giovedì 7 dicembre 2017

Danno da perdita di chance: anche al disoccupato spetta il risarcimento

Non può essere escluso il riconoscimento del danno patrimoniale  né quello da perdita di chance solo perché la vittima non svolgeva alcuna attività lavorativa, al momento del sinistro.
E’ quanto statuito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza 17 settembre - 14 novembre 2017, n. 26850.
Nella vicenda in oggetto, in seguito ad un incidente stradale, una donna, quale terzo trasportato, aveva convenuto in giudizio il conducente del veicolo e l’assicurazione, ottenendo il riconoscimento di  un'invalidità permanente del 25%, ma le era stato negato sia il risarcimento del danno patrimoniale che quello da perdita di chance.
Avverso tale sentenza, aveva proposto ricorso per cassazione, osservando, in particolare, che, riconosciuta in suo favore, la percentuale di invalidità permanente nella predetta misura, il giudice di merito avrebbe dovuto accertare in via presuntiva, il danno patrimoniale, anche a titolo di chances perdute, atteso che, la circostanza che la ricorrente  non svolgeva alcuna attività lavorativa al momento del sinistro, non comportava automaticamente l'esclusione di un danno futuro.
La Suprema Corte ha ritenuto detta censura fondata, rilevando che la Corte d’appello aveva escluso la ricorrenza del danno patrimoniale nonché il danno da perdita di chance in virtù della mancata dimostrazione dello svolgimento di un'attività lavorativa della donna, violando i principi di diritto enunciati dalla Cassazione in subiecta materia.
In effetti, in tema di danno alla persona, l'invalidità del 25 per cento, riconosciuta alla ricorrente, era di una gravità tale da non consentire a quest’ultima la possibilità di svolgere lavori diversi da quello prestato al momento del sinistro, integrando un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, differente ed ulteriore rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica. In particolare, tale danno scaturiva dalla diminuzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spettava  al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c.
La Cassazione ha inoltre precisato che, nei casi in cui sussiste un’alta percentuale di invalidità permanente, è assai probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che da essa consegue; in dette ipotesi, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando tale voce di danno con criteri equitativi o ricorrendo alla prova presuntiva, qualora sia probabile che, in futuro, la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe conseguito in assenza dell'infortunio.
Pertanto, nella vicenda in oggetto, la Corte d’appello, non riconoscendo  il danno patrimoniale solo per la mancata prova dello svolgimento di un'attività lavorativa della ricorrente, non ha adeguatamente effettuato l'accertamento presuntivo in relazione alla riduzione della perdita di guadagno nella sua proiezione futura, in base all'entità dei postumi, anche in termini di perdita di chance.
Per tali motivi, la Cassazione ha accolto il ricorso  e cassato la sentenza con rinvio alla Corte di appello.

Fonte: Danno da perdita di chance: anche al disoccupato spetta il risarcimento | Altalex

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