Il conducente, multato per eccesso di velocità rilevato tramite autovelox, il quale ricorra in opposizione all’ordinanza-ingiunzione emessa a seguito della multa, ha l’onere di dimostrare che i segnali che indicano la presenza dell’autovelox siano inadeguati ad assolvere alla loro funzione, ovvero di avvisare che l’andatura dei veicoli è rilevata lungo la carreggiata da apparecchi elettronici, ed in assenza della volontà di cogliere di sorpresa i guidatori.
La vicenda
Alcuni automobilisti avevano convenuto, innanzi al competente giudice di pace, un comune, ricorrendo avverso i verbali di contestazione emessi dalla polizia municipale per eccesso di velocità accertato dalle postazioni di controllo fisse, poste su entrambi i sensi di marcia di una strada provinciale. Il giudice di prime cure aveva annullato tutti i provvedimenti sanzionatori impugnati, condannando il comune resistente alla rifusione delle spese di lite in favore degli stessi automobilisti. Il Comune impugnava la sentenza, ed il giudice di seconde cure ne confermava il dispositivo, pur modificandone la motivazione. La Cassazione, di contrario avviso, annulla la pronuncia rinviando al giudice d’appello in differente composizione.
La disciplina
Nel caso esaminato emerge l’applicabilità di una duplice normativa:
a) L’art. 142 C.d.S., comma 6 bis, il quale stabilisce che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice”;
b) L’art. 3 del decreto del Ministro dei trasporti 15 agosto 2007, dove si stabilisce che “Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate: a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile, c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l’iscrizione “controllo elettronico della velocità” ovvero “rilevamento elettronico della velocità”, eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell’organo di polizia stradale che attua il controllo. I segnali stradali luminosi a messaggio variabile di cui al comma 1, lettera b), sono quelli già installati sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una architettura che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui al comma 2. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1, lettera c), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilità. Attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di cui al comma 2. Se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: «controllo velocità» ovvero «rilevamento velocità»; l’ultimo comma della norma citata afferma che: «Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 77,78,79,80,81,82,124,125 e 170 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495”.
L’errore del giudice di seconde cure
I giudici ermellini, condividendo la tesi difensiva del Comune, rilevano che il giudice di seconde cure ha valorizzato il disposto di cui al comma IV dell’art. 80 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, a norma del quale “Le dimensioni dei segnali, in caso di necessità, possono essere variate in relazione alla velocità predominante e all’ampiezza della sede stradale, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale”, ritenendo che l’amministrazione non avesse assolto l’onere della prova, ad essa spettante, circa la velocità predominante sul tratto di strada interessato.
L’indirizzo di legittimità
La pronuncia in esame richiama, confermandolo, un consolidato orientamento, secondo il quale “In tema di opposizione a sanzione amministrativa in materia di circolazione stradale, per violazione di limite di velocità, qualora l’opponente deduca non già la mancanza della segnalazione stradale relativa a tale limite, ma soltanto la sua inadeguatezza, incombe a lui di dare prova, attraverso la dimostrazione di circostanze concrete, della sussistenza dell’allegata inadeguatezza, per inidoneità od insufficienza della segnaletica, e non invece alla P.A. di provare l’adeguatezza della segnaletica stessa” (Corte di Cassazione, Sez. I Civile, Sentenza n. 6242 del 21/06/1999).
L’onere della prova a carico dell’opponente
Per la Cassazione grava, quindi, su colui che propone l’opposizione all’ordinanza ingiunzione, e non sulla pubblica amministrazione convenuta, l’onere di provare l’inidoneità in concreto della segnaletica (di cui al d.m. 15 agosto 2007) ad assolvere la funzione di avviso della presenza delle postazioni di controllo della velocità, in modo da garantire il rispetto del limite dì velocità, in una logica ispirata non dalla volontà di cogliere di sorpresa l’automobilista indisciplinato, ma dalla tutela della sicurezza stradale, di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità della circolazione.
fonte:Autovelox: spetta al trasgressore dimostrare l’inidoneità della cartellonistica | Altalex
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lunedì 30 ottobre 2017
Autovelox: spetta al trasgressore dimostrare l’inidoneità della cartellonistica
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