesimo Comune, sul rilievo che detto immobile, acquistato senza agevolazioni all'atto della compravendita, era privo dei requisiti di abitabilità, ragion per cui né sotto il profilo oggettivo né sotto quello soggettivo poteva essere considerata idonea “casa di abitazione”.
La Suprema Corte cassa con rinvio la sentenza della Corte di Appello del Friuli Venezia Giulia, che aveva stabilito l’idoneità oggettiva dell'alloggio ad essere adibito ad abitazione e quindi l’escusione delle agevolazioni, sulla base della considezione che i ricorrenti avrebbero potuto richiedere il mutamento di classificazione dell'immobile.
L'indirizzo interpretativo adottato dalla Cassazione contribuisce a fare finalmente chiarezza in materia, in quanto il D.p.r.n.131/1986 si limita a individuare quale elemento ostativo alla fruizione del beneficio la mera “pre-possidenza” di un'altra casa di abitazione o situata nel medesimo Comune o acquistata con l'agevolazione di cui l'interessato aveva già usufruito, indipendentemente dalle sue caratteristiche strutturali. Non si può ritenere d'ostacolo, dunque, all'applicazione delle agevolazioni "prima casa" la circostanza che l'acquirente dell'immobile sia al contempo proprietario d'altro immobile (acquistato senza agevolazioni nel medesimo comune) che, "per qualsiasi ragione" sia inidoneo ad essere destinato a sua abitazione.
Fonte: Bonus prima casa applicabile anche se disponibile altro immobile non idoneo | Altalex
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lunedì 12 febbraio 2018
Bonus prima casa applicabile anche se disponibile altro immobile non idoneo

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