La pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all’art. 143 c.c. («diritti e doveri reciproci dei coniugi»). E’ necessario, invece, accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale.
Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12392/17 depositata il 17 maggio.
Il caso. La Corte d’appello di Trieste ha rigettato la domanda dell’ex marito che chiedeva l’addebito della separazione alla moglie, tenendo conto di una sua relazione extraconiugale nonché dell’abbandono della casa familiare. Tale domanda veniva rigettata e l’affidamento del figlio minore veniva disposto dal giudice ad entrambi i genitori, con l’assegnazione, inoltre, della casa coniugale all’attore.
Quest’ultimo, però, proponeva ricorso in Cassazione.
L’affidamento del figlio. I motivi di doglianza vertevano attorno al contenuto dell’affidamento del figlio. Secondo il ricorrente, infatti, le modalità decise dalla Corte erano «inopportune e non confacenti ai suoi interessi», nonché prive di ragioni giustificative per il mancato collocamento prevalente del figlio presso il padre e per il mancato ascolto della volontà del minore.
Secondo la Corte di Cassazione, questo motivo è parzialmente inammissibile, nella parte in cui vorrebbe innescare un riesame del merito, e parzialmente infondato, nella parte in cui non ha riguardo per il fatto che il figlio in realtà era stato ascoltato dal giudice.
Il mantenimento. Secondariamente il ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 151 e 156 c.c.: relativamente a quest’ultimo («Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi») la Cassazione ricorda che non è di sua competenza una valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi, al fine di stabilire se e in quale misura l’uno debba integrare i redditi insufficienti dell’altro.
Per quanto attiene invece all’addebito della separazione alla moglie sarebbe dovuta discendere, a detta dell’ex marito, dalla relazione extraconiugale. Ma la Corte di Cassazione ricorda che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all’art. 143 c.c., «essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale».
Anche questo motivo è rigettato, così come il ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Una liaison extraconiugale non basta per l’addebito della separazione - La Stampa
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mercoledì 24 maggio 2017
Una liaison extraconiugale non basta per l’addebito della separazione
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
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