mercoledì 1 novembre 2017

Fondo patrimoniale: fraudolento solo dietro prova specifica

Con la sentenza n. 47827 depositata il 17 ottobre scorso, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha ribadito il trend giurisprudenziale già inaugurato in passato in materia di fondo patrimoniale fraudolento: affinchè possa scattare l'imputazione per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, ex art. 11 del D. Lgs. n. 74/2000, è necessario dimostrare che il fondo abbia concretamente messo a repentaglio la garanzia patrimoniale dell'Amministrazione finanziaria.
In altre parole, la costituzione di un fondo patrimoniale, previsto normalmente dall'art. 167 c.c. per far fronte ai bisogni della famiglia, sarà idonea ad integrare l'illecito previsto e punito dall'art. 11 del D. Lgs. n. 74/2000 soltanto laddove venga accertata, in concreto, l'illiceità della sua causa.
Un orientamento questo che ben si spiega alla luce della natura tipica e lecita del negozio in parola. Trattandosi, infatti, di un atto giuridico perfettamente lecito ed espressamente previsto dal nostro ordinamento, l'affermazione della sua rilevanza penale non può che passare attraverso la prova del suo utilizzo per finalità non consentite dalla Legge, ivi inclusa la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
La pronuncia in parola si colloca, dunque, in perfetta linea di continuità con quanto decretato nel 2016 con la sentenza n.9154, quando gli Ermellini avevano provveduto a ricordare come sia compito del giudice individuare i singoli elementi dell'operazione economica che possono ragionevolmente ritenersi sintomatici di una strumentalizzazione della causa tipica del fondo patrimoniale in funzione di un'evasione fiscale. Non a caso, rimane preclusa qualsiasi inversione dell'onere probatorio sul presupposto che la costituzione del patrimonio separato rappresenti, di per sé, l'elemento materiale del reato di sottrazione fraudolenta.
A ben guardare, i coniugi sono legittimati a creare un fondo patrimoniale per soddisfare tutte quelle esigenze volte al mantenimento e allo sviluppo della famiglia, salvo l'accertata idoneità della costituzione del fondo medesimo ad ostacolare il soddisfacimento dell'obbligazione tributaria (Cfr. Cass. n. 23986/2011). Pertanto, può ritenersi sussistente il reato di cui all'art. 11 del D. Lgs. 74/2000 soltanto nella misura in cui sia dimostrato come il fondo abbia messo in pericolo la garanzia patrimoniale, atteggiandosi ad espediente volto a rendere inefficace il recupero del credito erariale. E ciò tanto sotto il profilo dell'idoneità degli atti a pregiudicare la procedura di esecuzione coattiva prevista in favore dell'Amministrazione finanziaria, quanto sotto il profilo della sussistenza del dolo specifico di frode in capo al contribuente.
Nel caso de quo i Giudici di Piazza Cavour sono giunti ad ammonire il Collegio d'Appello anzitutto per il mancato rispetto dei predetti principi. La parte motiva della sentenza di condanna per sottrazione fraudolenta appare assai carente e lacunosa, atteso che si limita ad evidenziare il fattore temporale della particolare concomitanza tra la creazione del fondo patrimoniale e la reiterata condotta omissiva di versamento delle imposte dovute. Di più. L'operato dei giudici di seconde cure rimane censurabile in ordine all'individuazione del quantum da sottoporre a confisca, identificato come profitto del reato erroneamente nell'ammontare complessivo del debito tributario rimasto inadempiuto.
Sul punto, basti pensare al fatto che la fattispecie di sottrazione fraudolenta alle imposte si sostanzi in un reato di pericolo, in quanto sufficientemente integrato dalla sola idoneità della condotta a pregiudicare l'attività recuperatoria del Fisco. Insomma, non è richiesto che sia stata già avviata apposita procedura di riscossione coattiva. Se tant'è, allora il profitto passibile di confisca va individuato "nella riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio del soggetto obbligato, e quindi consiste nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase costituenti oggetto delle condotte artificiose considerate dalla norma".

fonte:Fondo patrimoniale: fraudolento solo dietro prova specifica

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