La Suprema Corte torna a pronunciarsi sul rapporto eziologico tra vaccinazioni e sindrome autistica e, più in particolare, sul ruolo della consulenza tecnica nei giudizi protesi al riconoscimento dell’indennizzo previsto dalla Legge 25 febbraio 1992, n. 210 del 1992 (“Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”).
Nella vicenda in esame, il Tribunale, che aveva condiviso le conclusioni formulate dal medico nominato in giudizio, aveva concluso che il bambino avesse contratto la sindrome autistica, asseritamente a causa della somministrazione di taluni vaccini (antipoliomielite di tipo Sabin, antidifterica, antitetanica, antipertossica, antimorbillo, antiparotite, antirosolia) allo stesso praticati nel quinquennio tra il 1998 e il 2003. In seguito, su ricorso del Ministero della Salute, la Corte territoriale aveva recepito le contrarie conclusioni del nuovo c.t.u., il quale aveva escluso la sussistenza del nesso di causalità tra la sindrome e le vaccinazioni.
La decisione resa in secondo grado viene quindi impugnata: i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale abbia ignorato le critiche tecniche mosse alla c.t.u., in relazione alla diagnosi formulata ed alla validità sul piano scientifico delle conclusioni.
La VI Sezione civile di Piazza Cavour ha dichiarato il ricorso inammissibile, affermando che il giudice di seconde cure avrebbe recepito gli esiti del c.t.u. nominato nello stesso grado d’appello, che aveva valutato globalmente gli elementi acquisiti al giudizio: a) in relazione alla storia clinica del periziato, b) sulla base dei criteri temporali e della continuità fenomenica, c) in considerazione dello stato delle acquisizioni della scienza medica ed epidemiologica.
Ciò posto, per i giudici ermellini la pronuncia impugnata avrebbe superato, anche nella sostanza, le osservazioni critiche alla c.t.u.
Si aggiunga che lo stesso giudice era giunto al convincimento che “sussista la mera possibilità di una correlazione eziologica tra le vaccinazioni e la malattia, e non un rilevante grado di probabilità scientifica”. Il collegio di legittimità, sulla scorta di uno stabile orientamento (ex multis Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, Sentenza 16 febbraio 2017, n. 4124: “(…) il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio e’ ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un’inammissibile critica del convincimento del giudice”), ha perciò ribadito che il vizio della pronuncia che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, è ravvisabile soltanto in ipotesi di “palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi”, al contempo evidenziando che al di fuori di tale ambito la censura si esaurisce in una disapprovazione diagnostica, e quindi in un’inammissibile critica al convincimento del giudice.
In merito alla prova del nesso causale tra la somministrazione delle inoculazioni e il verificarsi dei danni alla salute, i giudici ermellini, convalidando l’operato del giudice di merito, hanno riaffermato che deve essere valutata secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica (ex multis Corte di Cassazione, Sezione VI civile, Ordinanza 29 dicembre 2016 n. 27449: “Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Sez. Unite, sentenza 11 gennaio 2008, n. 581), muovendo dalla considerazione che i principi generali che regolano la causalità materiale (o di fatto) sono anche in materia civile quelli delineati dagli articoli 40 e 41 c.p. e dalla regolarità causale, salva la differente regola probatoria che in sede penale e’ quella dell’”oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre in sede civile vale il principio della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non”, hanno precisato che la regola della “certezza probabilistica” non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativa, statistica delle frequenze di classe di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica)”).
Infine, in merito alla censura avente ad oggetto l’omessa individuazione, ad opera del consulente d’ufficio, di una possibile eziologia alternativa, il collegio ha osservato che, nelle conclusioni peritali succitate, emerge che l’eziologia del disturbo autistico allo stato, risulta in gran parte sconosciuta.
fonte:Vaccini e autismo: negato il rilevante grado di probabilità scientifica | Altalex
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sabato 28 ottobre 2017
Vaccini e autismo: negato il rilevante grado di probabilità scientifica
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