La Cassazione, con la sentenza n. 48107/2017, ha condannato un automobilista per l'apposizione di un biglietto falso sul cruscotto del proprio veicolo ribadendo che la falsificazione costituisce delitto contro la fede pubblica
Il fatto. Nel corso di un controllo un operatore di polizia locale richiede l'intervento della polizia giudiziaria al fine di verificare la falsità del ticket “gratta e sosta” posizionato sul cruscotto di un'autovettura. Dopo le verifiche del caso e la risultanza che il ticket apposto era falsificato, inevitabile la condanna dell'automobilista ritenuto colpevole del reato di falsità materiale commessa da privato ex articoli 477 e 482 codice penale, condanna confermata dalla Corte territoriale.
Avverso la sentenza ricorre l'imputato, ritenendo che i Giudici non hanno valutato appieno l'infondatezza del rilievo di grossolanità del falso contestato giacché la situazione di evidente alterazione del cosiddetto ticket “gratta e sosta” era stata evidenziata anche nella comunicazione della notizia di reato ove si parlava di tagliandi “palesemente alterati” e comunque non era rilevante la circostanza, invece argomentativamente valorizzata nell'impugnazione, della ritenuta necessità di chiamare da parte dell'operatore la polizia giudiziaria per avere conferma della intervenuta alterazione dei tagliandi.
Inoltre, a giudizio del ricorrente, è anche evidente l'irrilevanza penale della condotta, atteso che i tagliandi contraffatti erano stati emessi non già dal Comune di Milano ma dalla Atm (Azienda trasporti Milano) che giuridicamente è una società per azioni e dunque gli stessi erano rappresentativi di un rapporto obbligatorio di diritto privato e non erano pertanto riconducibili al concetto di autorizzazione amministrativa.
La decisione della Corte
Gli Ermellini respingono il ricorso escludendo l'ipotesi della “grossolanità del ticket”, confermata anche dal fatto che il vigile urbano ha avuto la necessità di chiamare la polizia giudiziaria per avere conferma della alterazione del tagliando per la sosta.
Parimenti la Corte ritiene infondata anche la censura riguardante l'asserita inconfigurabilità del reato di cui al combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale per la natura privatistica del soggetto imprenditoriale emittente il predetto tagliando, atteso che, per un verso, non risulta rilevante per i fini qui di discussione la forma iuris del soggetto emittente la descritta autorizzazione al parcheggio (essendo invece rilevante, per contro, il profilo oggettivo dello svolgimento di funzioni di carattere amministrativo di gestione del suolo pubblico da parte del soggetto a ciò autorizzato dall'ente territoriale) e che, per altro verso, lo svolgimento della funzione da ultimo menzionata da parte della società privata, nel caso de quo una Spa, avviene sempre sulla base di un rapporto concessorio o comunque autorizzatorio intercorrente tra l'ente territoriale, in questo caso, il comune di Milano e la detta società, rapporto attraverso il quale si trasferisce lo svolgimento delle necessarie funzioni amministrative al soggetto imprenditoriale che gestisce il relativo servizio di utilizzazione del suolo pubblico e di parcheggio cittadino.
fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato
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giovedì 2 novembre 2017
Il ticket per la sosta taroccato costituisce delitto contro la fede pubblica
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