sabato 20 maggio 2017

Lesioni stradali e stato di ebbrezza: domiciliari solo con prelievo tempestivo

No alla presunzione di superamento del tasso alcolemico di 1,5 grammi per litro, se l'accertamento dello stato di ebbrezza sia avvenuto molte ore dopo il momento del fatto. Per l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, in conseguenza dell'accertamento del reato lesioni stradali aggravate dallo stato di ebbrezza di cui all’art. 590-bis, comma 2, c.p., è necessario che i prelievi su liquidi biologici siano effettuati tempestivamente.
E' quanto afferma la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza del 28 aprile 2017, n. 20373.
L'art. 590-bis, comma 2, c.p., dispone che “Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi rispettivamente del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. c) e art. 187, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime”.
L'applicazione dell'aggravante in commento presuppone l'accertamento positivo di un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ovvero dello stato di alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti. Con riferimento a quest'ultimo accertamento, la Corte Costituzionale con sentenza n. 277 del 27 luglio 2004, ebbe modo di affermare come la norma non vieti di guidare dopo l'assunzione di droghe, ma assoggetta a sanzione penale chi si metta alla guida in uno stato di alterazione, rilevabile dagli agenti di polizia ed accertabile anche da indici sintomatici e dall'accertamento di tracce di dette sostanze nei liquidi fisiologici del conducente, essendo rilevante non tanto il dato quantitativo quanto gli effetti che l'assunzione di dette sostanze possa provocare nei soggetti assuntori.
Con riferimento allo stato di ebbrezza, nella fattispecie i giudici del riesame riteneva che il tasso alcolemico pari a 0,7 grammi per litro, all'esito degli accertamenti biologici effettuati a diverse ore di distanza dal fatto, dovesse essere ben superiore al momento del fatto, rispetto a quello riscontrato, dando per scontato che al momento del fatto sussistesse, con elevata probabilità, un tasso alcolemico superiore ad 1,5 grammi per litro.
Secondo gli ermellini, non è possibile sottoporre il conducente in stato di ebbrezza alle misure cautelari di cui all'art. 590-bis, comma 2, c.p., qualora l'accertamento di tale stato sia avvenuto dopo molte ore dal momento del fatto ed abbia fornito un risultato inferiore a 1,5 grammi per litro, posto che, per avere valore probatorio, l'accertamento medesimo deve essere tempestivo, ovvero collocato temporalmente al momento del fatto o in prossimità di esso.

Fonte:www.altalex.com/Lesioni stradali e stato di ebbrezza: domiciliari solo con prelievo tempestivo | Altalex

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