mercoledì 1 novembre 2017

Guida in stato di ebbrezza: se il giudice sostituisce il carcere con i lavori di pubblica utilità la patente non va sospesa

I giudici della quarta sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 48330 del 19 ottobre 2017 hanno ritenuto che se il giudice sostituisce al guidatore ubriaco il carcere con i lavori di pubblica utilità non può sospendergli la patente.
Il fatto - Un automobilista, condannato in relazione alla violazione dell'articolo 186, comma settimo, codice della strada, ai sensi del comma 9-bis della stessa norma, otteneva la sostituzione della sanzione detentiva e pecuniaria inflittagli, con il lavoro di pubblica utilità. Gli veniva, inoltre, comminata la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, immediatamente esecutiva, per un periodo di nove mesi. L'imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo erroneità nell'applicazione della legge, con riferimento all'articolo 186, comma 9-bis, codice della strada deducendo che la norma prevede che, laddove nel corso dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità, il condannato ponga in essere una qualche violazione, la pena sostitutiva possa essere revocata e le sanzioni amministrative accessorie possano essere ripristinate nella loro entità originaria. L'utilizzo del verbo ripristinare implica necessariamente il pregresso “venir meno” della sanzione amministrativa accessoria e tale “venir meno” non può che essere rapportato al momento della pronuncia della condanna con contestuale sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità; solo l'esito dello svolgimento di tale misura, d'altro canto, potrà essere poi determinante ai fini della quantificazione definitiva della sospensione della patente di guida (oltre che ai fini della estinzione del reato e della confisca, ove prevista).
Ergo il Giudice avrebbe dovuto sospendere gli effetti della sanzione amministrativa accessoria durante il periodo di svolgimento della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
La decisione della Corte - Gli Ermellini ritengono il ricorso fondato in quanto come emerge dalla lettura della norma, in caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del Cpp, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca.
Dunque, se il giudice accorda al trasgressore i lavori di pubblica utilità non può anche comminargli la sanzione amministrativa della sospensione della patente durante lo svolgimento della prova stessa. Se svolti diligentemente, questi lavori possono arrivare a far estinguere il reato, alla revoca della confisca e a dimezzare il periodo di sospensione della patente.
Di contra, l'immediata esecutività della sola sanzione accessoria della sospensione della patente rischierebbe, in caso di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, di rendere, verosimilmente, dati i tempi fisiologici di fissazione della nuova udienza per dichiarare estinto il reato e disporre la riduzione alla metà della sanzione amministrativa, vani gli effetti della successiva riduzione della metà della sospensione stessa.

fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato

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