mercoledì 6 dicembre 2017

Stalking: da oggi impossibile estinguere il reato mediante condotte riparatorie

È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 5 dicembre 2017 n. 284 la legge 4 dicembre 2017, n. 172 di “Conversione in legge,con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie.”. La legge è in vigore da oggi.
Premessa
La causa di estinzione del reato, rubricata nel neo-introdotto art.162 ter c.p., è applicabile a tutti i reati a querela remissibile, stante la volontà del legislatore di favorire meccanismi conciliativi nei casi in cui l’offesa assume un carattere squisitamente privato. La finalità dell’istituto appare, pertanto, quella di favorire un dialogo costruttivo e riparativo tra l’autore di reato e la vittima.
Tuttavia, l’ambito di applicazione è apparso decisamente mesto, sia per la coesistenza per tali reati dell’istituto della remissione della querela, sia per la scelta di escludere dal novero dei reati “riparabili” i delitti contro il patrimonio procedibili d’ufficio, (almeno le ipotesi meno gravi). Nel contempo è emersa una criticità applicativa in relazione al reato di stalking, stante una difficile compatibilità tra la nuova causa di estinzione e il delitto ex art. 612 bis c.p.
Infatti, l’ormai nota sentenza del Tribunale di Torino – con la quale veniva dichiarato estinto il reato di atti persecutori a seguito di condotte riparatorie – ha aperto un acceso dibattito sull’applicabilità del neo-introdotto istituto al delitto di stalking portando il legislatore ad intervenire sull’art. 162 ter. Infatti, il 17 novembre 2017 è stato convertito in legge il D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017 (recante disposizioni urgenti in materia finanziaria) ed è stato aggiunto il seguente comma alla norma in esame: “Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all’articolo 612-bis”.
Le problematiche sottese alla dichiarazione di estinzione per riparazione dello stalking: tra giurisprudenza e proposte normative
La sentenza che ha creato grande scalpore, facendo focalizzare l’attenzione su quella che prima facie è apparsa una “svista” del legislatore, è del Tribunale di Torino, con la quale a fronte di un’offerta reale di € 1.500, veniva dichiarato estinto il reato di stalking a seguito di riparazione, dando così applicazione alla nuova norma.
L’art. 612 bis c.p., a querela remissibile relativamente ai commi 1 e 2 , rientra infatti nel novero dei reati estinguibili con condotta riparatorie, ma le criticità appaiono plurime ed investono la prevenzione generale e speciale, con evidenti ricadute in ordine alla riprovazione nel reato e alla repressione. Viepiù che il legislatore non prevede alcun potere di veto in capo alla vittima, sussistendo una vera e propria potestà di «scavalcamento» - da parte del giudice - della pretesa punitiva dell’offeso qualora questo sia stato adeguatamente risarcito. Invero, se l’assenza del potere di veto appare giustificato dalla natura dell’istituto (deflattivo, riparativo, rieducativo), tuttavia, mal si concilia con l’ipotesi di reato degli atti persecutori, in ragione dell’allarme sociale sotteso a tale illecito.
Nella sentenza, infatti, si dà atto del dissenso della persona offesa, la quale però non avendo alcun potere di veto, non ha potuto ostacolare l’operatività del beneficio.
Le problematiche emerse con la pronuncia in esame appaiono una diretta conseguenza di una norma mal scritta e ricca di vuoti di tutela, primo fra tutti l’assenza di espressi criteri valutativi che consentano al giudice di valutare la condotta riparatoria ai fini della declaratoria di estinzione. E’ noto che l’art. 35 del d.lgs 274/2000 (norma simile all’art. 162 ter c.p. - per un approfondimento sulla causa di estinzione per riparazione, volendo, O. Murro, Riparazione del danno ed estinzione del reato, 2016, pagg. 37 e ss.) prevede, quale presupposto alla dichiarazione di estinzione, una valutazione sull’idoneità della condotta a soddisfare le esigenze di prevenzione e riprovazione nel reato. Tale previsione consente di bilanciare la riparazione al grado di colpa, al fatto di reato e alle esigenze sia rieducative sia preventive, precludendo così una automaticità tra la riparazione e il beneficio dell’estinzione.
Nell’art. 162 ter c.p., invece, manca un parametro sulla scorta della quale commisurare l’adeguatezza della riparazione, in quanto il legislatore prevede che il reato si estingua quando la condotta riparatoria è positiva. Il rischio sotteso a tale vulnus normativo (ed evidenziato con la pronuncia in esame) è quello di una pericolosa automaticità tra l’adempimento della riparazione e la dichiarazione di estinzione, vieppiù che manca un richiamo ai parametri del 133 c.p., ovvero un’espressa preclusione qualora ricorrano i casi previsti dagli artt. 102, 103, 104, 105 e 108 c.p..
Altra criticità è data dal concreto pericolo di impunità per lo stalker, in quanto il legislatore non ha previsto alcun limite all’applicazione dell’istituto, potendo l’imputato ricorrervi infinite volte; di converso, le altre ipotesi premiali di recente introduzione prevedono degli espressi limiti di concessione (a mero titolo esemplificativo si pensi alla messa alla prova che può essere concessa una sola volta).
Tali vuoti normativi appaiono ancor più gravi se rapportati a reati che per la loro natura presuppongono una reiterazione delle condotte, stante il concreto pericolo di una “depenalizzazione di fatto” degli atti persecutori e di una oggettiva impunità del reo.
La sentenza del Tribunale di Torino ha portato il legislatore a rivalutare l’ambito di applicazione dell’art. 162 ter c.p. Infatti, si discute, in questi giorni al Senato, la proposta di legge a tutela degli orfani dei crimini domestici (A.S. 2719), nella quale viene presentato l’emendamento che sottrae il reato di stalking dal novero dei reati per i quali è possibile dichiarare l’estinzione in forza delle condotte riparatorie dell’imputato.
Proposte di ampliamento del novero dei reati perseguibili a querela
L’ambito di applicazione della nuova causa di estinzione è apparso - sin dalla lettura della proposta normativa - estremamente mesto. Sembrerebbe infatti che il legislatore non abbia considerato che per i reati a querela remissibile esiste già l’istituto di cui al 152 c.p. e, pertanto, la causa di estinzione in esame residuerebbe nelle sole ipotesi in cui alla riparazione del danno non segue la remissione di querela da parte dell’offeso.
A ben vedere, l’originaria proposta normativa prevedeva, attraverso l’introduzione dell’art. 649 bis c.p., l’estensione del beneficio in esame anche ad alcuni reati contro il patrimonio procedibili d’ufficio, quali quelli rubricati dagli artt. 624 c.p., nei casi aggravati dal primo comma dell’art. 625 c.p. ai numeri 2, 4, 6, 8 bis; nonché ai delitti di cui agli artt. 636 e 638 c.p.; tuttavia, nel corso dei lavori parlamentari l’art. 649 bis c.p.è stato soppresso.
Seppure la previsione del beneficio estintivo limitato solo ad alcuni delitti contro il patrimonio e precedibili d’ufficio lasciava perplessi (la previsione di cui all’art. 649 bis, così come strutturata, andava a determinare una disparità di trattamento tra imputati di reati che prevedono un medesimo trattamento sanzionatorio: si pensi ad esempio all’applicabilità della causa estintiva al delitto di furto, ma non alle ipotesi di usurpazione, deviazione di acque, invasione di terreni aggravate dall’art. 639 bis c.p.), non si può ignorare che tale tipologia di illeciti appariva particolarmente adeguata all’istituto in esame. Diversamente, altra proposta di articolato sulla revisione del sistema penale (non coronata da successo), della Commissione Fiorella del 23 aprile 2013, prevedeva di estendere la causa di estinzione del reato per riparazione a tutti i delitti contro il patrimonio procedibili d’ufficio, fatta eccezione per le ipotesi più gravi disciplinate dagli artt. 628, 629, 630, 644, 648 bis, 648 ter, nonché nei casi di delitti contro il patrimonio commessi con violenza sulle persone.
Sicuramente i reati contro il patrimonio (ma anche quello delle contravvenzioni) rappresenterebbero il terreno migliore sul quale far operare il beneficio in esame.
Al fine di ampliare le maglie dell’applicabilità dell’istituto era stato proposto di modificare il regime di procedibilità per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria, ovvero con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, eccezion fatta per il reato di violenza privata e per le ipotesi in cui la persona offesa sia incapace per età o infermità, ovvero quando ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, la circostanza di cui all’art. 339 c.p. e, nei reati contro il patrimonio, quando il danno arrecato all’offeso sia di rilevante gravità. Si voleva, pertanto, rendere procedibili a querela i reati ex artt. 606, 607, 609, 612, 615, 617 ter e sexies,619, 6120, 638, 640, 640 ter, 646 c.p., con conseguente remissione in termini per la persona offesa di presentare querela, fatta eccezione per il giudizio di legittimità.
Seppure tale proposta non è stata coronata da successo, in quanto l’unica modifica apportata attiene esclusivamente all’esclusione del delitto di stalking dal novero dei reati estinguibili con condotte riparatorie, si ritiene che tale intervento normativo sia opportuno e doveroso, al fine di prevedere per reati con modesto valore offensivo soluzioni alternative sia al processo sia alla pena, nell’ottica di soddisfare le esigenze deflattive e conciliative tra autore e vittima del reato.
Conclusioni
La recente modifica normativa non va, purtroppo, a sanare le numerose problematiche sottese all’art. 162 ter c.p..
A ben vedere, appare doveroso un intervento del legislatore proteso ad evitare che tale istituto possa garantire un’ampia impunità all’imputato, infatti, la norma non prevede alcun limite alla concessione del beneficio, potendo l’imputato ricorrervi infinite volte. Tale circostanza ha delle evidenti ricadute negative sulla prevenzione e sulla repressione dei reati. Inoltre, appare doveroso limitare la concessione del beneficio, escludendolo nei casi previsti dagli artt. 102, 103, 104, 105 e 108 c.p. Si segnala, infine, anche la necessità di prevedere espressamente dei criteri di valutazione della condotta riparatoria, onde evitare una eccessiva discrezionalità del giudicante, ovvero il pericolo di automaticità tra la riparazione e la dichiarazione di estinzione

Fonte: Stalking: da oggi impossibile estinguere il reato mediante condotte riparatorie | Quotidiano Giuridico

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