sabato 28 ottobre 2017

Edilizia popolare: sì al subentro della figlia separata che torna in famiglia

La figlia che, separata dal marito, torna a vivere con la madre ha diritto a subentrarle nel contratto di locazione di un alloggio popolare. Così la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 25411/2017 depositata ieri, ha respinto il ricorso dell'Ater contro la sentenza di merito che, aveva riconosciuto «il rientro nel nucleo familiare» come presupposto sufficiente del diritto della figlia a subentrare alla madre originaria locataria, poi deceduta.

La contestazione dell'Ater - Il punto discriminante, per l'Ater, era che la figlia non facesse parte del nucleo familiare al momento della conclusione del contratto originario. E quindi, non sarebbe corretto parlare di «rientro». Ma la Cassazione utilizzando il concetto di nucleo familiare ampliato, cui viene riconosciuto il diritto al subentro, lo ha applicato anche al caso della figlia sposata e non convivente col genitore al momento della conclusione del contratto. Dice la Cassazione che altrimenti perderebbe di significato la presa in considerazione dei figli come soggetti che possono subentrare nella locazione. Infatti, se fosse necessario essere parte del nucleo familiare «originario» al momento della stipula del contratto non avrebbe senso la norma della legge regionale Ater che prevede l'«ampliamento» del nucleo familiare nei confronti dei figli separati che vanno a vivere con il genitore assegnatario. Si arriverebbe cioè alla conclusione che nel nucleo familiare «ampliato» potrebbero rientrarvi solo quei figli che già vi erano al momento della stipula del contratto e che poi, a seguito di separazione vi fanno ritorno. Dalle considerazioni che precedono la Cassazione sostiene che sia appunto irrilevante far risalire l'appartenenza della figlia al nucleo familiare originario dell'assegnatario.

fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato

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